IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante  «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 8, del  citato  decreto
legislativo n. 50  del  2016,  come  modificato  dal  citato  decreto
legislativo  n.  56  del  2017,  che  demanda   al   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE,  d'intesa  con
la Conferenza unificata, il compito di definire, con proprio decreto,
le modalita' di aggiornamento dei programmi biennali  degli  acquisti
di forniture e servizi e dei programmi triennali dei lavori  pubblici
e dei relativi elenchi annuali; i criteri per  la  definizione  degli
ordini  di  priorita',  per   l'eventuale   suddivisione   in   lotti
funzionali,  nonche'  per  il  riconoscimento  delle  condizioni  che
consentano  di  modificare  la  programmazione  e  di  realizzare  un
intervento  o  procedere  a  un  acquisto  non  previsto  nell'elenco
annuale; i criteri e le modalita' per favorire il completamento delle
opere incompiute; i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma
e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe
di importo; gli schemi tipo e le informazioni minime che essi  devono
contenere, individuate anche  in  coerenza  con  gli  standard  degli
obblighi informativi e  di  pubblicita'  relativi  ai  contratti;  le
modalita'  di  raccordo  con  la  pianificazione  dell'attivita'  dei
soggetti aggregatori e delle centrali  di  committenza  ai  quali  le
stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento; 
  Visto l'articolo 216, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50
del 2016, come modificato dal menzionato decreto  legislativo  n.  56
del 2017; 
  Visto il decreto-legge 31 ottobre  1990,  n.  310  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  1990,  n.  403,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di finanza locale»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'articolo 11 della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»; 
  Visto l'articolo 58 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»; 
  Visto l'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento dei conti pubblici»; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  228,  recante
«Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d)  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196,  in  materia  di  valutazione  degli
investimenti relativi ad opere pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),  f)  e  g),  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di  procedure   di
monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di
verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto l'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56,  recante  «Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni»; 
  Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
recante  «Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la   giustizia
sociale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, in attuazione  dell'articolo  40,  comma  1,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Vista la legge 4 agosto 2016, n. 163, recante «Modifiche alla legge
31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il  contenuto  della  legge  di
bilancio, in attuazione dell'articolo  15  della  legge  24  dicembre
2012, n. 243»; 
  Vista la legge 12 agosto 2016,  n.  164,  recante  «Modifiche  alla
legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei  bilanci
delle regioni e degli enti locali»; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.  97,  recante
«Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia   di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e  trasparenza,  correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190  e  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo  7  della  legge  7  agosto
2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
13 marzo 2013, n. 42, recante «Regolamento recante  le  modalita'  di
redazione dell'elenco - anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di
cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2013; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
24 ottobre 2014 recante «Procedure e schemi-tipo per la  redazione  e
la pubblicazione del  programma  triennale,  dei  suoi  aggiornamenti
annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la  redazione
e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e
servizi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del  5  dicembre
2014; 
  Acquisito il parere del CIPE reso  nella  seduta  del  1°  dicembre
2016, formalizzato con la delibera CIPE 3  marzo  2017,  n.  24/2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21
settembre 2017; 
  Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 00351/2017, espresso dalla
Commissione  speciale  nell'adunanza  del  9  gennaio   2017   e   n.
01806/2017, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza  del  6
luglio 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota prot. n. 45535 del 30 novembre 2017, ai sensi del
citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; 
  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari giuridici e  legislativi  prot.  n.  DAGL
0014257 P- del 29 dicembre 2017; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  reca   la   disciplina   di   attuazione
dell'articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, di
seguito «codice». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 17, commi 3 e  4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50
          (Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,   2014/24/UE   e
          2014/25/UE    sull'aggiudicazione    dei    contratti    di
          concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n.  91,
          S.O. n. 10/L, e' stato corretto dal  Comunicato  15  luglio
          2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  luglio  2016,
          n. 164 ed e' stato successivamente modificato dall'art.  9,
          comma  4,  del  decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.  244
          (Proroga  e  definizione  di  termini),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
          e  definizione  di  termini.  Proroga   del   termine   per
          l'esercizio  di  deleghe   legislative)   e   dal   decreto
          legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative
          e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50)
          che ha  sostituito  il  titolo  in  «Codice  dei  contratti
          pubblici». 
