Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
             Definizione agevolata dei processi verbali 
                          di constatazione 
 
  1.  Il  contribuente  puo'  definire  il  contenuto  integrale  dei
processi verbali di constatazione redatti ai sensi  dell'articolo  24
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata
in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione
per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia  di
imposte sui redditi e relative addizionali, contributi  previdenziali
e ritenute, imposte sostitutive, imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul
valore delle attivita' finanziarie all'estero e  imposta  sul  valore
aggiunto. E' possibile definire solo i  verbali  per  i  quali,  alla
predetta  data,  non  e'  stato  ancora  notificato  un   avviso   di
accertamento  o  ricevuto  un  invito  al  contraddittorio   di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.
218. 
  2. Le dichiarazioni di cui al  comma  1  devono  essere  presentate
entro  il  31  maggio  2019  con  le  modalita'   stabilite   da   un
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi
di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di
cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102. 
  3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione
di cui al comma 1 non  possono  essere  utilizzate,  a  scomputo  dei
maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli  8  e
84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. 
  4. In caso  di  processo  verbale  di  constatazione  consegnato  a
soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115  e  116
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
la dichiarazione di cui al comma 1 puo' essere presentata  anche  dai
soggetti partecipanti, ai quali  si  applicano  le  disposizioni  del
presente articolo per regolarizzare le imposte  dovute  sui  maggiori
redditi di partecipazione ad essi imputabili. 
  5.  Le  imposte  autoliquidate  nelle   dichiarazioni   presentate,
relative  a  tutte  le  violazioni  constatate  per  ciascun  periodo
d'imposta, devono essere versate, senza applicazione  delle  sanzioni
irrogabili  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma   1,   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro  il  31
maggio 2019. 
  6.  Limitatamente  ai  debiti   relativi   alle   risorse   proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,  il
debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui  al
comma 5, a decorrere dal  1°  maggio  2016,  gli  interessi  di  mora
previsti dall'articolo 114, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9  ottobre  2013,
fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso  articolo
114. 
  7.  La  definizione  di  cui  al  comma  1  si  perfeziona  con  la
presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione
o della prima rata entro i  termini  di  cui  ai  commi  2  e  5.  Si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4,  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo  di  venti
rate trimestrali di pari importo. (( Le rate  successive  alla  prima
devono essere versate entro l'ultimo  giorno  di  ciascun  trimestre.
Sull'importo  delle  rate  successive  alla  prima  sono  dovuti  gli
interessi legali calcolati dal giorno successivo al  termine  per  il
versamento della prima rata. )) E' esclusa la compensazione  prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli  effetti
del presente articolo e il competente ufficio procede  alla  notifica
degli atti relativi alle violazioni constatate. 
  9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio  2000,
n. 212, con riferimento ai periodi di imposta  fino  al  31  dicembre
2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui  al  comma
1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633  e  all'articolo
20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  sono
prorogati di due anni. 
  10. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sono  emanate  le  ulteriori  disposizioni  necessarie  per
l'attuazione del presente articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  24  della
          legge  7  gennaio  1929,  n.  4  (Norme  generali  per   la
          repressione delle violazioni delle leggi finanziarie): 
              "Art. 24. Le violazioni  delle  norme  contenute  nelle
          leggi  finanziarie  sono   constatate   mediante   processo
          verbale." 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5
          del  decreto   legislativo   19   giugno   1997,   n.   218
          (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e  di
          conciliazione giudiziale): 
              "Art. 5. Avvio del procedimento 
              1.  L'ufficio  invia  al  contribuente  un   invito   a
          comparire, nel quale sono indicati: 
              a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; 
              b) il giorno e il luogo della comparizione per definire
          l'accertamento con adesione; 
              c) le maggiori imposte, ritenute, contributi,  sanzioni
          ed interessi dovuti; 
              d) i motivi che hanno dato  luogo  alla  determinazione
          delle maggiori imposte, ritenute e contributi di  cui  alla
          lettera c). 
