(Allegato A)
                                                           Allegato A 
Requisiti strutturali degli allevamenti. 
    1. I locali di allevamento devono essere dotati di: 
      a. Pavimento in cemento o in materiale lavabile per  facilitare
le  operazioni  di  pulizia  e  disinfezione,  fatta  eccezione   dei
parchetti esterni; 
      b. Pareti e soffitti lavabili; 
      c. Attrezzature lavabili e disinfettabili; 
      d. Efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione
dei capannoni dotati di parchetti esterni; 
      e. Le strutture dei locali  di  allevamento  devono  essere  in
buono stato di manutenzione; 
      f. I  capannoni  devono  altresi'  essere  dotati  di  chiusure
adeguate; 
      g. Ciascun capannone  deve  essere  dotato  di  una  struttura,
cosiddetta «dogana danese», rappresentata da una barriera fisica  che
non consenta l'accesso diretto del personale all'area dove si trovano
gli animali, senza aver prima indossato calzature dedicate al singolo
capannone. 
    2. Tutti gli allevamenti devono possedere: 
      a.  Barriere  (cancelli  o  sbarre  mobili)  idonee  a  evitare
l'accesso incontrollato di persone e automezzi, inoltre  all'ingresso
devono essere apposti cartelli di divieto di accesso  agli  estranei;
deve essere presente un'area di parcheggio,  situata  preferibilmente
all'esterno dell'allevamento, chiaramente identificata, per la  sosta
dei veicoli sia del personale dell'azienda sia dei  visitatori.  Tale
zona deve essere nettamente separata dall'area di  allevamento,  alla
quale deve essere possibile accedere solo attraverso la zona  filtro.
Presenza di un  contenitore  per  i  rifiuti  nelle  vicinanze  della
barriera; 
      b. Area di disinfezione per gli automezzi antistante l'area  di
allevamento, con  fondo  impermeabile  e  per  quanto  possibile,  in
considerazione   della   situazione   ambientale,   attrezzata    con
apparecchiature fisse; in caso di  ampliamenti/ristrutturazioni/nuovi
insediamenti,  le  apparecchiature  devono  essere  obbligatoriamente
fisse. A partire dal 1° gennaio 2020 tutti  gli  allevamenti  avicoli
intensivi devono essere dotati di un impianto fisso automatizzato per
la disinfezione degli  automezzi.  Sistemi  diversi  di  disinfezione
all'ingresso dovranno essere valutati caso  per  caso  da  parte  del
Servizio veterinario competente che dovra' verificarne l'efficacia; 
      c. Piazzole di carico e scarico dei  materiali  d'uso  e  degli
animali,  posizionate  agli   ingressi   dei   capannoni,   lavabili,
disinfettabili,  ben  mantenute   e   di   dimensioni   minime   pari
all'apertura del capannone che consentano la manovra dell'automezzo e
che siano di un fondo solido ben mantenuto; 
      d.   Per   i   nuovi   fabbricati   destinati   all'allevamento
commerciale, un sistema di caricamento del mangime dall'esterno della
recinzione; 
      e. Aree di stoccaggio  dei  materiali  d'uso  (attrezzature  di
allevamento,  materiali,  lettiere  vergini,  mezzi  meccanici  ecc.)
chiuse  in  modo  da  evitare  qualsiasi  contatto   con   l'avifauna
selvatica; 
      f. Una zona filtro, posizionata all'ingresso  dell'allevamento,
dotata di spogliatoio, lavandino e detergenti. Tale zona deve  essere
mantenuta pulita e in ordine e dotata di calzature e tute specifiche.
L'accesso  all'area  di  allevamento  deve  avvenire   esclusivamente
attraverso tale zona filtro; 
      g. Uno spazio protetto per il deposito temporaneo dei  rifiuti;
non e' ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue  ai
capannoni; 
      h. Idonei cartelli informativi sulle procedure da adottare dopo
l'accesso  all'allevamento,  al  fine  di  garantire   una   migliore
attuazione delle pratiche previste nei precedenti punti; 
      i. Nel caso fossero  presenti  altri  edifici  all'interno  del
perimetro aziendale (es: abitazione, depositi materiali non  inerenti
l'allevamento, etc.), non destinati  all'attivita'  dell'allevamento,
e' necessario prevedere una separazione fisica in modo da individuare
chiaramente l'area di allevamento e impedire situazioni promiscue. 