              -  Il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.   56
          (Disposizioni   integrative   e   correttive   al   decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103, S.O. n. 22/L. 
              - Si riporta l'art. 21, comma  8,  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei
          lavori pubblici). - (Omissis). 
              8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente  decreto,  previo  parere
          del  CIPE,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata   sono
          definiti: 
                a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e  dei
          relativi elenchi annuali; 
                b) i criteri  per  la  definizione  degli  ordini  di
          priorita',   per   l'eventuale   suddivisione   in    lotti
          funzionali, nonche' per il riconoscimento delle  condizioni
          che  consentano  di  modificare  la  programmazione  e   di
          realizzare un intervento o  procedere  a  un  acquisto  non
          previsto nell'elenco annuale; 
                c)  i  criteri  e  le  modalita'  per   favorire   il
          completamento delle opere incompiute; 
                d)  i  criteri  per  l'inclusione  dei   lavori   nel
          programma e il livello di  progettazione  minimo  richiesto
          per tipologia e classe di importo; 
                e) gli schemi tipo e le informazioni minime che  essi
          devono contenere, individuate anche  in  coerenza  con  gli
          standard  degli  obblighi  informativi  e  di   pubblicita'
          relativi ai contratti; 
                f) le modalita' di  raccordo  con  la  pianificazione
          dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
          committenza ai quali le  stazioni  appaltanti  delegano  la
          procedura di affidamento. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 216, comma 3,  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art.    216    (Disposizioni    transitorie    e    di
          coordinamento). - (Omissis). 
              3. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui  all'art.  21,  comma  8,  si  applicano  gli  atti  di
          programmazione gia' adottati ed efficaci,  all'interno  dei
          quali  le  amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  un
          ordine di  priorita'  degli  interventi,  tenendo  comunque
          conto dei lavori necessari alla realizzazione  delle  opere
          non  completate   e   gia'   avviate   sulla   base   della
          programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi
          gia' approvati e dei lavori di manutenzione e recupero  del
          patrimonio esistente, nonche' degli interventi suscettibili
          di essere realizzati attraverso contratti di concessione  o
          di  partenariato  pubblico  privato.   Le   amministrazioni
          aggiudicatrici procedono con le medesime modalita'  per  le
          nuove  programmazioni  che  si  rendano  necessarie   prima
          dell'adozione del decreto. 
              (Omissis).». 
              -  Il   decreto-legge   31   ottobre   1990,   n.   310
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza   locale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  2  novembre  1990,  n.
          256, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 1990, n. 403, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          29 dicembre 1990, n. 302. 
              - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre  2000,  n.
          227, S.O. n. 162/L. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112/L. 
              - Si riporta l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003,  n.
          3  (Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di   pubblica
          amministrazione): 
              «Art. 11 (Codice unico di progetto  degli  investimenti
          pubblici). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, e in particolare per la  funzionalita'
          della rete di  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici,
          ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche'  ogni
          progetto in corso di  attuazione  alla  predetta  data,  e'
          dotato di un «Codice unico di progetto», che le  competenti
          amministrazioni o i soggetti  aggiudicatori  richiedono  in
          via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. 
              2. Entro il 30 settembre 2002, il  CIPE,  acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.». 
              - Si riporta l'art.  58  del  decreto-legge  25  giugno
          2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
              «Art. 58 (Ricognizione e valorizzazione del  patrimonio
          immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali). -  1.
          Per procedere al riordino, gestione  e  valorizzazione  del
          patrimonio immobiliare di Regioni, Province, comuni e altri
          Enti  locali,  nonche'  di  societa'  o   Enti   a   totale
          partecipazione dei predetti enti,  ciascuno  di  essi,  con
          delibera  dell'organo  di  Governo   individua,   redigendo
          apposito  elenco,   sulla   base   e   nei   limiti   della
          documentazione esistente presso i propri archivi e  uffici,
          i  singoli  beni  immobili  ricadenti  nel  territorio   di
          competenza, non  strumentali  all'esercizio  delle  proprie
          funzioni  istituzionali,  suscettibili  di   valorizzazione
          ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il  piano  delle
          alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari   allegato   al
          bilancio di  previsione  nel  quale,  previa  intesa,  sono
          inseriti immobili di proprieta' dello Stato individuati dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Agenzia  del
          demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. 
