(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
  Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' e  i  prospetti
per la trasmissione della certificazione dei risultati dell'obiettivo
di saldo tra entrate finali e spese finali delle  Regioni  a  statuto
ordinario, per l'esercizio 2018. 
 
 
  A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI 2018 
 
  Per la verifica del rispetto  degli  obiettivi  di  saldo  2018  le
regioni a statuto ordinario certificano i propri risultati per l'anno
2018 attraverso il modello n. 2C/18. 
  Le informazioni del modello  n.  2C/18  della  certificazione  sono
quelle relative al monitoraggio dell'intero anno  2018  trasmesse  al
Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando  il  sistema  web
previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio, all'indirizzo 
  http://pareggiobilancio.mef.gov.it. 
  E' prevista una apposita procedura web  che  consente  all'ente  di
acquisire direttamente il modello 2C/18 per la certificazione ai fini
del successivo invio telematico al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  gia'  compilato  con  le  informazioni  del  prospetto   di
monitoraggio relativo al 31 dicembre 2018. 
  Il prospetto della certificazione dei risultati  dell'obiettivo  di
saldo  2018  e'  inviato,  entro  il  31  marzo  2019,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. 
  In prossimita' del termine  del  31  marzo  2019  previsto  per  la
certificazione  dei  risultati  del  2018,  le  regioni   a   statuto
ordinario, aggiornano i dati  inseriti  alla  fine  di  gennaio,  per
tenere conto dell'attivita'  di  riaccertamento  ordinario  posta  in
essere fino a tale data. 
  L'obiettivo 2018 e' stato conseguito se la voce  Q  del  prospetto,
riguardante la differenza tra  il  saldo  di  competenza  finanziaria
realizzato nel 2018 tra entrate e spese finali e l'obiettivo previsto
per il 2018 e' pari a 0 o positivo. 
  Per gli enti che hanno conseguito l'obiettivo 2018,  in  attuazione
dell'articolo 1, comma 479 lettera c), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, il prospetto  della  certificazione  attesta  se  sono  stati
lasciati spazi finanziari  inutilizzati  inferiori  all'1  per  cento
degli  accertamenti  delle  entrate   finali   dell'esercizio   2018,
condizione che, unitamente al rispetto dei termini perentori previsti
per la  certificazione  del  pareggio  2018,  consente  di  innalzare
nell'esercizio 2019 la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto  comma
28. 
  Per gli enti che hanno compilato la colonna riguardante i  dati  di
cassa (facoltativa), il prospetto della  certificazione  consente  di
certificare anche il conseguimento del  saldo  finale  di  cassa  non
negativo  fra  le  entrate  finali  e  le   spese   finali   previsto
dall'articolo 1, comma 479 lettera a), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232. 
  Per  gli  enti  che  non  hanno  conseguito  l'obiettivo  2018,  in
attuazione dell'articolo 1, comma 476, della citata legge n. 232  del
2016,  il  prospetto  della  certificazione  attesta  se  il  mancato
conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge
n. 232 del 2016, e' inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle
entrate finali dell'esercizio del mancato  conseguimento  del  saldo,
per cui sono applicabili le sanzioni ridotte  previste  dal  medesimo
comma 476. 
  Inoltre, in attuazione dell'articolo 1, comma 507, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, il prospetto  certifica  l'eventuale  utilizzo
degli spazi finanziari attribuiti per l'esercizio 2018 per una  quota
inferiore al 90 per cento (se  N/G  e'  <  0,9).  Qualora  gli  spazi
finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al
90 per cento gli enti territoriali non possono beneficiare  di  spazi
finanziari di  competenza  dell'esercizio  finanziario  successivo  a
quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente. 
  Infine, il prospetto 2C/18  certifica  la  realizzazione  di  nuovi
investimenti esigibili nel 2018 effettuati dalle  Regioni  a  statuto
ordinario a valere: 
    a) degli spazi assegnati nel 2017 con  riferimento  all'esercizio
2018 in attuazione dei commi 495 e 495-bis, L. 232/2016, a  meno  che
la quota di investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per  l'esercizio
2018, pari a complessivi 137 milioni, sia stata realizzata  nel  2017
attraverso impegni esigibili nel 2017. Il  mancato  conseguimento  di
tale obiettivo determina l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  ai
commi 475; 
    b) degli spazi assegnati nel 2018 con  riferimento  all'esercizio
2018 in attuazione del comma 495  della  L.  232/2016  e  dell'intesa
sancita il 22 febbraio 2018, pari ad almeno 175 milioni.  Il  mancato
conseguimento  di  tale  obiettivo  determina  l'applicazione   delle
sanzioni di cui al comma 475. 
  L'articolo 1, comma 470, della legge n. 232 del  2016  ha  disposto
l'invio telematico della certificazione attestante  il  rispetto  del
pareggio  di  bilancio  prevedendone  la  sottoscrizione  con   firma
digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82  recante  "Codice  dell'Amministrazione  Digitale".  Alla
certificazione trasmessa in via telematica e'  attribuito,  ai  sensi
dell'articolo 45, comma 1,  del  citato  Codice  dell'Amministrazione
Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti
in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In  particolare,
l'articolo  45  del  citato  Codice  dell'Amministrazione   Digitale,
rubricato  "Valore  giuridico  della  trasmissione",  prevede  che  i
documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica  amministrazione  con
qualsiasi mezzo telematico o informatico,  idoneo  ad  accertarne  la
fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma  scritta  e
la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del  documento
originale. Pertanto, le regioni  non  devono  trasmettere  anche  per
posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica. 
  La sottoscrizione del certificato generato  dal  sistema  web  deve
avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del  Decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  22  febbraio  2013  recante
"Regole tecniche in materia di generazione,  apposizione  e  verifica
delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali,  ai  sensi
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3,  32,  comma  3,
lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". 
  Per  acquisire  il  modello  della  certificazione  e'   necessario
accedere al portale dedicato  al  pareggio  e  richiamare,  dal  Menu
Funzionalita'  presente  alla  sinistra  della  maschera   principale
dell'applicativo, la funzione di "Acquisizione modello" relativa alla
certificazione del rispetto degli obiettivi 2018 che prospettera', in
sola visualizzazione, il modello 2C/18 contenente le  risultanze  del
monitoraggio a tutto il 31 dicembre del proprio ente. 
  Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni  acquisite
dal sistema web, sara' possibile procedere  alla  sottoscrizione  con
firma digitale del documento da parte del rappresentante legale,  del
responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di
revisione economico-finanziaria. 
  A  tal  fine,  occorre  utilizzare  la   funzione   "Certificazione
digitale" per effettuare il download del documento tramite l'apposito
tasto "Scarica Documento";  una  volta  scaricato  il  documento,  va
apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit
di  firma  in  proprio  possesso;  quindi  e'   necessario   accedere
nuovamente alla  funzione  "Certificazione  digitale"  ed  effettuare
l'upload del  documento  firmato  tramite  l'apposito  tasto  "Carica
Documento Firmato"; il sistema effettua una serie di controlli  sulla
validita' delle firme apposte sul documento tra i quali  la  data  di
scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando  l'acquisizione  in
caso di mancato superamento dei suddetti controlli. 
  Si invitano le regioni a controllare, prima  di  apporre  la  firma
digitale, che i dati del saldo  di  bilancio  al  31  dicembre  2018,
inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario,
devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2019 mediante la
funzione   "Variazione    modello"    nell'applicazione    web    del
"Monitoraggio". 
  Infine, occorre inviare il documento tramite  l'apposito  tasto  di
"Invio Documento" presente nella funzione. A questo punto il  sistema
web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto
del termine di invio. 
  Informazioni dettagliate riguardo alla  procedura  e  ai  controlli
preventivi  effettuati   sono   consultabili   sul   Manuale   Utente
dell'applicativo disponibile sul sistema web 
  http://pareggiobilancio.mef.gov.it. 
  Quesiti di natura tecnica  ed  informatica  potranno  essere  posti
all'indirizzo di posta elettronica "assistenza.cp@mef.gov.it". 
  Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione  devono
essere conformi  ai  dati  contabili  risultanti  dal  rendiconto  di
gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che,  qualora  l'ente,
approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi
con la certificazione mediante il sistema web  di  questa  Ragioneria
generale dello Stato, ai sensi di quanto  previsto  dall'articolo  1,
comma 473, della legge n. 232 del 2016 e' tenuto a rettificare, entro
sessanta  giorni  dal  termine  stabilito  per   l'approvazione   del
rendiconto di gestione, ma non oltre il 30 settembre 2019 i dati  del
monitoraggio del 2018 presenti nel sistema web e ad inviare la  nuova
certificazione con le modalita' sopra richiamate. 
  Non possono essere inviati prospetti di certificazioni  diversi  da
quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non  prodotte  dal
sistema web non saranno ritenute valide ai  fini  della  attestazione
del rispetto del pareggio di bilancio.