    3.   Negli   allevamenti   appartenenti   al   circuito    rurale
(svezzatori), ogni ambiente (stanza) deve essere delimitato da pareti
lavabili e disinfettabili e dotato di proprio  accesso  indipendente,
anche  nel  caso  confini  su  uno  o  piu'  lati  con  altre  unita'
produttive. Oltre a quanto riportato nella  presente  ordinanza,  per
consentire  la  commercializzazione  dei  volatili  appartenenti   al
settore rurale, si rimanda alle  disposizioni  previste  dal  decreto
ministeriale 25 giugno 2010. 
Norme di conduzione. 
    1. E' fatto obbligo al proprietario dell'allevamento di: 
      a. Vietare  l'ingresso  a  persone  estranee.  In  deroga  alla
presente lettera, negli allevamenti di svezzamento,  il  responsabile
deve limitare il piu' possibile l'accesso  di  estranei  all'area  di
allevamento e impedire il contatto diretto con i volatili; 
      b. Dotare il personale di vestiario e calzature  monouso  o  in
alternativa lavabili e puliti per ogni intervento  da  effettuare  in
allevamento; 
      c. Consentire  l'accesso  all'area  di  allevamento  solo  agli
automezzi destinati all'attivita' di allevamento  e  previa  accurata
pulizia e disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda; 
      d. Registrare  tutti  i  movimenti  in  uscita  e  in  ingresso
dall'azienda del personale  autorizzato  (indicandone  le  mansioni),
degli animali, delle attrezzature e degli automezzi; 
      e. Mantenere le aree circostanti i capannoni pulite e  ordinate
con erba tagliata, assenza di oggetti e materiali; 
      f. Predisporre un programma di  derattizzazione  e  lotta  agli
insetti nocivi; 
      g. Predisporre un protocollo  di  pulizia  e  disinfezione  dei
locali e degli automezzi; 
      h.  Vietare  al  personale  che  opera   anche   saltuariamente
nell'allevamento di detenere volatili propri; 
      i. Lavarsi accuratamente le mani almeno all'inizio e alla  fine
dell'attivita' lavorativa in allevamento; 
      l. Verificare che il personale esterno, anche  non  dipendente,
che  accede  all'allevamento  attui  correttamente  le  procedure  di
biosicurezza previste dal presente provvedimento. 
    2.  Relativamente  al  personale  che  opera  all'interno  di  un
allevamento e' fatto obbligo al proprietario dell'allevamento di: 
      a. Assicurare  che  il  personale  di  cui  si  avvale  per  le
operazioni in allevamento abbia ricevuto specifica  formazione  sulle
modalita' operative che garantiscono il  rispetto  dei  requisiti  di
biosicurezza; tale formazione deve essere attestata da  un  documento
firmato dallo  stesso  detentore/proprietario,  tale  procedura  deve
essere  garantita  anche  per  il   personale   esterno   che   opera
saltuariamente in allevamento; 
      b. Tenere registrazione del personale impiegato compreso quello
esterno (es. squadre di carico, vaccinatori, etc.),  con  indicazione
della mansione, tenendo  copia  dei  documenti  di  identita'  e  dei
documenti comprovanti la formazione; 
      c. Dichiarazione scritta e firmata da parte del  personale  che
opera all'interno dell'allevamento,  sia  in  modo  continuativo  sia
saltuario, di non detenere volatili propri; 
      d.  Le  ditte  e  i  soggetti  che  forniscono   servizi   agli
allevamenti (vaccinazione, carico animali,  ecc.)  devono  assicurare
che il personale che lavora a contatto con gli animali sia in  regola
con quanto previsto dal presente provvedimento, inoltre devono tenere
una registrazione puntuale e velocemente consultabile,  di  tutte  le
movimentazioni del personale con  le  date  e  gli  allevamenti  dove
questo ha operato; 
      e. I veterinari e le altre figure tecnico/sanitarie che entrano
negli  allevamenti  a  qualsiasi  titolo   (veterinari,   mangimisti,
incaricati dalle filiere, libero professionisti, ecc.) sono tenuti  a
registrare le proprie  movimentazioni  come  previsto  al  precedente
punto. 
    3. Operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi. 
      a. Tutti gli  automezzi  che  accedono  all'allevamento  devono
essere lavati e disinfettati. 
      b. In particolare gli automezzi destinati  al  trasporto  degli
animali per la macellazione  devono  essere  accuratamente  lavati  e
disinfettati presso il macello dopo ogni scarico. Deve  essere  posta
particolare attenzione al lavaggio delle  gabbie.  A  tal  fine  deve
essere predisposto  un  protocollo  di  sanificazione  approvato  dal
Servizio veterinario e inserito  nel  manuale  di  autocontrollo  del
macello.  Il  proprietario  deve  verificarne  l'avvenuta  pulizia  e
disinfezione (documento). 
      c.  Il  proprietario  dell'allevamento  deve  verificare  anche
l'avvenuta disinfezione degli automezzi trasporto mangime il lavaggio
e disinfezione deve essere effettuato presso il mangimificio e dovra'
avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve  essere
attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento. 
4. Gestione degli allevamenti di tacchini da carne. 
    a. Negli allevamenti di tacchini da carne di  tipo  intensivo  e'
consentito esclusivamente l'accasamento di tacchinotti di  un  giorno
provenienti direttamente da un incubatoio. 
    b. In deroga al precedente punto a., e' consentito  l'accasamento
di tacchinotti di eta' superiore a un  giorno,  esclusivamente  nelle
aree del territorio non incluse nell'elenco delle  «aree  ad  elevato
rischio» individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C. 
    c. Lo  spostamento  dei  tacchini  tra  i  diversi  capannoni  e'
limitato alle situazioni in cui e'  strettamente  necessario  e  deve
essere effettuato con mezzi adeguati evitando il contatto  diretto  o
indiretto con selvatici. In presenza di situazione  epidemiologica  a
rischio, l'accasamento dei pulcini di un giorno dovra'  avvenire  per
singolo  capannone,  inoltre  l'accasamento  a  sessi  misti   dovra'
prevedere la  separazione  degli  animali  all'interno  dello  stesso
capannone in  modo  che,  dopo  il  carico  delle  femmine,  non  sia
necessario spostare i maschi. 
    d. Il carico dei  tacchini  al  macello  deve  essere  effettuato
nell'arco di un tempo massimo di dieci giorni. 
    e. In deroga al precedente punto d., i Servizi veterinari possono
autorizzare il carico degli animali, per l'invio al macello  in  piu'
soluzioni, negli allevamenti situati al di fuori di zone  soggette  a
provvedimenti restrittivi per  malattie  infettive  e  diffusive  dei
volatili e nelle aree del territorio non  incluse  nell'elenco  delle
«aree a  elevato  rischio»  individuate  secondo  i  criteri  di  cui
all'Allegato C. La deroga puo' essere concessa a seguito di  verifica
della scrupolosa applicazione dei requisiti strutturali e  gestionali
di  biosicurezza  e  l'effettuazione  di   controlli   virologici   e
sierologici, che prevedano almeno il prelievo  trascorsi  quattordici
giorni dal carico delle femmine, e dieci giorni prima del carico  dei
maschi. 
    f. Nelle aree  individuate  a  rischio,  le  regioni  e  Province
autonome di Trento  e  Bolzano  possono  definire  una  procedura  di
gestione del territorio che preveda l'accasamento  dei  tacchini  per
aree omogenee con tempistiche di accasamento che comportino il carico
degli animali in modo sincrono/concomitante. 
5. Disposizioni particolari per gli allevamenti  di  galline  ovaiole
  per la produzione di uova da consumo. 
    Nei centri di imballaggio annessi ad allevamento e' vietato: 
      a. Ricevere e lavorare uova provenienti  da  altri  allevamenti
e/o centri di imballaggio; 
      b. Completare il carico delle uova su automezzi provenienti  da
altri allevamenti; 
      c. E' consentito il carico di uova su automezzi che trasportano
materiali (contenitori per uova e bancali) a  condizione  che  questi
ultimi siano correttamente lavati e disinfettati; 
      d. In deroga  ai  precedenti  punti  a.  b.  c.,  i  centri  di
imballaggio annessi ad allevamenti di piccole dimensioni che lavorano
fino a un  massimo  di  50.000  uova  al  giorno  con  capacita'  non
superiore a 250.000 volatili, possono essere autorizzati  a  ricevere
uova da allevamenti di  piccole  dimensioni,  con  i  quali  esistono
rapporti commerciali consolidati, inoltre questi  ultimi  non  devono
conferire uova ad altri centri di imballaggio annessi ad allevamenti; 
      e. Per l'imballaggio e il trasporto delle uova da consumo  deve
essere  utilizzato  esclusivamente  materiale  monouso  o   materiale
lavabile e disinfettabile; 
      f. Dal 1° gennaio 2020 e'  vietato  l'utilizzo  di  bancali  di
legno sia nei locali deposito uova sia nei centri di imballaggio; 
      g. Nella sala uova deve essere presente un lavandino dotato  di
sapone e asciugamano. 
6. Pulizia e disinfezione del materiale non  monouso  utilizzato  nei
  centri di imballaggio. 
    Nei centri di imballaggio deve  essere  presente  e  regolarmente
verificata una procedura di pulizia e disinfezione degli automezzi  e
dei materiali non monouso. 
    Se i materiali vengono  spediti  ad  altro  stabilimento  per  la
pulizia e disinfezione,  quest'ultimo  non  deve  essere  annesso  ad
allevamento; inoltre deve essere presente e  correttamente  applicata
una procedura per garantire la rintracciabilita' tali movimentazioni. 
7. Pulizie e disinfezioni. 
    a. Alla fine di ogni ciclo produttivo  e  prima  dell'inizio  del
successivo, i locali e le attrezzature  devono  essere  accuratamente
sottoposti  a  pulizia  e  disinfezione,  da  eseguire   secondo   un
protocollo scritto che deve essere disponibile per  le  verifiche  da
parte dell'AC. 
    b. Le attrezzature impiegate  durante  il  ciclo  produttivo  per
attivita' anche al di fuori dei capannoni (es: trasporto tacchini tra
un capannone e l'altro,  fresatrici,  muletti,  etc.)  devono  essere
correttamente pulite e disinfettate prima del successivo utilizzo. 
    c. La procedura deve inoltre garantire che le  attrezzature,  una
volta  pulite  e  disinfettate,  vengano  correttamente  gestiste   e
stoccate in modo da evitare la successiva contaminazione. 
    d. Nel caso di allevamenti che effettuano  il  tutto  pieno/tutto
vuoto, i silos devono essere  puliti  e  disinfettati  a  ogni  nuovo
ingresso di animali. Non e' obbligatorio pulire i silos nei quali  e'
presente ancora del mangime alla fine del ciclo produttivo. 
    e. In tutti gli altri allevamenti la pulizia e  disinfezione  dei
silos deve essere effettuata almeno una volta l'anno. 
    f. Negli allevamenti di svezzamento la pulizia dei capannoni deve
essere effettuata almeno una volta l'anno. 
8. Vuoto biologico e vuoto sanitario. 
    Per vuoto biologico si intende il periodo di tempo che  trascorre
dal momento del completamento del carico degli animali al momento del
successivo accasamento. 
    Per vuoto sanitario si intende il periodo di tempo che  trascorre
dal  momento  del  completamento  delle  operazioni  di   pulizia   e
disinfezione al momento del successivo accasamento. 
