IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
l'«Attuazione dell'art. 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro» e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento CE n. 79/2009 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 gennaio 2009 relativo all'omologazione di veicoli  a
motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE; 
  Visto il regolamento europeo  406/2010  della  Commissione  del  26
aprile 2010 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)
n.  79/2009  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio   relativo
all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno; 
  Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9
marzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo  15  febbraio  2016,  n.  26,  recante
l'«Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relativa alla  messa  a  disposizione
sul mercato di attrezzature a pressione»; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  maggio  2016,  n.  85,  recante
l'«Attuazione     della     direttiva     2014/34/UE,     concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative  agli
apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati  in
atmosfere potenzialmente esplosive»; 
  Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,  recante  la
«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di
una infrastruttura per i combustibili alternativi» e, in particolare,
l'art. 5, comma  3,  che  prevede  che:  «Con  decreto  del  Ministro
dell'interno, da adottarsi entro il 31 marzo 2017, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  dettate  le
disposizioni per l'aggiornamento della regola tecnica di  prevenzione
per la progettazione, costruzione  ed  esercizio  degli  impianti  di
distribuzione di idrogeno per autotrazione  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'interno  31  agosto  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 13 settembre 2006, n. 213»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  «Regolamento  recante  semplificazione  della  disciplina   dei
procedimenti  relativi  alla  prevenzione  degli  incendi,  a   norma
dell'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»  e
successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  30  novembre  1983,
recante:  «Termini,  definizioni  generali  e  simboli   grafici   di
prevenzione  incendi»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006,  recante
la «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi  per  la
progettazione,   costruzione   ed   esercizio   degli   impianti   di
distribuzione di idrogeno per autotrazione» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 13 settembre 2006; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007,  recante:
«Direttive  per  l'attuazione  dell'approccio   ingegneristico   alla
sicurezza antincendio»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012,  recante:
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  151
del 29 agosto 2012; 
  Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 5, comma  3,  del
richiamato decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257; 
  Considerato che, nelle more della definizione della  norma  tecnica
in sede comunitaria per gli impianti di distribuzione di idrogeno per
autotrazione,  si  ritiene  di  aggiornare  la  regola   tecnica   di
prevenzione incendi per la progettazione,  costruzione  ed  esercizio
degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione  di  cui
al decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006, sulla base degli
standard gia' adottati a livello internazionale; 
  Acquisito il concerto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) 2015/1535; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Scopo e campo di applicazione 
 
  1. Il  presente  decreto  disciplina,  ai  fini  della  prevenzione
incendi,  la  progettazione,  la  costruzione  e  l'esercizio   degli
impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.