              Omissis." 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  43  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600 (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi): 
              "Art. 43 (Termine per l'accertamento) 
              1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati,
          a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del  quinto  anno
          successivo  a  quello  in  cui  e'  stata   presentata   la
          dichiarazione. 
              2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
          o di  presentazione  di  dichiarazione  nulla  l'avviso  di
          accertamento puo' essere notificato entro  il  31  dicembre
          del  settimo  anno  successivo   a   quello   in   cui   la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
              3. Fino alla scadenza del termine stabilito  nei  commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato in aumento mediante la  notificazione  di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi da parte dell'Agenzia delle  entrate.  Nell'avviso
          devono essere specificamente indicati, a pena di  nullita',
          i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
          venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte." 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  57  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto): 
              "Art. 57 Termine per gli accertamenti 
              1.  Gli  avvisi  relativi  alle   rettifiche   e   agli
          accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo  comma
          dell'articolo  55  devono  essere  notificati,  a  pena  di
          decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno  successivo
          a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. 
              2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
          o di  presentazione  di  dichiarazione  nulla  l'avviso  di
          accertamento  dell'imposta  a   norma   del   primo   comma
          dell'articolo  55  puo'  essere  notificato  entro  il   31
          dicembre del settimo anno successivo a  quello  in  cui  la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
              3. Nel caso di  richiesta  di  rimborso  dell'eccedenza
          d'imposta   detraibile   risultante   dalla   dichiarazione
          annuale, se tra la data  di  notifica  della  richiesta  di
          documenti da  parte  dell'ufficio  e  la  data  della  loro
          consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni,
          il termine di decadenza, relativo agli anni in  cui  si  e'
          formata  l'eccedenza  detraibile  chiesta  a  rimborso,  e'
          differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra
          il sedicesimo giorno e la data di consegna. 
              4. Fino alla scadenza del termine stabilito  nei  commi
          precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono  essere
          integrati o modificati, mediante la notificazione di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi da parte dell'Agenzia delle  entrate.  Nell'avviso
          devono essere specificamente indicati, a pena di  nullita',
          i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
          venuti a conoscenza dell'ufficio  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto." 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  2-bis  e  2-ter
          dell'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n.  102  (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'   proroga   di
          termini): 
              "Art. 12. Contrasto ai paradisi fiscali 
              1. - 2. Omissis 
              2-bis. Per l'accertamento basato sulla  presunzione  di
          cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43,  primo  e
          secondo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e  successive  modificazioni,  e
          all'articolo 57, primo e secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni, sono raddoppiati. 
              2-ter. Per le violazioni di cui  ai  commi  1,  2  e  3
          dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990,  n.  167,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,
          n.  227,  e   successive   modificazioni,   riferite   agli
          investimenti e alle attivita' di natura finanziaria di  cui
          al comma 2, i termini di cui all'articolo  20  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e  84  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi): 
              "Art. 8. Determinazione del reddito complessivo 
              1. Il  reddito  complessivo  si  determina  sommando  i
          redditi di ogni  categoria  che  concorrono  a  formarlo  e
          sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio  di  imprese
          commerciali di  cui  all'articolo  66  e  quelle  derivanti
          dall'esercizio di arti  e  professioni.  Non  concorrono  a
          formare il reddito complessivo dei percipienti  i  compensi
          non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60. 
              2. Le perdite delle societa' in nome collettivo  ed  in
          accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche'  quelle
          delle societa' semplici e delle associazioni  di  cui  allo
          stesso  articolo  derivanti  dall'esercizio   di   arti   e
          professioni, si sottraggono per ciascun socio  o  associato
          nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
          della  societa'  in  accomandita  semplice   che   eccedono
          l'ammontare del capitale sociale la  presente  disposizione
          si applica nei soli confronti dei soci accomandatari. 
