(Allegato C)
                                                           Allegato C 
 
  Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' e i  prospetti,
necessari per acquisire elementi informativi utili  per  la  gestione
dei patti di solidarieta' delle Regioni. 
 
 
  A. I PATTI DI SOLIDARIETA' 
 
  I patti di solidarieta' sono  strumenti  di  redistribuzione  degli
spazi finanziari sul territorio, regionale  e  nazionale,  diretti  a
consentire il  pieno  utilizzo  degli  spazi  finanziari  disponibili
all'interno  del  sistema  degli  enti  territoriali  e  favorire  un
rilancio degli investimenti sul territorio. 
  Sono istituiti dall'articolo 10 della legge n. 243 del  2012,  come
novellato  dalla  legge  n.  164  del  2016,  il  quale  prevede   la
possibilita' di effettuare: 
    a)  operazioni  di  indebitamento  e  di  utilizzo  degli  avanzi
pregressi per operazioni di  investimento,  sulla  base  di  apposite
Intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per  l'anno  di
riferimento, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica  per  il
complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa
la regione stessa; 
    b) gli investimenti che non sono stati autorizzati  dalle  intese
regionali,  sulla  base  dei   patti   di   solidarieta'   nazionale,
assicurando,  comunque,  il  rispetto  degli  obiettivi  di   finanza
pubblica per il complesso degli enti territoriali. 
  Resta ferma la possibilita' di effettuare investimenti,  attraverso
il ricorso al debito e l'utilizzo dei  risultati  di  amministrazione
degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo, in  quanto
le  intese  regionali  ed   i   patti   di   solidarieta'   nazionale
intervengono, ad integrazione degli spazi finanziari gia' disponibili
per ciascun ente territoriale ed esclusivamente qualora questi ultimi
non siano sufficienti. 
  I criteri e le modalita' di attuazione delle intese regionali e dei
patti di solidarieta' nazionale, sono disciplinati  dal  D.P.C.M.  21
febbraio 2017, n.  21,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  Serie
Generale n. 59 del 11 marzo 2017 
  Nell'ambito dei patti di solidarieta'  nazionale,  alle  Regioni  a
statuto ordinario, sono attribuiti i seguenti spazi finanziari, per i
quali non e'  prevista  la  restituzione  negli  esercizi  successivi
(patto nazionale verticale): 
    a) per gli anni 2017, 2018 e 2019, nel limite complessivo di  500
milioni annui per effettuare  spese  di  investimento  da  realizzare
attraverso  l'uso  dell'avanzo  di  amministrazione  degli   esercizi
precedenti e il ricorso al debito (art. 1, commi 495 e seguenti).  La
distribuzione  degli  spazi  finanziari  per  l'anno  2017  e'  stata
disciplinata dall'articolo 495-bis della legge n. 232  del  2016.  La
distribuzione degli spazi finanziari per gli  anni  2018  e  2019  e'
stata disciplinata dall'Intesa sancita in  Conferenza  Stato  Regioni
del 22 febbraio 2018; 
    b) in attuazione dell'art. 1, commi 788 - 790 della legge n.  205
del  2017,  per  un  importo  pari  al  saldo   positivo   conseguito
nell'esercizio di chiusura delle contabilita' speciali in materia  di
protezione civile, nel caso in cui le  risorse  accertate  a  seguito
della chiusura delle predette contabilita' speciali  non  sono  state
interamente utilizzate nel corso del medesimo  esercizio.  Gli  spazi
finanziari sono attribuiti negli  esercizi  successivi  a  quello  di
conseguimento del saldo positivo, a seguito  della  trasmissione  del
modello Richiesta di spazi finanziari di cui all'art. 1, commi 789  e
790 della legge n. 205  del  2017  nell'ambito  del  patto  nazionale
verticale - contabilita' speciali,  entro  il  20  gennaio  dell'anno
successivo a quello di chiusura delle contabilita' speciali; 
    c) alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria  colpite  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016,  per  un
importo pari a quello assegnato in base agli  esiti  delle  verifiche
riguardanti l'andamento degli oneri connessi  ad  eventi  calamitosi,
effettuate anche sulla base di  apposite  rendicontazioni  sintetiche
predisposte  dai  soggetti  titolari  delle   contabilita'   speciali
istituite presso la  Tesoreria  dello  Stato.  Con  la  comunicazione
prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sulla base  delle  rendicontazioni  delle  contabilita'
speciali acquisite per l'anno  2017,  sono  stati  determinati  spazi
finanziari complessivi per l'anno 2018 pari a  150  milioni  di  euro
ripartiti  fra  le  regioni   Abruzzo,   Lazio,   Marche   e   Umbria
proporzionalmente all'importo delle quote capitale annuali sospese: 
 
    Abruzzo                  2.335.000 
    Lazio                  146.770.000 
    Marche                     469.000 
    Umbria                     426.000 
                  -------------------- 
    Totale                 150.000.000 
 
