IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il
quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  a
quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 484, della legge  n.  232
del 2016 e per acquisire elementi informativi utili  per  la  finanza
pubblica, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le
risultanze del saldo di cui al comma 466 della citata  legge  n.  232
del 2016, con tempi e modalita' definiti  con  decreti  del  predetto
Ministero, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 1, comma 470, della citata legge n. 232 del  2016,  ai
sensi del quale ai fini della verifica del rispetto  degli  obiettivi
di saldo, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro
il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a  quello  di
riferimento,  al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello    Stato,    una
certificazione dei risultati  conseguiti,  firmata  digitalmente,  ai
sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale,  di  cui
al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  dal  rappresentante
legale, dal responsabile del servizio finanziario  e  dall'organo  di
revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e
con le modalita' definiti dai decreti di cui al comma 469 del  citato
art. 1 della legge n. 232 del 2016; 
  Visto il comma 466 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016
che, ai fini del  concorso  al  contenimento  dei  saldi  di  finanza
pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 465 devono  conseguire
un saldo non negativo, in  termini  di  competenza,  tra  le  entrate
finali e le spese finali, e che, ai  fini  della  determinazione  del
predetto saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili  ai  titoli
1, 2, 3, 4  e  5  dello  schema  di  bilancio  previsto  dal  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le  spese  finali  sono  quelle
ascrivibili ai titoli 1, 2 e  3  del  medesimo  schema  di  bilancio,
compreso, per gli anni 2017-2019, il fondo pluriennale vincolato,  di
entrata e di spesa, al  netto  della  quota  riveniente  dal  ricorso
all'indebitamento, mentre non rileva la quota del  fondo  pluriennale
vincolato  di   entrata   che   finanzia   gli   impegni   cancellati
definitivamente  dopo   l'approvazione   del   rendiconto   dell'anno
precedente; 
  Visto l'art. 1, comma 475, della citata legge n. 232 del  2016  che
disciplina, in  caso  di  mancato  conseguimento  del  saldo  di  cui
all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016,  le  sanzioni  da
applicare agli enti inadempienti; 
  Visto l'art. 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016,  che
disciplina le sanzioni da  applicare  nel  caso  in  cui  il  mancato
conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge  n.
232 del 2016, sia inferiore al 3 per cento degli  accertamenti  delle
entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo; 
  Visto l'art. 1, comma 479 lettera a), della legge 11 dicembre 2016,
n.  232,  il  quale  prevede  che  a  decorrere  dall'anno  2018  con
riferimento ai risultati dell'anno precedente,  e  a  condizione  del
rispetto dei termini perentori previsti  per  la  certificazione  dei
risultati del pareggio di bilancio, alle regioni  che  rispettano  il
saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale  di  cassa
non negativo fra le entrate e le spese finali,  sono  assegnate,  con
decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  entro  il  30
luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate  dal  bilancio
dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma  475,  lettera
b),  per  essere  destinate  alla  realizzazione   di   investimenti.
L'ammontare  delle  risorse  per  ciascuna  regione  e'   determinato
mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano.
Le regioni che conseguono il  saldo  finale  di  cassa  non  negativo
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti  il
monitoraggio al 31 dicembre del saldo  di  cui  al  comma  466  e  la
certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e  in
termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti di cui al
comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione  erogata
dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento
della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al
netto delle  relative  regolazioni  contabili  imputate  al  medesimo
esercizio; 
  Visto l'art. 1, comma 479 lettera c), della legge 11 dicembre 2016,
n.  232,  il  quale  prevede  che  a  decorrere  dall'anno  2018  con
riferimento ai risultati dell'anno precedente,  e  a  condizione  del
rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione di tali
risultati, per le regioni e le citta' metropolitane che rispettano il
saldo di cui al comma 466, lasciando  spazi  finanziari  inutilizzati
inferiori all'1 per cento degli  accertamenti  delle  entrate  finali
dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo  saldo,  nell'anno
successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art.
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  puo'  essere
innalzata del 10 per cento  della  spesa  sostenibile  ai  sensi  del
predetto comma 28; 
  Visto l'art. 10, commi da 3 a 5, della legge 24 dicembre  2012,  n.
243,  che  prevedono  la  possibilita'  di  effettuare   investimenti
finanziati  da  operazioni  di  indebitamento  e  dall'utilizzo   dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, sulla base di
apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base  dei  patti
di solidarieta' nazionali, disciplinati con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
febbraio 2017, n. 21, emanato in attuazione dell'art.  10,  comma  5,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalita'  di
attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24  dicembre  2012,  n.