              3.  Le  perdite  derivanti  dall'esercizio  di  imprese
          commerciali e  quelle  derivanti  dalla  partecipazione  in
          societa' in nome collettivo e in accomandita semplice  sono
          computate in diminuzione dai  relativi  redditi  conseguiti
          nei periodi di imposta e per la differenza nei  successivi,
          ma non oltre il quinto,  per  l'intero  importo  che  trova
          capienza in essi. La presente disposizione non  si  applica
          per le perdite determinate a  norma  dell'articolo  66.  Si
          applicano le disposizioni dell'articolo  84,  comma  2,  e,
          limitatamente  alle  societa'  in  nome  collettivo  ed  in
          accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo
          articolo 84." 
              "Art. 84. Riporto delle perdite 
              1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata  con
          le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito,
          puo'  essere  computata  in  diminuzione  del  reddito  dei
          periodi  d'imposta  successivi  in  misura  non   superiore
          all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di
          essi e per l'intero importo  che  trova  capienza  in  tale
          ammontare. Per i soggetti che fruiscono  di  un  regime  di
          esenzione  dell'utile  la  perdita   e'   riportabile   per
          l'ammontare che eccede l'utile che  non  ha  concorso  alla
          formazione  del  reddito  negli  esercizi  precedenti.   La
          perdita  e'  diminuita  dei  proventi  esenti  dall'imposta
          diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte  del
          loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti
          ai sensi  dell'articolo  109,  comma  5.  Detta  differenza
          potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito
          complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente  al
          reddito imponibile risulti compensata da eventuali  crediti
          di imposta,  ritenute  alla  fonte  a  titolo  di  acconto,
          versamenti  in  acconto,   e   dalle   eccedenze   di   cui
          all'articolo 80. 
              2.  Le  perdite  realizzate  nei  primi   tre   periodi
          d'imposta  dalla  data  di  costituzione  possono,  con  le
          modalita'  previste  al  comma  1,  essere   computate   in
          diminuzione del reddito complessivo dei  periodi  d'imposta
          successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
          ciascuno di essi e per l'intero importo che trova  capienza
          nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
          si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. 
              3. Le disposizioni del comma 1  non  si  applicano  nel
          caso in cui  la  maggioranza  delle  partecipazioni  aventi
          diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto  che
          riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
          terzi,  anche  a  titolo  temporaneo  e,   inoltre,   venga
          modificata l'attivita' principale in fatto  esercitata  nei
          periodi d'imposta in cui le perdite sono state  realizzate.
          La modifica dell'attivita' assume rilevanza  se  interviene
          nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
          od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.  La
          limitazione si applica  anche  alle  eccedenze  oggetto  di
          riporto in avanti di  cui  al  comma  4  dell'articolo  96,
          relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle
          di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  relativamente  all'aiuto
          alla crescita economica.  La  limitazione  non  si  applica
          qualora: 
              a) (abrogata); 
              b) le partecipazioni siano relative a societa' che  nel
          biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un
          numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e  per
          le  quali  dal  conto  economico   relativo   all'esercizio
          precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare
          di ricavi e proventi dell'attivita'  caratteristica,  e  un
          ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
          e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del  codice
          civile, superiore al 40  per  cento  di  quello  risultante
          dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. 
              Al fine di disapplicare le  disposizioni  del  presente
          comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
          dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio  2000,  n.
          212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente." 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 5, 115 e 116
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  917
          del 1986: 
              "Art. 5. Redditi prodotti in forma associata 
              1.  I  redditi  delle  societa'   semplici,   in   nome
          collettivo  e  in  accomandita   semplice   residenti   nel
          territorio dello  Stato  sono  imputati  a  ciascun  socio,
          indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente  alla
          sua quota di partecipazione agli utili. 
