IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge 17 luglio  2006,  n.  233  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,
recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle  disposizioni
in  materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40
relativi  alle   attribuzioni   e   all'ordinamento   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  maggio  2018,  n.  81,  recante
attuazione della direttiva 2016/2284 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14  dicembre  2016,  concernente  la  riduzione  delle
emissioni nazionali di  determinati  inquinanti  atmosferici,  ed  in
particolare l'art. 7 che  prevede  una  rete  di  monitoraggio  degli
impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli  ecosistemi,  da
istituire  e  da   disciplinare   mediante   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  adottare
sentite le regioni interessate e il SNPA in  caso  di  riferimento  a
siti appartenenti a reti e/o sistemi di monitoraggio regionali; 
  Considerato  che  la  rete  di  monitoraggio  di  cui  al   decreto
legislativo 30 maggio 2018, n. 81 deve essere organizzata assicurando
forme di coordinamento e di integrazione  con  i  programmi  previsti
dalle normative vigenti in materia di monitoraggio ambientale; 
  Considerato che i criteri e le  metodologie  per  l'esecuzione  del
monitoraggio possono essere individuati sulla base di quelli previsti
nell'ambito della Convenzione di Ginevra del  1979  sull'inquinamento
atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP); 
  Considerato che, per definire la struttura iniziale della  rete  di
monitoraggio, e'  stata  verificata  la  disponibilita'  del  Comando
carabinieri per la tutela della biodiversita' e  dei  parchi  nonche'
del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ad utilizzare, anche per
le finalita' in esame, i siti nazionali attualmente gestiti  da  tali
autorita'  per  il   monitoraggio   in   ambito   della   Convenzione
internazionale LRTAP; 
  Considerato che la struttura iniziale della  rete  di  monitoraggio
puo' essere pertanto individuata sulla base di una serie di  siti  di
monitoraggio attualmente gestiti dal Comando dei  carabinieri  e  dal
CNR presso diverse zone del territorio italiano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio
2018, n. 81 il presente decreto stabilisce i siti di monitoraggio,  i
criteri per l'esecuzione del monitoraggio di cui  al  comma  1  della
citata  norma,  inclusa  l'individuazione  degli  indicatori   e   le
frequenze e le modalita' di rilevazione e comunicazione dei dati. 
  2. Il presente decreto non individua siti  appartenenti  a  reti  e
sistemi di monitoraggio regionali.