Allegato 1 (di cui all'articolo 4, comma 1) REQUISITI MINIMI DELLA PROCEDURA STANDARD DI CONTROLLO La procedura standard di controllo deve prevedere: 1. la frequenza dei controlli e la tipologia delle visite ispettive da eseguire ogni anno elaborate in base all'analisi dei rischi. L'analisi dei rischi deve tenere in considerazione, almeno, dei risultati dei precedenti controlli, della tipologia dell'operatore, della quantita' di prodotto interessato e il rischio di scambio di prodotti biologici con prodotti convenzionali; 2. il numero di visite da eseguire ogni anno e' calcolato considerando che: a) almeno un'ispezione fisica annuale deve essere eseguita presso tutti gli operatori; b) le visite di controllo a campione sono almeno pari al 10% degli operatori assoggettati; c) almeno il 10% di tutte le ispezioni annuali sono senza preavviso; d) il numero dei campioni da prelevare ed analizzare annualmente corrisponde ad almeno il 5% del numero degli operatori assoggettati; 3. la verifica della validita' e della completezza delle modalita' di autocontrollo messe in atto dagli operatori per singola attivita'; 4. il periodo critico per eseguire le visite ispettive, in base al tipo di attivita' svolta dall'operatore e alla coltura in atto; 5. la durata minima della visita ispettiva per tipologia di attivita' e tipologia di visita (visita di ingresso al sistema, di sorveglianza, a campione, senza preavviso, dove e' previsto il campionamento); 6. il numero massimo di visite ispettive eseguibili giornalmente; 7. indicazione dei principi attivi da ricercare per tipologia di matrice e prodotto da analizzare; 8. i criteri di turnazione/avvicendamento del personale ispettivo; 9. le linee guida da adottare per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale per il metodo biologico per singola attivita' produttiva per la quale e' richiesta l'autorizzazione.