              2. Le quote di partecipazione agli utili  si  presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano determinate  diversamente  dall'atto  pubblico  o
          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da
          altro  atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di   data
          anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore
          dei conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote  si
          presumono uguali. 
              3. Ai fini delle imposte sui redditi: 
              a)  le  societa'  di  armamento  sono  equiparate  alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza; 
              b) le societa' di fatto sono equiparate  alle  societa'
          in nome collettivo o alle  societa'  semplici  secondo  che
          abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di  attivita'
          commerciali; 
              c)  le  associazioni   senza   personalita'   giuridica
          costituite fra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto  o  la  scrittura  di  cui  al
          secondo comma puo' essere redatto fino  alla  presentazione
          della dichiarazione dei redditi dell'associazione; 
              d)  si  considerano  residenti   le   societa'   e   le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno la sede  legale  o  la  sede  dell'amministrazione  o
          l'oggetto principale nel territorio dello Stato.  L'oggetto
          principale e' determinato in base all'atto costitutivo,  se
          esistente in forma di atto pubblico o di scrittura  privata
          autenticata,  e  in   mancanza,   in   base   all'attivita'
          effettivamente esercitata. 
              4. I redditi delle imprese familiari  di  cui  all'art.
          230-bis del codice civile, limitatamente al  49  per  cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore, sono imputati a  ciascun  familiare  che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita' di lavoro  nell'impresa,  proporzionalmente  alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione: 
              a) che i familiari partecipanti  all'impresa  risultino
          nominativamente,  con   l'indicazione   del   rapporto   di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; 
              b) che la dichiarazione dei  redditi  dell'imprenditore
          rechi l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione  agli
          utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le  quote
          stesse sono proporzionate alla  qualita'  e  quantita'  del
          lavoro  effettivamente  prestato  nell'impresa,   in   modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta; 
              c)  che  ciascun  familiare  attesti,   nella   propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato   la   sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente. 
              5. Si intendono per familiari, ai  fini  delle  imposte
          sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo  grado  e
          gli affini entro il secondo grado." 
              "Art. 115. Opzione per la trasparenza fiscale 
              1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il  reddito
          imponibile dei soggetti di cui all'articolo  73,  comma  1,
          lettera   a),   al   cui   capitale   sociale   partecipano
          esclusivamente soggetti di cui  allo  stesso  articolo  73,
          comma 1, lettera  a),  ciascuno  con  una  percentuale  del
          diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea   generale,
          richiamata dall'articolo  2346  del  codice  civile,  e  di
          partecipazione agli utili non inferiore al 10 per  cento  e
          non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
          indipendentemente        dall'effettiva         percezione,
          proporzionalmente alla sua  quota  di  partecipazione  agli
          utili. Ai soli fini dell'ammissione al  regime  di  cui  al
          presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
          utili di cui al periodo precedente non  si  considerano  le
          azioni prive del predetto diritto di voto  e  la  quota  di
          utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
          primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
          di partecipazione al  capitale  delle  azioni  medesime.  I
          requisiti di cui  al  primo  periodo  devono  sussistere  a
          partire  dal  primo  giorno  del  periodo  d'imposta  della
          partecipata  in  cui  si  esercita  l'opzione  e  permanere
          ininterrottamente sino al termine del periodo  di  opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui: 
              a)  i  soci  partecipanti  fruiscano  della   riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'; 
              b) la societa' partecipata eserciti  l'opzione  di  cui
          agli articoli 117 e 130. 
              2. Nel caso in cui i soci con i  requisiti  di  cui  al
          comma 1 non siano  residenti  nel  territorio  dello  Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi  sia  obbligo  di  ritenuta  alla  fonte   sugli   utili
          distribuiti. 
