Allegato B Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali delle Regioni a statuto ordinario, per l'esercizio 2018. A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI 2018 Per la verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2018 le regioni a statuto ordinario certificano i propri risultati per l'anno 2018 attraverso il modello n. 2C/18. Le informazioni del modello n. 2C/18 della certificazione sono quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2018 trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio, all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it. E' prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello 2C/18 per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, gia' compilato con le informazioni del prospetto di monitoraggio relativo al 31 dicembre 2018. Il prospetto della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo 2018 e' inviato, entro il 31 marzo 2019, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. In prossimita' del termine del 31 marzo 2019 previsto per la certificazione dei risultati del 2018, le regioni a statuto ordinario, aggiornano i dati inseriti alla fine di gennaio, per tenere conto dell'attivita' di riaccertamento ordinario posta in essere fino a tale data. L'obiettivo 2018 e' stato conseguito se la voce Q del prospetto, riguardante la differenza tra il saldo di competenza finanziaria realizzato nel 2018 tra entrate e spese finali e l'obiettivo previsto per il 2018 e' pari a 0 o positivo. Per gli enti che hanno conseguito l'obiettivo 2018, in attuazione dell'articolo 1, comma 479 lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il prospetto della certificazione attesta se sono stati lasciati spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio 2018, condizione che, unitamente al rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione del pareggio 2018, consente di innalzare nell'esercizio 2019 la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28. Per gli enti che hanno compilato la colonna riguardante i dati di cassa (facoltativa), il prospetto della certificazione consente di certificare anche il conseguimento del saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali previsto dall'articolo 1, comma 479 lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per gli enti che non hanno conseguito l'obiettivo 2018, in attuazione dell'articolo 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016, il prospetto della certificazione attesta se il mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, e' inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, per cui sono applicabili le sanzioni ridotte previste dal medesimo comma 476. Inoltre, in attuazione dell'articolo 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il prospetto certifica l'eventuale utilizzo degli spazi finanziari attribuiti per l'esercizio 2018 per una quota inferiore al 90 per cento (se N/G e' < 0,9). Qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento gli enti territoriali non possono beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente. Infine, il prospetto 2C/18 certifica la realizzazione di nuovi investimenti esigibili nel 2018 effettuati dalle Regioni a statuto ordinario a valere: a) degli spazi assegnati nel 2017 con riferimento all'esercizio 2018 in attuazione dei commi 495 e 495-bis, L. 232/2016, a meno che la quota di investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l'esercizio 2018, pari a complessivi 137 milioni, sia stata realizzata nel 2017 attraverso impegni esigibili nel 2017. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 475; b) degli spazi assegnati nel 2018 con riferimento all'esercizio 2018 in attuazione del comma 495 della L. 232/2016 e dell'intesa sancita il 22 febbraio 2018, pari ad almeno 175 milioni. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475. L'articolo 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 ha disposto l'invio telematico della certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa in via telematica e' attribuito, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'articolo 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "Valore giuridico della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica. La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Per acquisire il modello della certificazione e' necessario accedere al portale dedicato al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalita' presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di "Acquisizione modello" relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2018 che prospettera', in sola visualizzazione, il modello 2C/18 contenente le risultanze del monitoraggio a tutto il 31 dicembre del proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema web, sara' possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria. A tal fine, occorre utilizzare la funzione "Certificazione digitale" per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto "Scarica Documento"; una volta scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi e' necessario accedere nuovamente alla funzione "Certificazione digitale" ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto "Carica Documento Firmato"; il sistema effettua una serie di controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento tra i quali la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli. Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del saldo di bilancio al 31 dicembre 2018, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2019 mediante la funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del "Monitoraggio". Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di "Invio Documento" presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio. Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell'applicativo disponibile sul sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica "assistenza.cp@mef.gov.it". Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016 e' tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, ma non oltre il 30 settembre 2019 i dati del monitoraggio del 2018 presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalita' sopra richiamate. Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del pareggio di bilancio.