Allegato 2 (di cui all'articolo 4, comma 6, lettere a) e c), e all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), e all'articolo 8, comma 2, lettera e)) REQUISITI DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO A. Requisito di adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali. L'organismo deve: a) dotarsi di una struttura organizzativa periferica (sede, dotazioni tecniche - informatiche) nella regione dove svolge attivita' di controllo e certificazione su almeno cento operatori; b) dotarsi di un referente regionale in tutte le regioni dove non ha l'obbligo di dotarsi di una struttura organizzativa periferica. B. Requisito della adeguatezza, capacita', esperienza e competenza e delle risorse umane. In fase di autorizzazione l'Organismo: a) presenta un piano di dotazione delle risorse umane, nel quale sia specificato il fabbisogno di personale tecnico ed amministrativo, dipendente o esterno all'organismo di controllo, a tempo pieno o parziale, con la descrizione dei criteri per l'adeguamento del piano all'aumento dell'attivita'; b) dispone di procedure di monitoraggio del fabbisogno delle risorse umane; c) dispone di procedure di qualificazione, formazione, monitoraggio e valutazione di tutto personale; d) individua almeno un ispettore, un responsabile della valutazione e del monitoraggio degli ispettori, nonche' i componenti degli organi collegiali, in possesso dei requisiti professionali adeguati alle funzioni che dovranno rispettivamente svolgere all'interno dell'organismo medesimo. B.I - Il personale responsabile della qualita', di schema, di coordinamento e del monitoraggio, il referente regionale e i componenti dell'organo collegiale deliberante la certificazione e i provvedimenti di non conformita' deve possedere i seguenti requisiti minimi: 1. Formazione: corso sui sistemi di qualita' (di 40 ore), corso interno sul funzionamento dell'organismo di controllo (di 10 ore) e sulla normativa di settore (di ore 10), almeno n. 3 visite di addestramento per singola attivita'; 2. Esperienza professionale di almeno 2 anni sul settore agroalimentare; 3. Titolo di studio: diploma di laurea o di scuola secondaria di secondo livello attinente all'attivita' di controllo da svolgere (es. laurea in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, veterinaria, biologia, acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche, scienze delle produzioni animali, diploma di perito agrario, agrotecnico, alimentarista ed equipollenti). B.II - Il personale dell'organo collegiale dei ricorsi/reclami deve possedere i seguenti requisiti minimi: 1. Titolo professionale: professionisti del settore agroalimentare, avvocati e commercialisti; 2. Esperienza professionale di almeno 2 anni nel settore della certificazione agroalimentare. B.III - Il personale ispettivo deve possedere i seguenti requisiti minimi: 1. Formazione minima: corso sui sistemi di qualita' (di 40 ore), corso interno sul funzionamento dell'organismo di controllo (di 10 ore) e sulla normativa di settore (di ore 10) e almeno n. 5 visite di addestramento per singola attivita'; 2. Esperienza professionale di almeno 1 anno nel settore agroalimentare; 3. Titolo di studio: diploma di laurea o di scuola secondaria di secondo livello attinente all'attivita' di controllo che svolge (es. laurea in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, veterinari, biologia, acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche, scienze delle produzioni animali, diploma di perito agrario, agrotecnico, alimentarista ed equipollenti). B.IV - Il personale, diverso da quello indicato ai punti precedenti, comunque impiegato nella attivita' di valutazione e riesame deve possedere i seguenti requisiti minimi: 1. Formazione: corso interno sul funzionamento dell'organismo di controllo (di 10 ore) e sulla normativa di settore (di ore 10), almeno n. 3 visite di addestramento per singola attivita'; 2. Esperienza professionale di almeno 6 mesi nel settore agroalimentare. C. Il requisito di idoneita' morale, di indipendenza, di imparzialita' e assenza di conflitto di interesse e' assicurato dall'organismo di controllo nei seguenti modi: 1. sono fissati e resi pubblici criteri per stabilire congrue tariffe da applicare agli operatori; 2. l'organismo di controllo non deve svolgere attivita' di consulenza, nel settore dell'agricoltura biologica, a favore degli operatori assoggettati; 3. i rappresentanti, gli amministratori degli organismi di controllo e certificazione, il personale addetto all'attivita' di controllo e certificazione: a) non devono aver riportato condanne definitive (o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale) o essere interessati da procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanne che importano l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni; b) non devono essere destinatari di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; c) non devono avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (requisito richiesto solamente a i rappresentanti ed agli amministratori dell'organismo); d) non devono avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (requisito richiesto solamente ai rappresentanti ed agli amministratori dell'organismo); e) non devono essere stati dichiarati falliti, ne' avere procedure concorsuali aperte a proprio carico in corso trovarsi (requisito richiesto solamente ai rappresentanti ed agli amministratori dell'organismo); 4. Il personale dipendente ed i collaboratori esterni devono essere liberi da qualsiasi conflitto di interessi. Il possesso di tale requisito e' dimostrato anche attraverso dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non sussistono situazioni di incompatibilita' tra il dichiarante e gli operatori assoggettati a controllo ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile. L'organismo, tuttavia, e' tenuto a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle suddette dichiarazioni sostitutive; 5. L'organismo applica una procedura di rotazione degli ispettori che rispetti i seguenti criteri: a) gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per piu' di tre visite ispettive consecutive; b) lo stesso ispettore potra' riprendere l'attivita' ispettiva a carico del medesimo operatore dopo almeno due anni di sospensione; c) le disposizioni di cui alla lettera a) e b) valgono anche nel caso l'ispettore cambi organismo di controllo; 6. Numero dispari dei componenti degli organi collegiali che deliberano i seguenti provvedimenti: a) documento giustificativo, certificato di conformita', provvedimenti sanzionatori nei casi di irregolarita' e infrazioni; b) decidono su reclami e ricorsi; 7. I componenti degli organi collegiali non fanno parte di altri organi collegiali dello stesso o di altri organismi di controllo; 8. L'organo collegiale dei ricorsi e': a) indipendente dalla struttura gerarchica dell'organismo di controllo; b) composto da professionisti del settore agroalimentare e da avvocati/commercialisti. I pronunciamenti hanno natura di lodo arbitrale, come da specifica clausola compromissoria sottoscritta nel contratto di assoggettamento al controllo, ai sensi del titolo VIII del libro quarto del Codice di procedura civile; 9. La struttura organizzativa tiene distinti i ruoli di valutazione, di riesame e di decisione; 10. Gli amministratori e i rappresentanti dell'amministrazione, il personale dipendente o esterno, compresi i componenti degli organi collegiali (eccettuato quello per la salvaguardia dell'imparzialita') non sono operatori e/o proprietari e/o soci degli operatori controllati e certificati dall'organismo di controllo; 11. Il personale dipendente ed esterno mantiene riservate tutte le informazioni ottenute o prodotte durante lo svolgimento delle attivita' di controllo e certificazione autorizzate, salvo le deroghe previste da specifiche disposizioni di legge; 12. Il personale dipendente o esterno che svolge compiti di valutazione (comprende anche l'attivita' ispettiva) e di riesame non ha rapporti professionali e/o economici e/o di consulenza con gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo, ne' direttamente ne' per mezzo di studi professionali e/o associazioni di cui e' socio e/o associato e/o collabora; 13. Il personale ispettivo o il personale che valuta o che fa parte degli organi collegiali non svolge attivita' formativa per gli operatori assoggettati al proprio controllo; 14. Il possesso dei requisiti di cui al punto 3 e' dimostrato anche attraverso dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'organismo, tuttavia, e' tenuto a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle suddette dichiarazioni sostitutive.