              3.  L'imputazione  del  reddito  avviene  nei   periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute operate a titolo d'acconto  sui  redditi  di  tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo la percentuale  di  partecipazione  agli  utili  di
          ciascuno. Le perdite  fiscali  della  societa'  partecipata
          relative a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione  sono
          imputate ai soci in proporzione alle  rispettive  quote  di
          partecipazione ed entro il limite della propria  quota  del
          patrimonio netto contabile della societa'  partecipata.  Le
          perdite fiscali dei soci relative agli  esercizi  anteriori
          all'inizio della tassazione  per  trasparenza  non  possono
          essere utilizzate per compensare i redditi  imputati  dalle
          societa' partecipate. 
              4. L'opzione e' irrevocabile per tre  esercizi  sociali
          della societa' partecipata  e  deve  essere  esercitata  da
          tutte  le   societa'   e   comunicata   all'Amministrazione
          finanziaria, con la dichiarazione  presentata  nel  periodo
          d'imposta a  decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare
          l'opzione. Al termine del  triennio  l'opzione  si  intende
          tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che  non
          sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun
          triennio. 
              5. L'esercizio dell'opzione  di  cui  al  comma  4  non
          modifica il regime  fiscale  in  capo  ai  soci  di  quanto
          distribuito dalla societa' partecipata utilizzando  riserve
          costituite con utili di precedenti esercizi  o  riserve  di
          cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
          presente   comma,   durante   i   periodi   di    validita'
          dell'opzione,  salva   una   diversa   esplicita   volonta'
          assembleare, si  considerano  prioritariamente  distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture  di  perdite,  si  considerano   prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 
              6. Nel caso vengano meno le condizioni per  l'esercizio
          dell'opzione, l'efficacia della  stessa  cessa  dall'inizio
          dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
          Gli effetti dell'opzione  non  vengono  meno  nel  caso  di
          mutamento   della   compagine   sociale   della    societa'
          partecipata  mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con   i
          requisiti di cui al comma 1 o 2. 
              7. Nel primo esercizio di  efficacia  dell'opzione  gli
          obblighi  di  acconto  permangono  anche   in   capo   alla
          partecipata.  Per  la  determinazione  degli  obblighi   di
          acconto della partecipata stessa e dei suoi soci  nel  caso
          venga meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 124, comma 2.  Nel  caso  di  revoca
          dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano  senza
          considerare gli effetti dell'opzione sia  per  la  societa'
          partecipata, sia per i soci. 
              8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
          con  ciascun  socio  per  l'imposta,  le  sanzioni  e   gli
          interessi  conseguenti  all'obbligo  di   imputazione   del
          reddito. 
              9. Le disposizioni  applicative  della  presente  norma
          sono stabilite dallo stesso  decreto  ministeriale  di  cui
          all'articolo 129. 
              10. Ai soggetti di cui  al  comma  1  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo  40,  secondo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. 
              11. Il socio ridetermina il reddito imponibile  oggetto
          di imputazione rettificando  i  valori  patrimoniali  della
          societa'  partecipata   secondo   le   modalita'   previste
          dall'articolo 128, fino a  concorrenza  delle  svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal  socio
          medesimo nel periodo d'imposta  antecedente  a  quello  dal
          quale ha effetto l'opzione di cui al comma  4  e  nei  nove
          precedenti. 
              12. Per le  partecipazioni  in  societa'  indicate  nel
          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente, dei redditi e delle  perdite  imputati  ai
          soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a  concorrenza  dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci." 
              "Art. 116. Opzioni per le  societa'  a  ristretta  base
          proprietaria 
              1.  L'opzione  di  cui  all'articolo  115  puo'  essere
          esercitata  con  le  stesse  modalita'   ed   alle   stesse
          condizioni, ad esclusione di quelle indicate  nel  comma  1
          del medesimo articolo 115, dalle societa' a responsabilita'
          limitata il cui volume  di  ricavi  non  supera  le  soglie
          previste per l'applicazione degli studi di  settore  e  con
          una compagine sociale composta  esclusivamente  da  persone
          fisiche in numero non superiore a 10 o a  20  nel  caso  di
          societa' cooperativa. 
