(( Art. 01 Modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: «di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di ammontare non inferiore a venti milioni di euro ». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle istanze di interpello presentate a decorrere dal 1° gennaio 2019. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese), come modificato dalla presente legge: "Art. 2. Interpello sui nuovi investimenti 1. Le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a venti milioni di euro e che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attivita' in cui avviene l'investimento e durature possono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda. Possono formare oggetto dell'istanza anche la valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario. Con riferimento ai tributi non di competenza dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima provvede ad inoltrare la richiesta dell'investitore agli enti di competenza che rendono autonomamente la risposta. Omissis."