IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 21 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modifiche  e   integrazioni,
concernente  gli  obblighi  dei  contribuenti   in   relazione   alla
fatturazione; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24  dicembre  2007,
n.  244,  e  successive  modificazioni,  volti  a   semplificare   il
procedimento di fatturazione  nei  rapporti  con  le  amministrazioni
pubbliche,  introducendo  l'obbligo   di   emissione,   trasmissione,
conservazione e archiviazione delle  fatture  in  forma  elettronica,
nonche' l'elaborazione dei relativi dati  ai  fini  del  monitoraggio
della finanza pubblica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3
maggio 2008, n. 103, recante l'individuazione del gestore del sistema
di interscambio della fatturazione elettronica nonche' delle relative
attribuzioni e competenze; 
  Visto l'art. 14, comma 8-bis, della predetta legge n. 196 del 2009,
che dispone che, al  fine  di  favorire  il  monitoraggio  del  ciclo
completo delle entrate e delle spese,  le  amministrazioni  pubbliche
ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio  tesoriere  o  cassiere
esclusivamente attraverso ordinativi informatici  emessi  secondo  lo
standard Ordinativo Informatico  emanato  dall'Agenzia  per  l'Italia
digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca  dati
SIOPE gestita  dalla  Banca  d'Italia  nell'ambito  del  servizio  di
tesoreria statale, e  che  i  tesorieri  e  i  cassieri  non  possono
accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' diverse; 
  Visto il titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  Visto l'art. 213, comma 8, del codice dei  contratti  pubblici,  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  che  dispone  che
tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche  a
livello territoriale, concernenti le procedure di gara e  le  fasi  a
essa prodromiche e successive confluiscono nella Banca dati nazionale
dei   contratti   pubblici,    gestita    dall'Autorita'    nazionale
anticorruzione; 
  Visto l'art. 1, commi da 411 a 415, della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, e successive modificazioni, volti a incentivare  l'efficienza
e la trasparenza del sistema  di  approvvigionamento  della  pubblica
amministrazione; 
  Visto, in particolare, il comma  414  dell'art.  1  della  predetta
legge  n.  205/2017,  che  dispone  che  «con  decreti  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  sentita  l'AGID,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalita'
e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  412  e
413»; 
  Ritenuto che le predette disposizioni della legge n. 205/2017  sono
essenziali ai fini del potenziamento  del  monitoraggio  della  spesa
sanitaria, anche in  relazione  al  perseguimento  dell'efficienza  e
dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie; 
  Ritenuto di dover assicurare la compatibilita'  delle  disposizioni
di cui al presente decreto con le determinazioni assunte  dall'Unione
europea in materia di  comunicazione  in  formato  elettronico  nelle
diverse fasi del processo di approvvigionamento delle amministrazioni
pubbliche; 
  Dato atto della  costituzione  di  un  apposito  gruppo  di  lavoro
costituito dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,  e  proprie
strutture societarie, dal Ministero della salute, da AGID,  da  ANAC,
dall'Agenzia delle entrate, da una  rappresentanza  delle  regioni  e
province autonome e di propri enti del SSN, dalla  rappresentanza  di
produttori e fornitori del SSN e relative associazioni di  categoria,
dalla una rappresentanza di aziende di servizi operanti con gli  enti
del SSN; 
  Visti  gli  esiti  degli  incontri  del  citato  gruppo  di  lavoro
finalizzato ad individuare le modalita' piu' efficienti per la  messa
a regime del sistema per l'emissione e la trasmissione dei  documenti
attestanti l'ordinazione e l'esecuzione in  forma  elettronica  degli
acquisti dei beni e servizi degli enti del SSN; 
  Visto il parere dell'AGID,  reso  con  nota  n.  17154  in  data  7
novembre 2018 ai sensi del richiamato art. 1, comma 414, della  legge
n. 205 del 2017; 
  Acquisita  l'intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella seduta dell'8 novembre 2018 (Rep. atti n. 200/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Nodo di Smistamento degli Ordini 
 
  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato opera il  sistema  di  gestione
denominato Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO). 
  2. Il Nodo di Smistamento degli Ordini gestisce la trasmissione  in
via telematica dei documenti informatici attestanti  l'ordinazione  e
l'esecuzione degli acquisti dei beni  e  servizi  tra  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 19, comma 2, lettere  b)
e c), del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  nonche'  i
soggetti che effettuano acquisti per conto dei  predetti  enti,  e  i
loro fornitori di beni e servizi. 
  3. Ferme  restando  le  responsabilita'  in  capo  a  ciascuno  dei
soggetti di cui  al  comma  2,  per  la  trasmissione  dei  documenti
attestanti l'ordinazione e l'esecuzione  degli  acquisti  di  beni  e
servizi, i medesimi soggetti possono avvalersi di intermediari.