              2. Si applicano le disposizioni del terzo e del  quarto
          periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del primo  e
          terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8.  Le  plusvalenze
          di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo  89,
          commi 2 e 3, concorrono a  formare  il  reddito  imponibile
          nella misura indicata, rispettivamente,  nell'articolo  58,
          comma 2, e nell'articolo 59. 
              2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi  1  e
          2, le societa' ivi previste  possono  esercitare  l'opzione
          per l'applicazione del regime di cui  all'articolo  55-bis.
          Gli utili di esercizio e  le  riserve  di  utili  derivanti
          dalle  partecipazioni   nelle   societa'   che   esercitano
          l'opzione  di  cui  all'articolo  55-bis   si   considerano
          equiparati alle somme  di  cui  al  comma  3  dello  stesso
          articolo." 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          17  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472
          (Disposizioni   generali    in    materia    di    sanzioni
          amministrative per le violazioni  di  norme  tributarie,  a
          norma dell'articolo 3, comma 133, della legge  23  dicembre
          1996, n. 662): 
              "Art. 17. Irrogazione immediata 
              1. In  deroga  alle  previsioni  dell'articolo  16,  le
          sanzioni collegate  al  tributo  cui  si  riferiscono  sono
          irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in
          quanto compatibili,  delle  disposizioni  che  regolano  il
          procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto
          contestuale all'avviso  di  accertamento  o  di  rettifica,
          motivato a pena di nullita'. 
              Omissis." 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   paragrafo   1
          dell'articolo 2 della decisione  2014/335/UE,  Euratom  del
          Consiglio, del 26 maggio 2014  relativa  al  sistema  delle
          risorse proprie dell'Unione europea: 
              "Articolo 2 
              Categorie di risorse proprie e metodi specifici per  il
          loro calcolo 
              1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel  bilancio
          dell'Unione le entrate provenienti: 
              a) dalle risorse  proprie  tradizionali  costituite  da
          prelievi,  premi,  importi  supplementari  o  compensativi,
          importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa  doganale
          comune e altri dazi fissati o da  fissare  da  parte  delle
          istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi,  dazi
          doganali  sui  prodotti  che   rientrano   nell'ambito   di
          applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la
          Comunita'  europea  del  carbone  e  dell'acciaio,  nonche'
          contributi    e    altri    dazi    previsti    nell'ambito
          dell'organizzazione comune dei mercati  nel  settore  dello
          zucchero; 
              b)  fatto  salvo  il  paragrafo   4,   secondo   comma,
          dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti
          gli  Stati  membri,  agli   imponibili   IVA   armonizzati,
          determinati secondo le  regole  dell'Unione.  Per  ciascuno
          Stato membro, l'imponibile da prendere in considerazione  a
          tal fine non e' superiore al 50  %  del  reddito  nazionale
          lordo (RNL), ai sensi del paragrafo 7; 
              c)  fatto  salvo  il  paragrafo   5,   secondo   comma,
          dall'applicazione  di  un'aliquota  uniforme  -  che  sara'
          fissata secondo la procedura di bilancio, tenuto conto  del
          totale di tutte le altre entrate - alla somma degli RNL  di
          tutti gli Stati membri. 
              Omissis." 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  114  del
          regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio del 9  ottobre  2013  che  istituisce  il  codice
          doganale dell'Unione: 
              "Articolo 114 
              Interesse di mora 
              1.   Sull'importo   dei   dazi    all'importazione    o
          all'esportazione e' applicato un interesse  di  mora  dalla
          data di scadenza del termine prescritto fino alla data  del
          pagamento. 
              Per gli Stati membri la cui moneta e' l'euro, il  tasso
          di  interesse  di  mora  e'  pari  al  tasso  di  interesse
          pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea,
          serie C, che la Banca centrale europea  ha  applicato  alle
          sue  operazioni  di  rifinanziamento  principali  il  primo
          giorno del mese della scadenza,  maggiorato  di  due  punti
          percentuali. 