              2. L'inserimento degli immobili nel piano ne  determina
          la conseguente classificazione come patrimonio disponibile,
          fatto  salvo   il   rispetto   delle   tutele   di   natura
          storico-artistica,    archeologica,    architettonica     e
          paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso  agli  Enti
          competenti, i  quali  si  esprimono  entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali, in caso di mancata  espressione  da  parte
          dei medesimi Enti,  la  predetta  classificazione  e'  resa
          definitiva. La  deliberazione  del  consiglio  comunale  di
          approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione
          se trattasi di societa'  o  ente  a  totale  partecipazione
          pubblica, del  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni
          determina  le   destinazioni   d'uso   urbanistiche   degli
          immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata
          in  vigore  della   presente   disposizione,   disciplinano
          l'eventuale equivalenza della deliberazione  del  consiglio
          comunale di  approvazione  quale  variante  allo  strumento
          urbanistico generale, ai sensi dell'art. 25 della legge  28
          febbraio 1985, n.  47,  anche  disciplinando  le  procedure
          semplificate per  la  relativa  approvazione.  Le  Regioni,
          nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di
          copianificazione per l'eventuale  verifica  di  conformita'
          agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine  di
          concludere il procedimento entro il termine  perentorio  di
          90  giorni  dalla  deliberazione  comunale.   Trascorsi   i
          predetti 60 giorni, si applica  il  comma  2  dell'art.  25
          della  legge  28  febbraio  1985,  n.   47.   Le   varianti
          urbanistiche di cui al presente  comma,  qualora  rientrino
          nelle previsioni di cui al paragrafo 3  dell'art.  3  della
          direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'art. 7  del  decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  e  s.m.i.  non  sono
          soggette a valutazione ambientale strategica. 
              3. Gli  elenchi  di  cui  al  comma  1,  da  pubblicare
          mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno
          effetto  dichiarativo  della  proprieta',  in  assenza   di
          precedenti trascrizioni, e producono gli  effetti  previsti
          dall'art.  2644  del   codice   civile,   nonche'   effetti
          sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 
              4. Gli uffici  competenti  provvedono,  se  necessario,
          alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
          voltura. 
              5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al
          comma 1 e' ammesso ricorso  amministrativo  entro  sessanta
          giorni dalla  pubblicazione,  fermi  gli  altri  rimedi  di
          legge. 
              6.  La   procedura   prevista   dall'art.   3-bis   del
          decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per  la
          valorizzazione dei beni dello  Stato  si  estende  ai  beni
          immobili inclusi negli elenchi di cui al comma  1.  In  tal
          caso, la procedura prevista al comma 2 dell' art. 3-bis del
          citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per  i
          soggetti diversi  dai  comuni  e  l'iniziativa  e'  rimessa
          all'Ente proprietario dei  beni  da  valorizzare.  I  bandi
          previsti  dal  comma  5  dell'  art.   3-bis   del   citato
          decreto-legge n. 351 del 2001  sono  predisposti  dall'Ente
          proprietario dei beni da valorizzare. 
              7. I soggetti di cui al comma 1 possono  in  ogni  caso
          individuare  forme  di  valorizzazione   alternative,   nel
          rispetto  dei  principi  di   salvaguardia   dell'interesse
          pubblico e mediante l'utilizzo  di  strumenti  competitivi,
          anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di
          cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560. 
              8. Gli enti proprietari degli immobili  inseriti  negli
          elenchi di cui al comma 1 possono conferire i  propri  beni
          immobili anche residenziali a fondi comuni di  investimento
          immobiliare ovvero promuoverne la costituzione  secondo  le
          disposizioni degli articoli 4 e seguenti del  decreto-legge
          25 settembre 2001, n.  351,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
              9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche'
          alle dismissioni degli immobili inclusi  negli  elenchi  di
          cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e
          19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
          convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre  2001,
          n. 410. 