 
  B. I MODELLI 3OB/18, 4OB/18 E 5OB/18 
 
  L'art. 9, comma 2, del D.P.C.M. n. 21 del 2017 prevede che entro il
termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (entro il  30  aprile
nel 2018) le regioni comunicano  gli  esiti  delle  intese  regionali
orizzontali e verticali agli enti locali e al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
L'articolo 1-bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91,  convertito
con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, ha previsto,
poi, per l'anno 2018, la  possibilita'  per  le  regioni  di  rendere
disponibili, entro il 30 settembre 2018, ulteriori  spazi  finanziari
per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo  2,
comma 8, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  21
febbraio 2017 n. 21. 
  Per comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze gli spazi
finanziari acquisiti e ceduti attraverso  le  intese  regionali,  con
riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione,  le  Regioni
trasmettono i modelli 3OB/18 e 4OB/18 attraverso  il  richiamato  web
dedicato al pareggio 
  (http://pareggiobilancio.mef.gov.it). 
  Il D.P.C.M.  21  febbraio  2017,  n.  21,  prevede  che  le  intese
regionali sono avviate entro il termine perentorio del 15 gennaio  di
ciascun  anno  (entro  il  15  febbraio  nel  2018)   attraverso   la
pubblicazione di apposito avviso sui siti istituzionali delle Regioni
e delle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  contenente  le
modalita' di presentazione delle domande di cessione  e  acquisizione
degli spazi finanziari, le  informazioni  riguardanti  i  criteri  di
priorita' adottati per l'attribuzione degli  spazi  finanziari,  e  i
tempi e le modalita' di recupero degli spazi finanziari,  garantendo,
per ciascun anno  di  riferimento,  il  rispetto  del  saldo  di  cui
all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012. 
  Al fine di assicurare una  programmazione  di  medio-lungo  periodo
delle opere pubbliche,  le  richieste/cessioni  di  spazi  finanziari
possono essere effettuate per uno o piu' esercizi successivi. 
  In attuazione dell'art. 2, comma 8, del  richiamato  D.P.C.M.,  per
favorire  gli  investimenti  nei  settori  strategici   del   proprio
territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono cedere ai  propri  enti  locali,  per  uno  o  piu'  esercizi
successivi,  spazi  finanziari  per  i  quali  non  e'  prevista   la
restituzione negli esercizi successivi (intese regionali verticali). 
  Le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili sono approvate
con delibera di Giunta, previo parere favorevole del Consiglio  delle
autonomie locali e, ove non istituito, dei  rappresentanti  regionali
delle autonomie locali, entro il termine perentorio del 31  marzo  di
ciascun anno (entro il 30 aprile nel 2018). 
  Entro  il  medesimo  termine  perentorio  del  30  aprile  2018  (a
decorrere dal 2019, entro il 31 marzo di ciascun anno) ed entro il 30
settembre 2018, ai sensi del richiamato articolo 1-bis,  del  decreto
legge n. 91 del 2018, a seguito delle intese  regionali,  le  Regioni
hanno  comunicato  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: 
    • il modello 3OB/18 "Intesa regionale verticale", concernente gli
spazi assegnati nell'esercizio 2018 e nei successivi a  ciascun  ente
beneficiario dell'intesa  regionale  verticale,  senza  chiederne  la
restituzione (con peggioramento dell'obiettivo della Regione o  della
Provincia autonoma). Nel prospetto, gli spazi ceduti dalla Regione  a
ciascun ente  locale  del  territorio  sono  indicati  con  il  segno
negativo; 
    •  i  modelli  4OB/18  "Intesa  regionale  orizzontale"  riferiti
distintamente all'esercizio 2018, all'esercizio 2019 e  all'esercizio
2020, concernenti gli spazi acquisiti o ceduti da ciascun ente che ha
partecipato all'intesa  regionale  orizzontale  nell'esercizio  2018,
compresa la Regione,  e  le  modalita'  di  recupero  negli  esercizi
successivi. Nel prospetto, con riferimento a ciascun ente, gli  spazi
ceduti sono indicati con il segno positivo e gli spazi acquisiti sono
indicati con il segno negativo. 
  Sulla base delle  informazioni  acquisite  attraverso  i  prospetti
3OB/18 e 4OB/18, l'applicativo web provvede ad aggiornare: 
    a)  il  modello  VARPATTI/18  degli  enti   locali   interessati,
disponibile sul richiamato sistema web 
    (http://pareggiobilancio.mef.gov.it); 
    b) il modello 5OB/18 delle regioni,  disponibile  sul  richiamato
sistema web 
    (http://pareggiobilancio.mef.gov.it). 
  Il modello 5OB/18  elaborato  in  automatico  dall'applicativo  del
pareggio, riepiloga  gli  spazi  acquisiti  e  ceduti  dalle  Regioni
attraverso le intese regionali e i patti di  solidarieta'  nazionali,
compresi i patti di solidarieta' nazionali verticali (art.  1,  commi
495 e 502, della  legge  n.  232  del  2016  e  l'Intesa  sancita  in
Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018). 
  Le  regioni  possono  consultare  il  modello   5OB/18   attraverso
l'applicativo del pareggio. 
  Gli spazi acquisiti o ceduti per l'esercizio 2018,  risultanti  dal
5OB/18,   sono   applicati   al   modello   1SF/18   in    automatico
dall'applicativo del pareggio.