IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive n. 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»; Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, in virtu' del quale le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno dei medici specialisti da formare sulla base del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 giugno 2014 n. 105, recante «Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.126 del 3 giugno 2015 - Supplemento ordinario n. 25, concernente «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, del 13 giugno 2017, prot. n. 402, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2017 - Supplemento ordinario n. 38, recante «Standard, requisiti e indicatori di attivita' formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria»; Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica; Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007, che stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, il trattamento economico del medico in formazione specialistica e' di € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e di € 26.000,00 lordi per i successivi anni di corso; Vista la nota prot. n. 20790 dell'8 febbraio 2018, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il livello complessivo del finanziamento per l'anno accademico 2017/2018, ai sensi della legislazione vigente, e' pari a € 764.101.876,00, di cui € 173.013.061,00 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del decreto-legge n. 90 del 2001, convertito dalla legge n. 188 del 2001; € 89.088.815,00 stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 428 del 1990; € 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005; € 50.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 147 del 2013; € 26.000.000,00 stanziati ai sensi del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015) - finanziamento ammessi al primo anno nell'a.a. 2014-2015 e trascinamento; € 126.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 252, della legge n. 208 del 2015; Vista la nota prot. n. 10781 del 4 aprile 2018, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, preso atto della ricognizione delle vigenti autorizzazioni di spesa effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata nota prot. n. 20790 dell'8 febbraio 2018, per un importo complessivo pari ad € 764.101.876,00, ha comunicato che dal predetto importo devono essere decurtate: i) la somma necessaria a coprire i costi correlati ai contratti statali delle coorti di specializzandi degli anni accademici precedenti, quantificabile ad oggi, in via prudenziale, in € 568.653.000,00; ii) la somma necessaria a garantire la copertura di eventuali sospensioni che dovessero riguardare le precedenti coorti di specializzandi ancora in corso, stimata, in via prudenziale, in € 15.000.000,00; iii) la somma necessaria a garantire, con riferimento al contenzioso concernente il concorso nazionale di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione per l'a.a. 2016/2017, la copertura, in caso di soccombenza, per il primo anno di corso, pari a € 4.775.000,00; e che pertanto a legislazione vigente rimane disponibile, al netto delle necessarie decurtazioni sopra descritte, un importo pari ad € 175.673.876,00, che potrebbe essere utilizzato, tenuto conto del costo complessivo del contratto di specializzazione al primo anno di corso, per la copertura dei costi correlati all'attivazione per l'a.a. 2017/2018 di n. 6.200 contratti statali; Vista la nota prot. n. 80318 del 4 maggio 2018, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, nel prendere atto degli elementi informativi forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con la citata nota prot. n. 10781 del 4 aprile 2018 e considerate le fonti di finanziamento disponibili a legislazione vigente, gia' comunicate dal medesimo Dicastero con la richiamata nota prot. n. 20790 dell'8 febbraio 2018, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito all'attivazione per l'a.a. 2017/2018 di n. 6.200 nuovi contratti statali; Visto l'Accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sancito il 21 giugno 2018 (rep. atti n. 110/CSR), concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2017/2020, che risulta essere per l'anno accademico 2017/2018 pari a complessive 8.569 unita'; per l'a.a. 2018/2019 pari a complessive 8.523 unita'; per l'a.a. 2019/2020 pari a complessive 8.604 unita'; Decreta: Art. 1 1. Per il triennio accademico 2017/2020, tenuto conto di quanto sancito nell'Accordo tra Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018, richiamato nelle premesse, il fabbisogno dei medici specialisti da formare e' determinato in 8.569 unita' per l'a.a. 2017/2018, in 8.523 unita' per l'a.a. 2018/2019 e in 8.604 unita' per l'a.a. 2019/2020, cosi' come indicato nelle allegate tabelle 1, 2 e 3, parte integrante del presente decreto.