              9-bis. In caso di conferimento a fondi di  investimento
          immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
          1, la destinazione  funzionale  prevista  dal  piano  delle
          alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
          alle previsioni urbanistiche  ed  edilizie  vigenti  ed  in
          itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
          cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
          267, e delle  corrispondenti  disposizioni  previste  dalla
          legislazione regionale. Il procedimento si  conclude  entro
          il termine perentorio di 180 giorni  dall'apporto  o  dalla
          cessione sotto pena  di  retrocessione  del  bene  all'ente
          locale.  Con  la  medesima  procedura   si   procede   alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti.». 
              -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. n. 245/L. 
              -  Il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118
          (Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172. 
              - Si riporta l'art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre
          2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
          l'equita'  e  il  consolidamento   dei   conti   pubblici),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214: 
              «Art. 44-bis  (Elenco-anagrafe  nazionale  delle  opere
          pubbliche incompiute). - 1. Ai sensi del presente articolo,
          per «opera pubblica incompiuta» si intende l'opera che  non
          e' stata completata: 
                a) per mancanza di fondi; 
                b) per cause tecniche; 
                c)  per   sopravvenute   nuove   norme   tecniche   o
          disposizioni di legge; 
                d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice; 
                e) per il mancato interesse al completamento da parte
          del gestore. 
              2. Si considera in ogni caso opera pubblica  incompiuta
          un'opera non rispondente a tutti i requisiti  previsti  dal
          capitolato e dal relativo  progetto  esecutivo  e  che  non
          risulta fruibile dalla collettivita'. 
              3. Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e' istituito  l'elenco-anagrafe  nazionale  delle
          opere pubbliche incompiute. 
              4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato  a
          livello     regionale     mediante     l'istituzione     di
          elenchi-anagrafe   presso   gli    assessorati    regionali
          competenti   per   le   opere    pubbliche.    [La    Corte
          costituzionale, con sentenza 11-19 dicembre  2012,  n.  293
          (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2012, n. 51 -  Prima  serie
          speciale - Ed. Straordinaria), ha dichiarato, tra  l'altro,
          l'illegittimita'   costituzionale   del   presente   comma,
          limitatamente alle parole «presso gli assessorati regionali
          competenti per le opere pubbliche»] 
              5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma  3
          e'   eseguita   contestualmente   alla   redazione    degli
          elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno  dei  quali
          le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla  base  di
          determinati criteri di adattabilita' delle opere stesse  ai
          fini del loro riutilizzo, nonche' di criteri  che  indicano
          le ulteriori destinazioni a cui puo'  essere  adibita  ogni
          singola opera. 
              6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  stabilisce,   con
          proprio   regolamento,   le    modalita'    di    redazione
          dell'elenco-anagrafe, nonche' le  modalita'  di  formazione
          della graduatoria e dei criteri in base ai quali  le  opere
          pubbliche incompiute  sono  iscritte  nell'elenco-anagrafe,
          tenendo conto dello stato  di  avanzamento  dei  lavori  ed
          evidenziando le opere prossime al completamento. 
              7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma
          5, si tiene  conto  delle  diverse  competenze  in  materia
          attribuite allo Stato e alle regioni.». 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  228
          (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e  d)
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          valutazione   degli   investimenti   relativi   ad    opere
          pubbliche),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   6
          febbraio 2012, n. 30. 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
          (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere  e),  f)  e  g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30. 
              - Si riporta l'art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre
          2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita  del
          Paese),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2012, n. 221: 
              «Art.   33-ter   (Anagrafe   unica    delle    stazioni
          appaltanti). - 1. E' istituita presso  l'Autorita'  per  la
          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture l'Anagrafe unica delle  stazioni  appaltanti.  Le
          stazioni  appaltanti  di  contratti  pubblici  di   lavori,
          servizi  e  forniture   hanno   l'obbligo   di   richiedere
          l'iscrizione  all'Anagrafe  unica  presso  la  Banca   dati
          nazionale  dei  contratti  pubblici  istituita   ai   sensi
          dell'art. 62-bis del codice  dell'amministrazione  digitale
          di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82.  Esse
          hanno  altresi'  l'obbligo  di  aggiornare  annualmente   i
          rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di  iscrizione
          ed  aggiornamento   dei   dati   derivano,   in   caso   di
          inadempimento,  la  nullita'  degli  atti  adottati  e   la
          responsabilita' amministrativa e contabile  dei  funzionali
          responsabili. 
              2. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
          di lavori,  servizi  e  forniture  stabilisce  con  propria
          deliberazione le modalita'  operative  e  di  funzionamento
          dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - La legge 7 aprile 2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          7 aprile 2014, n. 81. 
              - Si riporta l'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014,
          n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la  giustizia
          sociale), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
          giugno 2014, n. 89: 
              «Art. 9 (Acquisizione  di  beni  e  servizi  attraverso
          soggetti  aggregatori  e  prezzi  di  riferimento).  -   1.
          Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle  stazioni  appaltanti
          di cui all'art. 33-ter del decreto-legge 18  ottobre  2012,
          n. 179,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorita'  per  la
          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture, e' istituito,  senza  maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, l'elenco dei  soggetti  aggregatori
          di  cui  fanno  parte  Consip  S.p.A.  e  una  centrale  di
          committenza per ciascuna  regione,  qualora  costituita  ai
          sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296. 
              2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma  1  che
          svolgono attivita' di  centrale  di  committenza  ai  sensi
          dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
          richiedono  all'Autorita'   l'iscrizione   all'elenco   dei
          soggetti aggregatori. I  soggetti  aggregatori  di  cui  al
          presente  comma   possono   stipulare,   per   gli   ambiti
          territoriali di competenza, le convenzioni di cui  all'art.
          26, comma 1, della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e
          successive   modificazioni.   L'ambito   territoriale    di
          competenza dei soggetti di cui al presente  comma  coincide
          con  la  regione  di  riferimento  esclusivamente  per   le
          categorie merceologiche e  le  soglie  individuate  con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la
          Conferenza  unificata  sono  definiti   i   requisiti   per
          l'iscrizione   tra   cui   il   carattere   di   stabilita'
          dell'attivita' di centralizzazione,  nonche'  i  valori  di
          spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni  e
          di servizi con riferimento ad ambiti,  anche  territoriali,
          da ritenersi ottimali ai  fini  dell'aggregazione  e  della
          centralizzazione della domanda. Con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito  il
          Tavolo tecnico dei  soggetti  aggregatori,  coordinato  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  e   ne   sono
          stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative. 
              2-bis. Nell'ambito  del  Tavolo  tecnico  dei  soggetti
          aggregatori  opera  un  Comitato  guida,  disciplinato  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti  dal  medesimo
          decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni  utili
          per  favorire  lo  sviluppo  delle  migliori  pratiche  con
          riferimento alle procedure di cui al comma 3 da  parte  dei
          soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa  la
          determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta
          e delle modalita' per non discriminare o escludere le micro
          e le piccole imprese. I  soggetti  aggregatori  di  cui  ai
          commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di  non
          allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente,
          una preventiva comunicazione specificamente motivata  sulla
          quale   il   Comitato   guida   puo'   esprimere    proprie
          osservazioni. 
              3. Fermo restando quanto  previsto  all'art.  1,  commi
          449, 450 e 455, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
          all'art. 2, comma 574, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, all'art. 1, comma 7,  all'art.  4,  comma  3-quater  e
          all'art. 15, comma  13,  lettera  d)  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi,  d'intesa  con
          la  Conferenza  unificata,  sentita  l'Autorita'  nazionale
          anticorruzione, entro il 31 dicembre di  ogni  anno,  sulla
          base di analisi del Tavolo dei soggetti  aggregatori  e  in
          ragione delle risorse messe a  disposizione  ai  sensi  del
          comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi
          nonche'  le  soglie   al   superamento   delle   quali   le
          amministrazioni  statali   centrali   e   periferiche,   ad
          esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e  grado,
          delle   istituzioni   educative   e    delle    istituzioni
          universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali,  gli
          enti locali di cui all'art. 2 del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e  associazioni,
          e gli enti del servizio  sanitario  nazionale  ricorrono  a
          Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di  cui  ai
          commi 1 e 2 per lo svolgimento  delle  relative  procedure.
          Per le categorie di beni e servizi individuate dal  decreto
          di  cui  al  periodo  precedente,   l'Autorita'   nazionale
          anticorruzione non rilascia il codice  identificativo  gara
          (CIG) alle stazioni appaltanti  che,  in  violazione  degli
          adempimenti previsti dal presente comma,  non  ricorrano  a
          Consip S.p.A. o  ad  altro  soggetto  aggregatore.  Con  il
          decreto  di  cui  al   presente   comma   sono,   altresi',
          individuate le relative modalita' di attuazione. 
              3-bis.  Le  amministrazioni   pubbliche   obbligate   a
          ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai
          sensi del comma 3  possono  procedere,  qualora  non  siano
          disponibili i  relativi  contratti  di  Consip  Spa  o  dei
          soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2  e  in  caso  di
          motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di
          acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata  e
          misura strettamente necessaria. In  tale  caso  l'Autorita'
          nazionale anticorruzione rilascia il codice  identificativo
          di gara (CIG). 
              4. 
              4-bis. 
              5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza
          pubblica attraverso la razionalizzazione  della  spesa  per
          l'acquisto di beni e di servizi, le  regioni  costituiscono
          ovvero designano,  entro  il  31  dicembre  2014,  ove  non
          esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto  previsto
          al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti
          aggregatori presenti  sul  territorio  nazionale  non  puo'
          essere superiore a 35. 
              6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma
          restando la facolta' per le regioni di costituire  centrali
          di committenza anche unitamente ad  altre  regioni  secondo
          quanto previsto all'art.  1,  comma  455,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con  il
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze    apposite
          convenzioni per la disciplina dei relativi  rapporti  sulla
          cui base Consip S.p.A.  svolge  attivita'  di  centrale  di
          committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi
          e per gli effetti dell'art. 1, comma 455,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. 
              7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli  11  e
          17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011,  n  111,  l'Autoriota'  nazionale  anticorruzione,  a
          partire dal 1°  ottobre  2014,  attraverso  la  banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 62-bis del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce,  tenendo
          anche conto della dinamica dei prezzi dei  diversi  beni  e
          servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei
          prezzi  di  riferimento   alle   condizioni   di   maggiore
          efficienza di beni e di servizi,  tra  quelli  di  maggiore
          impatto  in  termini  di  costo  a  carico  della  pubblica
          amministrazione, nonche' pubblica sul proprio  sito  web  i
          prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche  amministrazioni
          per gli acquisti di  tali  beni  e  servizi.  I  prezzi  di
          riferimento  pubblicati  dall'Autorita'  e   dalla   stessa
          aggiornati  entro  il  1°  ottobre  di  ogni   anno,   sono
          utilizzati    per    la    programmazione    dell'attivita'
          contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono
          prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di
          gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in  tutti  i
          casi in cui non e' presente una  convenzione  stipulata  ai
          sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre  1999,
          n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale
          di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale
          prezzo massimo sono nulli. 
              8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei
          prezzi di riferimento e' effettuata  sulla  base  dei  dati
          rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno  effettuato  i
          maggiori volumi di acquisto, come  risultanti  dalla  banca
          dati nazionale dei contratti pubblici. 
              8-bis.    Nell'ottica    della    semplificazione     e
          dell'efficientamento  dell'attuazione  dei   programmi   di
          sviluppo cofinanziati con  fondi  dell'Unione  europea,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip
          S.p.A., nella sua qualita' di centrale  di  committenza  ai
          sensi dell'art. 3, comma 34,  del  decreto  legislativo  12
          aprile  2006,   n.   163,   sulla   base   di   convenzione
          disciplinante i relativi rapporti  per  lo  svolgimento  di
          procedure di gara finalizzate  all'acquisizione,  da  parte
          delle  autorita'  di  gestione,  certificazione   e   audit
          istituite presso le singole  amministrazioni  titolari  dei
          programmi di sviluppo cofinanziati  con  fondi  dell'Unione
          europea, di beni e  di  servizi  strumentali  all'esercizio
          delle relative funzioni. 
              9.  Al  fine  di  garantire  la   realizzazione   degli
          interventi  di  razionalizzazione  della   spesa   mediante
          aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al
          comma 3,  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  il  Fondo  per
          l'aggregazione  degli  acquisti  di  beni  e   di   servizi
          destinato  al  finanziamento  delle  attivita'  svolte  dai
          soggetti aggregatori  di  cui  ai  commi  1  e  2,  con  la
          dotazione di 10 milioni di euro per l'anno  2015  e  di  20
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016.  Con
          decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono
          stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo
          di cui al  precedente  periodo,  che  tengono  conto  anche
          dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui
          ai commi 1  e  2,  delle  indicazioni  del  Comitato  guida
          fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. 
              10. Le entrate derivanti dal riversamento  al  bilancio
          dello Stato degli avanzi di gestione  di  cui  all'art.  1,
          comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti
          negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni  2014
          e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per  ciascun  anno,
          oltre   che   per   il   potenziamento   delle    strutture
          dell'amministrazione  finanziaria,  per  il   finanziamento
          delle attivita' svolte da  Consip  S.p.a.  nell'ambito  del
          Programma  di  razionalizzazione   degli   acquisti   delle
          Pubbliche  amministrazioni  ai  sensi  dell'art.  4,  comma
          3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal
          fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata
          sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze anche ad apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze - Dipartimento dell'Amministrazione  Generale,  del
          personale e dei servizi.». 
              -  Il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.   90
          (Completamento della riforma della struttura  del  bilancio
          dello Stato, in attuazione dell'art.  40,  comma  1,  della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2016, n. 125. 
              -  Il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.   93
          (Riordino della disciplina per la gestione del  bilancio  e
          il potenziamento della funzione del bilancio di  cassa,  in
          attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge  31  dicembre
          2009, n. 196), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  1°
          giugno 2016, n. 127. 
              - La legge 4 agosto 2016, n. 163 (Modifiche alla  legge
          31 dicembre 2009, n. 196, concernenti  il  contenuto  della
          legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 243),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 agosto 2016, n. 198. 
              - La legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge
          24 dicembre 2012, n. 243,  in  materia  di  equilibrio  dei
          bilanci delle regioni e degli enti locali),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2016, n. 201. 
              -  Il  decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.   97
          (Revisione e semplificazione delle disposizioni in  materia
          di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,
          correttivo della legge  6  novembre  2012,  n.  190  e  del
          decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai   sensi
          dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia
          di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2016, n. 132. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 13 marzo 2013,  n.  42  (Regolamento  recante  le
          modalita' di redazione dell'elenco - anagrafe  delle  opere
          pubbliche  incompiute,   di   cui   all'art.   44-bis   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 24 ottobre 2014 (Procedure e schemi-tipo  per  la
          redazione e la pubblicazione del programma  triennale,  dei
          suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
          pubblici  e  per  la  redazione  e  la  pubblicazione   del
          programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5  dicembre  2014,  n.
          283. 
              - Il parere del CIPE reso nella seduta del 1°  dicembre
          2016, e' stato formalizzato con la delibera  CIPE  3  marzo
          2017, n. 24/2017, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          giugno 2017, n. 147. 
              - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta l'art.  21,  comma  8,  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              "Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei
          lavori pubblici 
              (Omissis). 
              8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente  decreto,  previo  parere
          del  CIPE,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata   sono
          definiti: 
              a) le modalita' di aggiornamento dei  programmi  e  dei
          relativi elenchi annuali; 
              b)  i  criteri  per  la  definizione  degli  ordini  di
          priorita',   per   l'eventuale   suddivisione   in    lotti
          funzionali, nonche' per il riconoscimento delle  condizioni
          che  consentano  di  modificare  la  programmazione  e   di
          realizzare un intervento o  procedere  a  un  acquisto  non
          previsto nell'elenco annuale; 
              c)  i  criteri  e  le   modalita'   per   favorire   il
          completamento delle opere incompiute; 
              d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel  programma
          e  il  livello  di  progettazione  minimo   richiesto   per
          tipologia e classe di importo; 
              e) gli schemi tipo e le informazioni  minime  che  essi
          devono contenere, individuate anche  in  coerenza  con  gli
          standard  degli  obblighi  informativi  e  di   pubblicita'
          relativi ai contratti; 
              f) le  modalita'  di  raccordo  con  la  pianificazione
          dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
          committenza ai quali le  stazioni  appaltanti  delegano  la
          procedura di affidamento. 
              (Omissis).".