    Il vuoto biologico minimo per allevamento e' il seguente: 
      I. sette giorni: per i polli da carne; 
      II. ventuno giorni: per i tacchini, gli anatidi destinati  alla
produzione di carne e per i riproduttori di qualsiasi specie  sia  in
fase pollastra sia in fase deposizione. 
    In deroga al precedente punto 1, e' consentito ridurre il periodo
del vuoto biologico per i tacchini da ventuno  a  quattordici  giorni
esclusivamente negli allevamenti non situati nelle  «aree  a  elevato
rischio» individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C) e al di
fuori di zone  soggette  a  provvedimenti  restrittivi  per  malattie
infettive e diffusive dei volatili. 
    Il vuoto biologico minimo per capannone da rispettare delle altre
aziende di allevamento e' il seguente: 
      I. quattordici  giorni  per  i  galli  golden  e  livornesi,  i
capponi, le faraone destinate  alla  produzione  di  carne,  quaglie,
piccioni da carne, polli a collo nudo e comunque  polli  da  carne  a
lento accrescimento; 
      II. ventuno giorni per le galline per uova da  consumo  sia  in
fase deposizione sia in fase pollastra; 
      III. quattordici giorni per la selvaggina da penna; 
      IV. otto giorni per gli allevamenti di svezzamento. 
    Vuoto sanitario: dopo le operazioni di  pulizia  e  disinfezione,
prima dell'inizio del nuovo  ciclo,  e'  obbligatorio  effettuare  un
vuoto sanitario di almeno tre giorni dell'intero allevamento,  o  del
capannone come previsto nei precedenti punti. 
    Nel caso in cui nella medesima azienda  (con  l'esclusione  degli
svezzatori) siano allevate specie avicole per le quali e' previsto il
vuoto biologico per allevamento e altre per le quali e'  previsto  il
vuoto biologico per unita' produttiva, deve essere garantito il vuoto
biologico per allevamento. Eventuali deroghe possono essere  valutate
nelle aree non a rischio e solo nel caso trattasi di  allevamenti  di
piccole dimensioni, che non effettuano  vendita  di  animali  vivi  a
terzi e conferiscono  esclusivamente  al  proprio  macello  aziendale
(macellazione  sino  a  10.000   capi   di   pollame/anno),   annesso
all'allevamento   di   origine   degli   animali   e   che    macella
prevalentemente volatili da questo provenienti, la cui attivita'  sia
finalizzata alla vendita diretta delle carni degli animali  macellati
al  consumatore  finale  o  a  dettaglianti  a  livello  locale   che
forniscano direttamente il consumatore locale. 
9. Animali morti. 
    a. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate
idonee celle di  congelamento  collocate  all'esterno  del  perimetro
dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da
Ditte regolarmente autorizzate. Le  celle  possono  essere  collocate
anche all'interno degli impianti a  condizione  che  l'operazione  di
carico avvenga all'esterno dell'allevamento. La capienza delle  celle
deve essere proporzionale alle capacita' produttive  dell'allevamento
e delle specie avicole allevate. 
    b. Al termine di ogni ciclo di allevamento, o  anche  piu'  volte
nel  corso  del  ciclo  produttivo  nel  caso  di   celle   collocate
all'esterno dell'allevamento, gli animali morti devono essere inviati
a stabilimenti autorizzati ai sensi della vigente normativa. 
    c. In deroga  a  quanto  previsto  nel  precedente  punto  1,  e'
consentito il  carico  delle  carcasse  anche  durante  il  ciclo  di
allevamento nel caso di: 
      I. mortalita' eccezionale, previa certificazione  del  Servizio
veterinario competente anche se la mortalita'  non  e'  imputabile  a
malattie infettive;  se  del  caso  il  Servizio  veterinario  dovra'
effettuare idonei  prelievi  per  escludere  la  presenza  del  virus
dell'influenza aviaria; 
      II. allevamenti con superficie dei locali superiore  ai  10.000
mq., allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti  a  ciclo
continuo (galline ovaiole); detti impianti devono dotarsi di celle di
congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore al  mese,
posizionate  in  modo  che  l'automezzo  non   acceda   all'area   di
allevamento, gli allevamenti da svezzamento  potranno  usufruire  del
ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese. 