              Per uno Stato membro la cui moneta non  e'  l'euro,  il
          tasso di interesse di mora e' pari al  tasso  applicato  il
          primo giorno del mese in  questione  dalla  banca  centrale
          nazionale  per  le  sue   operazioni   di   rifinanziamento
          principali, maggiorato di due  punti  percentuali,  oppure,
          per uno Stato membro per il  quale  il  tasso  della  banca
          centrale  nazionale  non  e'  disponibile,  il  tasso  piu'
          equivalente applicato il primo giorno del mese in questione
          sui mercati monetari dei singoli Stati  membri,  maggiorato
          di due punti percentuali. 
              2. Se  l'obbligazione  doganale  e'  sorta  sulla  base
          dell'articolo 79 o  dell'articolo  82,  o  se  la  notifica
          dell'obbligazione  doganale  avviene  in   seguito   a   un
          controllo   ex   post,   oltre   all'importo    dei    dazi
          all'importazione  o  all'esportazione  viene  applicato  un
          interesse di mora dalla data in cui e' sorta l'obbligazione
          doganale fino alla data della notifica. 
              Il tasso dell'interesse di mora e' fissato a norma  del
          paragrafo 1. 
              3.  Le  autorita'  doganali   possono   rinunciare   ad
          applicare un interesse di mora quando e'  stabilito,  sulla
          base di una valutazione documentata  della  situazione  del
          debitore,  che  tale   onere   potrebbe   provocare   gravi
          difficolta' di carattere economico o sociale. 
              4. Le autorita' doganali  rinunciano  ad  applicare  un
          interesse di mora se l'importo per ciascuna e' inferiore  a
          10 EUR." 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del  citato
          decreto legislativo n. 218 del 1997: 
              "Art. 8. Adempimenti successivi 
              1.  Il  versamento  delle  somme  dovute  per   effetto
          dell'accertamento con  adesione  e'  eseguito  entro  venti
          giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7. 
              2.  Le  somme  dovute  possono  essere  versate   anche
          ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di  pari
          importo o in un massimo di sedici rate  trimestrali  se  le
          somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della
          prima rata e' versato entro il termine indicato  nel  comma
          1. Le rate successive  alla  prima  devono  essere  versate
          entro l'ultimo giorno di  ciascun  trimestre.  Sull'importo
          delle rate successive alla prima sono dovuti gli  interessi
          calcolati dal giorno successivo al  termine  di  versamento
          della prima rata. 
              3.  Entro  dieci  giorni  dal  versamento   dell'intero
          importo o di quello della prima  rata  il  contribuente  fa
          pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
          L'ufficio  rilascia  al  contribuente  copia  dell'atto  di
          accertamento con adesione. 
              4. Per le modalita' di versamento delle somme dovute si
          applicano le disposizioni di cui  all'articolo  15-bis.  In
          caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le
          disposizioni di cui all'articolo  15-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602." 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  (Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni): 
              "Art. 17 (Oggetto) 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          decimo giorno successivo a quello  di  presentazione  della
          dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi; 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d-bis) (soppressa); 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              2-bis. (soppresso). 
              2-ter. Qualora il  credito  di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato." 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
          della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia
          di statuto dei diritti del contribuente): 
              "Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie) 
              1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          20 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997: 
              "Art. 20. Decadenza e prescrizione 
              1. L'atto di  contestazione  di  cui  all'articolo  16,
          ovvero l'atto di irrogazione, devono essere  notificati,  a
          pena di decadenza, entro il 31  dicembre  del  quinto  anno
          successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o  nel
          diverso termine previsto  per  l'accertamento  dei  singoli
          tributi.  Entro  gli  stessi  termini  devono  essere  resi
          esecutivi i ruoli  nei  quali  sono  iscritte  le  sanzioni
          irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3. 
              Omissis."