243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e
degli enti locali; 
  Visto l'art.  1-bis  del  decreto-legge  25  luglio  2018,  n.  91,
convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018,  n.  108,
che ha previsto, per l'anno 2018, la possibilita' per le  regioni  di
rendere disponibili, entro il  30  settembre  2018,  ulteriori  spazi
finanziari per gli  enti  locali  del  proprio  territorio  ai  sensi
dell'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 febbraio 2017, n. 21; 
  Visto l'art. 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il
quale prevede che gli enti territoriali non  possono  beneficiare  di
spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario  successivo
a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente
qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per  una
quota inferiore al 90 per cento; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che  prevede
che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere  le  informazioni
relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche
della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP); 
  Visto l'art. 2, comma 14, e l'art. 4,  comma  11  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 2, i quali
prevedono che gli enti beneficiari degli spazi  finanziari  acquisiti
attraverso le intese regionali e i patti  di  solidarieta'  nazionale
trasmettono le informazioni relative agli investimenti  effettuati  a
valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere  pubbliche
della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; 
  Visto l'art. 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il
quale prevede che alle regioni a statuto ordinario e'  attribuito  un
contributo destinato alla riduzione del debito,  di  importo  pari  a
2.300 milioni di euro per l'anno 2018, che gli  importi  spettanti  a
ciascuna  regione  a  statuto  ordinario,  indicati   nella   tabella
riportata  nel  predetto  comma  775,  possono  essere  modificati  a
invarianza del contributo complessivo, mediante accordo  da  sancire,
entro il 31 gennaio 2018, in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, e che  ciascuna  regione  a  statuto  ordinario  consegue
nell'anno 2018 un valore positivo del  saldo  di  cui  al  comma  466
dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura  pari  al
predetto contributo; 
  Vista l'intesa sancita nella seduta straordinaria  del  31  gennaio
2018 che, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205  ha  ridefinito  la  ripartizione  del  contributo  alla
finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2018; 
  Visto l'art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  il
quale prevede che, al  fine  di  favorire  l'utilizzo  delle  risorse
derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui  all'art.
5, commi 4-ter e 4-quater, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225
secondo le procedure ordinarie di spesa, a  decorrere  dal  2018  gli
enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento
delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'art. 1,  comma
466, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  di  importo  pari  alla
differenza tra le risorse riversate a seguito  della  chiusura  delle
contabilita' speciali in  materia  di  protezione  civile,  ai  sensi
dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.  90,
e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento; 
  Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017  e  n.
101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione  costituzionalmente
orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale
l'avanzo di amministrazione e  il  Fondo  pluriennale  vincolato  non
possono essere limitati nel  loro  utilizzo.  In  particolare,  viene
affermato che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle
forme di legge e' nella disponibilita' dell'ente che lo realizza»; 
  Considerato che la piena attuazione  delle  citate  sentenze  della
Corte costituzionale n. 247 del 2017 e  n.  101  del  2018  determina
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e,  di  conseguenza,  e'
applicabile il comma 13, dell'art. 17, della legge 31 dicembre  2009,
n. 196; 
  Visto il comma 13, dell'art. 17, della richiamata legge n. 196  del
2009, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi  rechi  pregiudizio  al
conseguimento   degli   obiettivi   di   finanza   pubblica,   assume
tempestivamente le conseguenti  iniziative  legislative  al  fine  di
assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione.  La  medesima
procedura e' applicata in  caso  di  sentenze  definitive  di  organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti  interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di determinare  maggiori  oneri,
fermo restando quanto disposto in materia di personale  dall'art.  61
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato Regioni il  15  ottobre
2018, nel quale le regioni a  statuto  ordinario  concordano  con  lo
Stato l'applicazione delle sentenze  della  Corte  costituzionale  n.
