Allegato A Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti, da parte delle regioni, relativi a quanto disposto dall'articolo 1, commi da 463 a 508, della legge n. 232 del 2016, con riferimento all'esercizio 2018. A. ISTRUZIONI GENERALI A.1. Tempi e modalita' di trasmissione. Le Regioni a statuto ordinario trasmettono le informazioni riguardanti il monitoraggio del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali attraverso il modello 1SF/18 alla data del 31 dicembre 2018, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del pareggio di bilancio. I dati richiesti sono trasmessi in migliaia di euro e con segno positivo, salvo la voce O) che, in caso di mancato rispetto dell'obiettivo di saldo, puo' assumere valore negativo. Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili nel sito internet della Ragioneria Generale dello Stato, http://www.rgs.mef.gov.it, nel Menu' a tendina denominato "E-government" - Sezione "Solo amministrazioni locali" - "Pareggio di bilancio". A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso. Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze delle applicazioni web dedicate al patto di stabilita' interno e al pareggio 2017, predisposte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio 2018 sino a quando la Regione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze. L'applicazione web consente agli enti di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie: a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati; b. codice fiscale; c. ente di appartenenza; d. recapito di posta elettronica e telefonico. Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale, per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze. A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti: • dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe; • supporti operativi: le modalita' di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Pareggio del sito internet della Ragioneria Generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio sotto la dicitura "Regole per il sito pareggio di bilancio". A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: • assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza per Pareggio di bilancio - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00; • pareggiobilancio@mef.gov.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa; • rgs.igae.ufficioV@mef.gov.it per il monitoraggio BDAP/MOP indicando nell'oggetto della mail "Monitoraggio investimenti indiretti a valere su spazi finanziari MONIT/18 - Regione xxx". B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 1SF/18 B.1. Istruzioni generali Per il monitoraggio 2018 del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali previsto dall'art. 1, comma 469, della legge n. n. 232 del 2016, e' stato predisposto il modello n. 1SF/18, articolato in due sezioni, la prima riguardante la verifica dell'equilibro tra le entrate finali e le spese finali (art. 1, comma 466, legge n. 232), la seconda per l'analisi degli spazi finanziari acquisiti. Entrambe le sezioni sono compilate seguendo le seguenti regole: • gli importi indicano i dati cumulati a tutto il 31 dicembre 2018. • gli importi possono riguardare dati provvisori, anche se le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di competenza finanziaria tra entrate e spese finali, trasmesse ai sensi dell'articolo 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi. Tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e' consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi. B.2. La sezione 1: Verifica equilibrio entrate finali - spese finali La prima sezione del modello 1SF/18 e' articolata in tre colonne denominate: a) "Dati gestionali COMPETENZA a tutto il 31 dicembre 2017 (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)", riguardante i risultati di competenza finanziaria del 2017: ovvero gli accertamenti e gli impegni esigibili nell'esercizio 2017, gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 2017 di entrata e di spesa e gli eventuali spazi finanziari acquisiti o ceduti nel corso del 2017. I dati riguardanti tale colonna sono inseriti in automatico dall'applicativo del pareggio, avvalendosi delle informazioni inserite dall'ente nella rilevazione del pareggio del precedente anno 2017. L'eventuale variazione dei dati 2017 deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del monitoraggio relativo al pareggio dell'anno 2017. b) "Dati gestionali COMPETENZA a tutto il 31 dicembre 2018 (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)", riguardante i risultati di competenza finanziaria del 2018: ovvero gli accertamenti e gli impegni esigibili nell'esercizio 2018, gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 2018 di entrata e di spesa e gli eventuali spazi finanziari acquisiti o ceduti nel corso del 2018. I dati riguardanti tale colonna sono inseriti dall'ente, salvo quelli riguardanti i totali, le formule e gli spazi finanziari, calcolati in automatico dall'applicativo del pareggio, c) "Dati gestionali CASSA a tutto il 31 dicembre 2018" riguardante i risultati di cassa, ovvero gli incassi e i pagamenti effettuati nel 2018 (in conto competenza e in conto residui), al fine di verificare l'applicazione della premialita' prevista dall'articolo 1, comma 479, lettera a), della legge n. 232 del 2016. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso del 2018 per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio per le anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio. La prima ripartizione della sezione 1 del modello riguarda il fondo pluriennale di entrata, articolato nelle seguenti voci, non valorizzabili con riferimento alla terza colonna, riguardante la cassa: A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti; A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito; A3) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie; A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2017. Tali voci sono compilate indicando l'importo degli stanziamenti di bilancio aggiornati riguardanti l'esercizio 2018, iscritti in entrata del bilancio di previsione 2018 - 2020, salvo la voce riguardante il "Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito", che e' compilata al netto delle quote finanziate da debito. La voce A4) indica l'importo degli impegni cancellati dalle scritture contabili dopo l'approvazione del rendiconto 2017, quando non e' piu' possibile adeguare i risultati di tale esercizio alle operazioni poste in essere nel 2018, riguardanti la formazione del fondo pluriennale di spesa 2017. La valorizzazione di tale voce consente di dare corretta applicazione all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, il quale prevede che ai fini della determinazione del saldo finanziario tra entrate e spese finali non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Le ripartizioni successive della Sezione 1 del modello del monitoraggio riguardano: • i titoli di entrata 1, 2, 3, 4 e 5 previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Nella seconda colonna sono inseriti gli accertamenti delle entrate finali imputati all'esercizio 2018, mentre nella terza colonna sono inseriti gli incassi effettuati dal tesoriere nel corso del 2018 (incassi in c/competenza e in conto residui); • il totale degli spazi finanziari acquisiti nel 2018, il cui importo e' valorizzato in automatico dall'applicativo del pareggio, sulla base dei dati presenti nel modello 5OB/18 che riepiloga gli spazi acquisiti dalle Regioni a statuto ordinario, in attuazione della legge, delle Intese regionali e dei Patti di solidarieta' nazionali riferiti agli esercizi 2017 e 2018. La terza colonna non deve essere compilata; • i titoli di spesa 1, 2 e 3 previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Nella seconda colonna sono indicate le spese valide ai fini dei saldi di finanza pubblica, costituite dagli impegni riguardanti le spese finali imputati all'esercizio 2018 e dagli stanziamenti aggiornati riguardanti l'esercizio 2018, iscritti in spesa del bilancio di previsione 2018 - 2020, relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa. Il fondo pluriennale di spesa indica l'importo effettivamente costituito, a fronte di impegni imputati agli esercizi successivi, salvo i casi in cui i principi contabili prevedono la costituzione del fondo pluriennale anche in assenza della registrazione di impegni. Con riferimento al titolo secondo della spesa, il fondo pluriennale vincolate e' valorizzato al netto delle quote finanziate da debito. Nella terza colonna sono indicati i pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso del 2018 (pagamenti in c/competenza e in conto residui), e non sono valorizzate le voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato; • gli spazi finanziari ceduti ad altri enti nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali sanciti nel 2017 e nel 2018, i cui importi sono valorizzati in automatico dall'applicativo del pareggio in considerazione delle informazioni risultanti dal modello 5OB/18. La terza colonna non deve essere compilata; • il saldo tra l'anticipazione erogata dalla Tesoreria dello Stato per il finanziamento della sanita' e le regolazioni contabili effettuate nell'esercizio per i relativi rimborsi, da inserire solo nella terza colonna, riguardante i dati di cassa; • gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati, inseriti in automatico dall'applicativo del pareggio, come differenza tra le voci riguardanti gli spazi acquisiti e quelle relative ai relativi utilizzi, risultanti dalla Sezione 2. La terza colonna non deve essere compilata; La voce O "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e' pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, incrementata del fondo pluriennale di entrata e degli spazi finanziari acquisiti se effettivamente utilizzati per gli investimenti, al netto degli spazi finanziari ceduti ad altre amministrazioni pubbliche. Con riferimento alla colonna riguardante i risultati di cassa, il saldo e' determinato facendo riferimento anche alla voce J. Al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e' necessario confrontare il saldo conseguito con l'obiettivo cui l'ente e' tenuto (la voce P), determinato in considerazione degli obblighi di conseguire un saldo positivo previsti: 1) dall'articolo 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 2) dall'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che, al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento. L'obiettivo del saldo di cassa previsto dall'articolo 1, comma 479, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (facoltativo) e' sempre pari a 0. L'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 e' conseguito se, nella seconda colonna del modello, la differenza tra il saldo di cui alla lettera O) e l'obiettivo di cui alla lettera P) e' pari a 0 o positiva. Il pareggio di bilancio in termini di cassa di cui all'articolo 1, comma 479, lettera a), della legge n. 232 del 2016 e' conseguito se nella terza colonna del modello, la differenza tra il saldo di cui alla lettera O) e l'obiettivo di cui alla lettera P) e' pari a 0 o positiva. La verifica del rispetto a consuntivo del saldo e degli obiettivi sopra evidenziati e' effettuata con riguardo ai dati riferiti all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello di monitoraggio. B.3. La sezione 2: Analisi spazi finanziari acquisiti La sezione 2 del modello 1SF/18 consente il monitoraggio dell'utilizzo degli spazi finanziari acquisiti dalle regioni a statuto ordinario nell'ambito delle Intese regionali e dei Patti di solidarieta' nazionali. Per gli spazi finanziari acquisiti nel 2018 in attuazione del patto di solidarieta' nazionale orizzontale (art. 4 DPCM 21/2017), delle intese regionali (all'art. 2, DPCM 21/2017), del patto di solidarieta' nazionale verticale - chiusura contabilita' speciali nel 2017 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017), dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017, sono previste le seguenti voci: a) "Spazi acquisiti nel 2018", il cui importo e' valorizzato in automatico dall'applicativo del pareggio, sulla base dei dati presenti nel modello 5OB/18 che riepiloga gli spazi acquisiti dalle Regioni in attuazione della legge, delle Intese regionali e dei Patti di solidarieta' nazionali riferiti agli esercizi 2017 e 2018; b) "Impegni per investimenti esigibili nel 2018, finanziati con avanzo di amministrazione o con il debito", il cui importo deve essere valorizzato a cura dell'ente; c) "FPV c/cap. al netto del debito", costituito in spesa dell'esercizio 2018 a fronte di impegni imputati agli esercizi successivi, o nei casi in cui i principi contabili consentono la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza degli impegni, il cui importo deve essere valorizzato a cura dell'ente; d) "Spazi finanziari utilizzati cedendoli ai propri enti locali", il cui importo deve essere valorizzato a cura dell'ente. Tale voce non e' prevista nei casi in cui le norme prevedono espressamente che gli spazi siano utilizzati attraverso impegni per spese di investimento diretto o indiretto; e) "Spazi acquisiti nel 2018 e non utilizzati", il cui importo e' determinato in automatico dall'applicativo del pareggio, come differenza tra la voce di cui alla lettera a) e le successive voci di cui alle lettere b), c) e d). Per gli spazi finanziari attribuiti in attuazione dell'articolo 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016, le voci 1) e 6) della sezione 2 del prospetto 1SF/18 prevedono una differente articolazione, diretta a consentire la verifica dell'utilizzo degli spazi per nuovi investimenti esigibili nel 2018, per un importo pari almeno a quello previsto per tale esercizio dal profilo temporale individuato dai commi 495-bis e 495-ter della citata legge n. 232 del 2016, attraverso la sezione 2 del prospetto 1SF/18 e il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il comma 495-ter definisce "nuovi" gli investimenti se: • effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti, • se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. Le voci 1) e 6) della sezione 2 del prospetto 1SF/18 sono articolate nelle seguenti lettere riguardanti i nuovi investimenti esigibili nel 2018 finanziati dal risultato di amministrazione e dal debito a valere degli spazi acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016: a) "Impegni per nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2018, concernenti opere pubbliche". In particolare, la voce 1a) riguarda gli impegni a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495-ter della L. 232/2016 nell'ambito del patto nazionale verticale del 2018 per l'esercizio 2018, mentre la voce 6a) riguarda gli impegni a valere degli spazi acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 495-bis, L. 232/2016, nell'ambito del patto nazionale verticale del 2017 per l'esercizio 2018. Sia per impegni di cui alla voce 1a) che per gli impegni di cui alla voce 6a), in occasione del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011 la regione deve valorizzare il campo "Tipologia di finanziamento == Regioni Patto nazionale - comma 495, L 232/2016". Al riguardo si rappresenta che per opere pubbliche si intendono gli investimenti in corso di realizzazione o progettazione (si esclude quindi la manutenzione ordinaria), come definiti dall' art.3, c. 1, lettera pp, decreto legislativo 50/2016: "il risultato di un insieme di lavori, che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica"; b) "Impegni per altri nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2018, non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011"; c) "impegni per nuovi investimenti indiretti esigibili nel 2018, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche", concessi a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495 L. 232/2016, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, L. 196/2009 e gli ulteriori soggetti di cui all'art. 2 bis del decreto legislativo 33/2013 che realizzano opere pubbliche1 . In attuazione dell'intesa sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 le Regioni a statuto ordinario assumono le iniziative necessarie affinche' le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli impegni per opere pubbliche finanziati dai contributi concessi dalle regioni nel 2018 a valere degli spazi finanziari di cui all'articolo 1, comma 495-ter, legge n. 232 del 2016, provvedano tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, valorizzando il campo "Tipologia di finanziamento == Trasferimento Regioni 2018 - Patto nazionale verticale"; d) "impegni per altri investimenti indiretti esigibili nel 2018", non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011. Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, in sede di monitoraggio MOP-BDAP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, con riferimento a tutti gli spazi acquisiti, le Regioni devono: • nel caso di spazi finanziari acquisiti attraverso le intese regionali, valorizzare come segue il campo "Tipologia di spazi finanziari": - con la voce "Intese regionali 2018 - Avanzo" nel caso di investimento finanziato da avanzo; - con la voce "Intese regionali 2018 - Debito", nel caso di ricorso a indebitamento. • nel caso dei patti di solidarieta' nazionale, devono valorizzare come segue il campo "Tipologia di spazi finanziari": - con la voce "Patto nazionale 2018 - Avanzo" nel caso di investimento finanziato da avanzo; - con la voce "Patto nazionale 2018 - Debito" nel caso di ricorso a indebitamento. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 508, della legge n. 232 del 2016 "Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto". Infine, attraverso la voce 7), la Sezione 2 consente di determinare gli spazi finanziari da rinviare agli esercizi 2019 e successivi ai sensi dell'art. 1, commi 788 - 790 della legge n. 205 del 2017, nel caso in cui le risorse accertate a seguito della chiusura nel 2018 delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, non sono state interamente utilizzate nel corso del medesimo esercizio. L'importo degli spazi finanziari attribuiti agli esercizi successivi deve corrispondere a quello inserito nel modello "Richiesta di spazi finanziari di cui all'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017 nell'ambito del patto nazionale verticale - contabilita' speciali (anno di riferimento 2019)", trasmesso entro il 20 gennaio 2019. In caso di mancata corrispondenza, e' necessario aggiornare il modello del patto nazionale verticale - contabilita' speciali anno 2019, inviando a assistenza.cp@mef.gov.it una mail di richiesta di riapertura del modello. ____________ 1 L'art. 2-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevede: 1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorita' portuali, nonche' le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle societa' in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le societa' quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonche' le societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalita' dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle societa' in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.