10. Gestione della lettiera e della pollina. 
    Trasporto 
    Gli automezzi che accedono in allevamento  per  il  ritiro  della
pollina, qualora questo non avvenga a fine ciclo  senza  presenza  di
animali, ma a cadenza ravvicinata (es. per destinazione biogas): 
      a.  Dopo  ogni   scarico   e   comunque   prima   di   accedere
all'allevamento, devono  essere  sottoposti  ad  accurata  pulizia  e
disinfezione,  che  deve  avvenire  presso  un  idoneo  impianto.  Un
documento  che  attesti  tale  operazione  deve  essere  lasciato   a
disposizione dell'allevatore; 
      b. L'automezzo deve essere attrezzato in modo da non disperdere
materiale  nel   tragitto;   inoltre   il   materiale   deve   essere
adeguatamente coperto; 
      c. Qualora la pollina/lettiera  esausta  sia  destinata  a  uso
agronomico: 
        I.  Gli  allevatori  devono  accertarsi  che  nella  giornata
l'automezzo non sia precedentemente entrato in un altro allevamento a
meno che il proprio allevamento non risulti vuoto; 
        II. Nel caso di ripetuti carichi nella stessa giornata  nello
stesso allevamento,  non  e'  necessario  effettuare  il  lavaggio  e
disinfezione dell'automezzo tra un carico e l'altro,  fermo  restando
l'obbligo di disinfezione all'ingresso dell'allevamento. 
      d. Per i nuovi allevamenti, e anche per gli esistenti  dove  la
situazione lo consenta, deve essere previsto un ingresso dedicato che
consenta il ritiro del materiale senza che gli automezzi  entrino  in
allevamento; 
      e. Per  gli  allevamenti  preesistenti:  gli  automezzi  devono
accedere al punto di carico attraverso percorsi dedicati che  evitino
il piu' possibile l'accesso all'area di  allevamento;  tali  percorsi
devono avere una superficie lavabile e disinfettabile qualora non sia
possibile individuare percorsi dedicati. Se la situazione  ambientale
non consente una corretta separazione  delle  attivita',  per  quanto
possibile,   il   carico   deve   essere    effettuato    all'esterno
dell'allevamento. 
    Le disposizioni relative al presente punto diventano vincolanti a
partire dal 1° gennaio 2020. 
      f. Sul  registro  di  entrata/uscita  automezzi  devono  essere
registrate le informazioni relative agli automezzi deputati al ritiro
del materiale, anche se destinato per uso agronomico. 
Stoccaggio. 
    a. Gli allevamenti che detengono galline in gabbia e in  voliera,
devono garantire lo stoccaggio della pollina, in condizioni adeguate,
per almeno sessanta giorni. 
    b.  Le   disposizioni   relative   al   punto   precedente   sono
immediatamente applicabili per i nuovi allevamenti, mentre entrano in
vigore per gli allevamenti esistenti a partire dal 1° gennaio 2020. 
Gestione della pollina in focolaio. 
    La pollina presente in un allevamento sede di focolaio, trascorso
il periodo previsto dalla vigente normativa in materia  di  influenza
aviaria, non puo' in alcun caso essere destinata a uso agronomico, ma
deve essere  trattata  presso  un  impianto  in  grado  di  garantire
l'inattivazione del virus. 
Impianti che ricevono/utilizzano pollina. 
    a. Per i nuovi insediamenti produttivi avicoli la distanza da  un
impianto che riceve/utilizza pollina non puo' essere inferiore a  500
metri. 
    b. Per  i  nuovi  impianti  che  ricevono/utilizzano  pollina  la
distanza da insediamenti produttivi avicoli non puo' essere inferiore
a 500 metri.