247/2017 e n. 101/2018 in materia di pieno  utilizzo  dell'avanzo  di
amministrazione a decorrere dall'anno 2021 e concordano, altresi', di
verificare,  in  occasione  della  predisposizione  della  legge   di
bilancio per l'anno 2020, la possibilita' di anticiparne l'utilizzo; 
  Considerata  la  necessita'  di  un   intervento   legislativo   di
adeguamento  della  disciplina  del  pareggio  di  bilancio  prevista
dall'art. 1, commi da 463 a 484 della  legge  n.  232  del  2016,  in
attuazione degli articoli 9 e 10 della legge n. 243  del  2012,  alle
sentenze della Corte costituzionale n. 247 del  2017  e  n.  101  del
2018, nel rispetto delle disposizioni recate  dal  citato  comma  13,
dell'art. 17, della legge n. 196 del 2009; 
  Viste  le  sotto  riportate  disposizioni   legislative   che,   in
attuazione del richiamato art. 10, comma 4, della legge  n.  243  del
2012, hanno avviato, compatibilmente con  gli  obiettivi  di  finanza
pubblica,  il  progressivo  integrale  utilizzo  dei   risultati   di
amministrazione degli esercizi precedenti: 
    a) i commi dal 495 al 495-ter della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, che assegnano e ripartiscono alle regioni  a  statuto  ordinario
spazi finanziari a favore delle regioni per 500 milioni dal  2017  al
2019 nell'ambito dei patti nazionali di cui  all'art.  10,  comma  4,
della legge n. 243 del 2012, e in particolare, il comma 495-ter, che,
per l'anno 2018, ha ripartito gli spazi finanziari di cui al predetto
comma 495 tra le regioni a statuto  ordinario  per  effettuare  negli
anni dal 2018 al 2022 investimenti nuovi,  la  cui  realizzazione  e'
certificata entro il  31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento,   mediante   apposita   comunicazione    al    Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. In caso di  mancata  o  parziale  realizzazione
degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475; 
    c) l'art. 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, il quale prevede che in ciascun anno del periodo  2018-2021,  e'
determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno
in corso, da assegnare,  nel  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica, alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli
eventi  sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24   agosto   2016,
nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10,  comma  4,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura
proporzionale  e  comunque  non  superiore  all'importo  delle  quote
capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli  spazi  finanziari
sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di
adeguamento antisismico, nonche' per  la  messa  in  sicurezza  degli
edifici. Gli spazi da  assegnare  per  l'esercizio  2018  sono  stati
comunicati alle regioni con la nota della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della protezione civile n. CG/0025331 del
3 maggio; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al  comma  469  e
470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 per le regioni a  statuto
ordinario; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che,  nella
seduta del 6 dicembre 2018  ha  espresso  parere  favorevole  con  la
raccomandazione relativa agli spazi finanziari ceduti  dalle  regioni
agli enti locali e da questi non utilizzati; 
  Ritenuto di non dare seguito  alla  raccomandazione  delle  Regioni
riguardante gli spazi ceduti dalle regioni  agli  enti  locali  e  da
questi non  utilizzati  in  quanto,  la  circolare  della  Ragioneria
generale dello Stato n. 25 del 3 ottobre 2018, riguardando l'utilizzo
di avanzo «aggiuntivo» rispetto a  quello  ceduto  agli  enti  locali
nell'ambito delle Intese regionali verticali e  orizzontali,  non  ha
innovato la disciplina  delle  predette  Intese  rispetto  agli  anni
precedenti; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Per l'esercizio 2018, le regioni a statuto ordinario  forniscono
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato  -  le  informazioni  concernenti  il
monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto  disposto  dall'art.
1, commi da 463 a 503, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  con  i
tempi, le  modalita'  e  i  prospetti  definiti  dall'allegato  A  al
presente decreto. 
  2. Gli enti di  cui  al  comma  1  trasmettono,  entro  il  termine
perentorio del 31 marzo 2019,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -  una
certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante  legale,  dal
responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione
economico - finanziaria, ove previsto, relativa al rispetto del saldo
tra le entrate finali e le spese finali, secondo il  prospetto  e  le
modalita'  contenute  nell'allegato  B  al   presente   decreto.   La
trasmissione  per  via  telematica  della  certificazione  ha  valore
giuridico   ai   sensi   dell'art.   45,   comma   1,   del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. 
  3. In attuazione dell'art. 1, comma 469, della citata legge n.  232
del 2016, le regioni a  statuto  ordinario  comunicano  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze -  Dipartimento   della   Ragioneria
generale  dello  Stato -   gli   elementi   informativi   riguardanti
l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
21 febbraio 2017, n. 21, recante criteri e  modalita'  di  attuazione
dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.  243,  con  i
tempi, le  modalita'  e  i  prospetti  definiti  dall'allegato  C  al
presente decreto. 
  4. Gli allegati al presente decreto possono essere  aggiornati  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi  interventi
normativi volti  a  modificare  le  regole  vigenti  di  riferimento,
dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai fini della trasmissione alle regioni e alle province  autonome  di
Trento e di Bolzano 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 17 dicembre 2018 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco