ALLEGATO A - Piano nazionale di gestione del corallo rosso A. Definizioni Nel presente Piano Nazionale di Gestione del corallo rosso si applicano le seguenti definizioni: a) "corallo rosso": colonie appartenenti alla specie Corallium rubrum; b) "peso vivo": il peso delle colonie catturate di recente e' pesato immediatamente dopo la fine delle operazioni di raccolta e / o, al piu' tardi, prima di essere sbarcato nel porto designato in caso di raccolte giornaliere. Il peso si riferisce, ove possibile, a colonie pulite senza epibionti o rocce attaccate c) "corallo vivo": colonie di C. rubrum che al momento della raccolta dal fondale erano vive in tutto o in parte; d) "corallo morto": colonie di C. rubrum che al momento della raccolta dal fondale erano morte; e) "corallo decaduto": colonie di C. rubrum che al momento della raccolta dal fondale erano morte da tempo e il cui scheletro e' pertanto fossilizzato; B. Autorizzazione ministeriale alla raccolta del corallo L'attivita' di raccolta puo' essere esercitata unicamente dai pescatori professionisti che siano titolari dell'autorizzazione ministeriale, di cui all'allegato B. C. Unita' di appoggio e sistema di raccolta Le imbarcazioni di appoggio devono essere dotate di apposita licenza in corso di validita', da conservare tra i documenti di bordo, che ne abilita l'utilizzo come unita' di appoggio alla pesca subacquea professionale. Le unita' di appoggio devono essere altresi' attrezzate con tutte le dotazioni di bordo necessarie a garantire la sicurezza dei pescatori di corallo, cosi' come disposto dalle vigenti norme. L'attivita' di raccolta puo' essere esercitata esclusivamente mediante l'uso della piccozza, usata da pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea. D. Durata del periodo di raccolta I pescatori professionisti titolari dell'autorizzazione ministeriale possono esercitare l'attivita' di raccolta dal 1° maggio sino al 31 ottobre. E. Quantita' massima di corallo prelevabile giornalmente e diametro basale minimo Il titolare dell'autorizzazione ministeriale puo' raccogliere giornalmente una quantita' di corallo rosso non superiore a 2,5 kg, il cui diametro di base, misurato nel tronco a una distanza massima di un centimetro dalla base della colonia, e' pari o superiore a 10 mm. In caso di prelievo di colonie sotto taglia (cioe' di diametro basale inferiore a 10 mm.) e' consentito un limite massimo di tolleranza del 10% calcolato sul peso del corallo totale prelevato giornalmente. Per la misurazione deve essere presa in considerazione la parte basale delle colonie, gli apici spezzati non costituiscono oggetto di misurazione e non devono essere conteggiati per la registrazione del numero delle colonie sul giornale di pesca. F. Disposizioni in merito alla raccolta Il corallo immediatamente dopo la raccolta deve essere tenuto in acqua anche in superficie per almeno mezz'ora nel retino, di maglia non inferiore a mm. 5, al fine di consentire l'emissione dei prodotti gametici; tale retino deve essere in dotazione all'unita' di appoggio. Ai fini della tutela della risorsa, si raccomanda il rilascio immediato dopo la raccolta, possibilmente nei siti di prelievo, degli apici del corallo spezzati accidentalmente o recisi e non commercializzabili; G. Zone in cui la raccolta potra' essere esercitata La raccolta e' consentita a profondita' non inferiori ai 50 metri, in conformita' a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2015/2102 (art. 16 ter, paragrafo 1). L'attivita' di raccolta del corallo rosso puo' essere esercitata nelle acque territoriali prospicienti il territorio nazionale con esclusione delle zone di cui alla lettera G. La raccolta di corallo rosso in acque internazionali resta disciplinata dalla normativa GFCM e Comunitaria vigente. H. Zone in cui la raccolta e' vietata Al fine di favorire la conservazione e la ricostituzione della risorsa, e' vietato esercitare la raccolta del corallo rosso nelle Aree Marine Protette (AMP), nelle aree marine dei parchi nazionali e nelle zone di tutela biologica nazionali e regionali, anche temporanee, ove istituite. I. Fermo precauzionale Al superamento del 25% del prelievo complessivo di colonie da un dato banco in un determinato anno, di diametro basale inferiore a 10 mm, il Ministero con proprio decreto provvedera' a chiudere temporaneamente la zona interessata da eventuali attivita' di raccolta al corallo rosso. Il provvedimento ministeriale definisce la zona interessata, la durata del fermo e le condizioni applicabili all'esercizio della raccolta in tale zona durante il fermo. Qualora i banchi di corallo non siano stati debitamente individuati, il livello limite di catture e il fermo si applicano a livello del riquadro statistico della Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo (CGPM). J. Numero massimo di autorizzazioni A seguito della revisione periodica del piano di gestione come prevista al punto Q, il Ministero potra' definire un numero massimo di autorizzazioni da rilasciarsi annualmente. K. Porti designati per lo sbarco Le operazioni di sbarco del corallo rosso devono obbligatoriamente essere effettuate nei porti di sbarco designati di cui alla tabella sottostante, previa comunicazione all'autorita' marittima competente con almeno 2 ore di anticipo rispetto all'arrivo previsto in porto, delle seguenti informazioni: a) orario previsto di arrivo; b) numero di identificazione esterno e nome della unita' di appoggio; c) quantita' stimata in peso vivo e, se possibile, numero di colonie di Corallium rubrum presenti a bordo; d) informazioni sull'area geografica in cui e' avvenuta la raccolta. Porti di sbarco designati per la pesca del corallo: |=====================|=======================|=====================| | 1) Imperia | 14) Capri | 27) Catania | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 2) Savona | 15) Salerno | 28) Sciacca | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 3) La Spezia | 16) Sorrento | 29) Milazzo | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 4) Portoferraio | 17) Marina di | 30) Castelsardo | | | Camerota | | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 5) Piombino | 18) Maratea | 31) Santa Teresa | | | | di Gallura | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 6) Porto S. Stefano | 19) Tropea | 32) Alghero | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 7) Giglio Porto | 20) Reggio Calabria | 33) Bosa | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 8) Civitavecchia | 21) Crotone | 34) Oristano | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 9) Ponza | 22) Taranto | 35) Portoscuso | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 10) Gaeta | 23) Gallipoli | 36) Calasetta | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 11) Ischia Porto | 24) Vieste | 37) Villasimius | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 12) Torre del Greco | 25) Palermo | 38) Arbatax | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 13) Napoli | 26) Mazzara del Vallo | | |=====================|=======================|=====================| Le operazioni di trasbordo in mare di corallo rosso sono sempre vietate. L'Autorita' marittima effettua il controllo sistematico allo sbarco nei porti designati, per verificare i quantitativi di corallo prelevato e convalidare il giornale di raccolta. Ai fini del controllo della raccolta illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' vietato a qualsiasi utilizzatore di unita' da diporto il prelievo, la detenzione e lo sbarco di corallo rosso proveniente dal mare territoriale ed extra-territoriale. L. Disposizioni in merito ai ROV (Remotely Operated Vehicles) E' vietato, nel mare territoriale prospiciente il territorio nazionale, l'utilizzo e la detenzione a bordo delle unita' di appoggio di veicoli sottomarini telecomandati (ROV) per la ricerca e/o lo sfruttamento dei banchi di corallo, in conformita' a quanto previsto dal regolamento (UE) 2015/2102 (articolo 16, paragrafo 2); tale divieto e' esteso a tutte le unita' da pesca professionali ed alle unita' destinate alla navigazione da diporto adibite a scopi sportivi, ricreativi o commerciali. M. Giornale di raccolta del corallo rosso A bordo delle unita' di appoggio dovra' essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza il "giornale di raccolta del corallo rosso" sul quale il titolare dell'autorizzazione deve riportare, per ogni giornata di raccolta, il tipo di corallo raccolto, la quantita' e aggiungere notizie riguardanti le coordinate geografiche della zona di pesca, la profondita' del banco e la natura del fondale, il numero di colonie, il diametro basale, secondo il modello allegato (Allegato D) che e' stampato in duplice copia per ogni giornata di raccolta. Il giornale di raccolta del corallo rosso, che viene consegnato unitamente all'autorizzazione, deve essere restituito all'Autorita' marittima, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di raccolta. Il giornale di raccolta del corallo rosso, che non sostituisce il giornale di pesca previsto dal regolamento CE n. 1224/2009 per le unita' di LFT superiore a 10 m., deve essere compilato per tutte le uscite in mare della unita' di appoggio anche quando il prelievo di corallo rosso e' nullo, prima dell'entrata nel porto di sbarco designato e firmato dal raccoglitore di corallo, dal comandante e/o armatore della unita' di appoggio ed esibito agli organi di sorveglianza presso il porto di sbarco designato. Il comandante e/o armatore della unita' di appoggio in caso di impossibilita' di effettuare lo sbarco del corallo rosso prelevato presso i porti designati, nell'arco della stessa giornata di prelievo durante gli orari previsti dalle ordinanze dell'Autorita' marittima competente, consegna e/o trasmette nel piu' breve tempo possibile - in ogni caso non superiore a 24 ore dal prelievo - via fax o posta elettronica, all'Autorita' marittima territorialmente competente copia del giornale di raccolta del corallo rosso debitamente compilato e sottoscritto e provvede allo sbarco del corallo prelevato e alla conseguente vidimazione del giornale di raccolta del corallo rosso da parte dell'Autorita' marittima competente entro 48 ore dall'arrivo in porto per le giornate di raccolta dal lunedi' al giovedi', o entro 72 ore se la raccolta avviene nel giorno di venerdi'. E' comunque sempre vietato effettuare piu' di tre giornate di raccolta di corallo rosso consecutive, nelle acque territoriali, senza aver effettuato un'operazione di sbarco. Il giornale di raccolta del corallo rosso e' vidimato al momento dello sbarco presso i singoli porti di sbarco dall'Autorita' marittima competente a seguito della verifica dei seguenti parametri: - quota massima giornaliera di raccolta - da eseguire sistematicamente sul corallo prelevato per singolo raccoglitore facendo uso della strumentazione (bilancia) a norma CE messa a disposizione dagli operatori sulle singole unita' di appoggio; - peso e numero delle colonie sotto taglia; - diametro basale minimo (da eseguire a campione); - completa compilazione e sottoscrizione del giornale di raccolta del corallo rosso. L'autorita' marittima competente trattiene la seconda copia del giornale di raccolta, dopo ogni controllo allo sbarco, anche al fine di verificare la quantita' stagionale di corallo rosso raccolto. L'autorita' marittima provvede, altresi', a trasmettere al ministero Ufficio PEMAC III (via XX Settembre, 20 Roma), tramite PEC, all'indirizzo: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it; copia del documento trattenuto. N. Tracciabilita' Con riferimento alla tracciabilita' delle partite di corallo rosso raccolte nelle acque territoriali prospicienti il territorio nazionale sussiste l'obbligo della compilazione dell'Allegato D2, dell'allegato E, del documento di trasporto e della fattura di vendita con l'indicazione della zona di prelievo del corallo rosso cosi come riportata dal Giornale di bordo. O. Sanzioni Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, i trasgressori alle disposizioni del presente decreto saranno sanzionati ai sensi del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; nonche' ai sensi delle vigenti norme nazionali in materia di sicurezza della navigazione marittima, di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, ovvero di disciplina della pesca subacquea professionale. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, si dispone altresi' che: a) chiunque raccolga corallo privo di autorizzazione, non potra' ottenerne il rilascio dell'autorizzazione per un periodo di tempo non inferiore a due anni dalla data dell'infrazione; b) chiunque - provvisto della prescritta autorizzazione - raccolga corallo in zone vietate, non potra' riottenerne il rilascio dell'autorizzazione prima che sia trascorso un periodo di tempo non inferiore a due anni dalla data dell'infrazione. P. Revisione periodica In accordo con quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013, il presente piano di gestione, potra' essere revisionato per tenere conto dei dati sullo stato degli stock, rilevabili dalle attivita' di monitoraggio e ricerca attivate dalla Pubblica amministrazione e dagli Enti scientifici riconosciuti dal Mipaaft e qualificati. ***********************************