IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visti gli articoli 32 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  194  del  17  marzo  1995   di
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'articolo 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
recante:  «Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo   1998,   n.   112,   di
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  l'articolo  115,  comma  1,
lettera b), sulla competenza per l'adozione di norme, linee  guida  e
prescrizioni  tecniche  di  natura  igienico  sanitaria  relative   a
sostanze e prodotti, e l'articolo 119, comma  1,  lettera  b),  sulla
competenza in tema di autorizzazione alla produzione, importazione  e
immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  e  dei  relativi
presidi sanitari; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65,  di  «Attuazione
delle   direttive   1999/45/CE    e    2001/60/CE    relative    alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 sui  livelli  massimi  di  residui  di
antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e  mangimi  di  origine
vegetale e animale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la  direttiva  2009/128/CE,  che  istituisce  un  quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  13,  comma  2,  della  citata
direttiva 2009 che richiede agli Stati membri di adottare  «tutte  le
misure  necessarie  concernenti  i  pesticidi  autorizzati  per   gli
utilizzatori non professionali  al  fine  di  evitare  operazioni  di
manipolazione pericolose»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  31,  comma  4,  del  suddetto
regolamento che conferisce agli Stati membri la facolta' di includere
nell'autorizzazione  dei  prodotti  fitosanitari   alcuni   requisiti
relativi all'immissione in  commercio  e  all'impiego,  tra  i  quali
l'indicazione  della  categoria  degli   utilizzatori,   ad   esempio
«professionali» e «non professionali»; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  10,  comma  4,  del   decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che  affida  al  Ministero  della
salute, d'intesa col Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, il  compito  di  adottare  «specifiche  disposizioni  per
l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad  utilizzatori
non professionali» , nonche' il comma 5 a tenore del  quale,  decorsi
due anni dall'adozione delle disposizioni interministeriali  in  tema
«e'  vietata  la  vendita  agli  utilizzatori  non  professionali  di
prodotti fitosanitari  che  non  recano  in  etichetta  la  specifica
dicitura «prodotto  fitosanitario  destinato  agli  utilizzatori  non
professionali»; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  aprile  2014,  n.  69,  recante
«Disciplina sanzionatoria per la violazione  delle  disposizioni  del
regolamento (CE) n. 1107/2009»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 25, comma 1, del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 290  del  2001,  avente  efficacia
fino al 25  novembre  2015,  che  prescrive  l'obbligo  dell'apposita
autorizzazione  rilasciata  dall'ufficio  regionale  competente   per
l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in  funzione  della
loro classificazione di pericolo; 
  Visto, altresi', il combinato disposto dell'articolo 9, commi  1  e
2, e dell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 150
del 2012 da cui risulta l'obbligo della «abilitazione all'acquisto  e
all'utilizzo»  per  gli  utilizzatori  professionali  che  acquistano
prodotti fitosanitari e coadiuvanti ai fini  dell'impiego  diretto  e
per chiunque acquisti e utilizzi prodotti fitosanitari che non recano
in etichetta la  dicitura  ««prodotto  fitosanitario  destinato  agli
utilizzatori non professionali» e coadiuvanti, con decorrenza dal  26
novembre 2015; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il decreto  interministeriale  22  gennaio  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  35  del  12
febbraio 2014 di adozione del Piano di  azione  nazionale  per  l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi  dell'articolo  6  del
decreto legislativo n. 150 del 2012; 
  Visto, in particolare, il capoverso A.1.2, paragrafo 2, del  citato
Piano di azione nazionale, che  esonera  i  rivenditori  di  prodotti
destinati   ad   utilizzatori    non    professionali    dall'obbligo
dell'abilitazione alla vendita di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo n. 150/2012; 
  Visto, altresi', l'articolo 28 del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 290 del 2001 che deroga dalle disposizioni di cui
al  capo  V  dello  stesso,  inerenti,  tra  l'altro,  l'obbligo  del
certificato  di  abilitazione  alla  vendita,  esclusivamente  per  i
prodotti fitosanitari «volti a proteggere le  piante  ornamentali,  i
fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico»; 
  Visto l'articolo 10, comma 3, del citato decreto legislativo n. 150
del 2012, il quale prevede che all'atto della  vendita  dei  prodotti
fitosanitari  destinati  ad  utilizzatori  non  professionali   siano
fornite informazioni generali  sui  rischi  per  la  salute  umana  e
l'ambiente connessi al loro uso, sulle condizioni per uno stoccaggio,
manipolazione,  applicazione  e  smaltimento  sicuri,  nonche'  sulle
alternative eventualmente disponibili; 
  Ritenuto di assicurare che il rivenditore di prodotti  fitosanitari
per uso non professionale destinati al trattamento di colture edibili
sia in possesso  di  una  formazione  adeguata  al  fine  di  fornire
informazioni ed istruzioni all'acquirente, con  particolare  riguardo
al limite massimo di  residuo  nei  prodotti  vegetali  destinati  al
consumo alimentare e ai correlati rischi per la salute umana; 
  Vista la circolare del 15  aprile  1999,  n.  7,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  110  del  13  maggio
1999, sull'immissione in commercio di prodotti fitosanitari destinati
al trattamento delle piante ornamentali e dei fiori  da  balcone,  da
appartamento e da giardino domestico, gia' disciplinati come  presidi
medico-chirurgici; 
  Vista la circolare  del  Ministero  della  salute  alle  regioni  e
Provincie autonome di Trento e  Bolzano,  in  data  15  maggio  2015,
concernente  l'applicazione  delle  disposizioni  del   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  n.  290  del  2001   per   stoccaggio,
vendita/acquisto e utilizzo  prodotti  fitosanitari  classificati  in
conformita' al citato regolamento (CE) 1272/2008; 
  Considerato che l'articolo 3,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto
legislativo n. 150 del 2012, definisce  «utilizzatore  professionale»
la «persona che  utilizza  i  pesticidi  nel  corso  di  un'attivita'
professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori  e
i  lavoratori  autonomi,  sia  nel  settore  agricolo  sia  in  altri
settori»; 
  Ritenuto necessario definire, altresi', la figura di  «utilizzatore
non professionale», nonche' di precisare gli elementi qualificanti la
tipologia dei prodotti fitosanitari destinati agli  utilizzatori  non
professionali; 
  Considerato che all'utilizzatore non professionale non e' richiesta
una formazione certificata in materia di prodotti fitosanitari e  che
non e' tenuto,  pertanto,  a  possedere  un'adeguata  conoscenza  dei
potenziali effetti dannosi per la salute e per l'ambiente che possono
derivare dall'uso di tali prodotti ne' delle misure di protezione che
esulino dalle consuete pratiche di igiene e pulizia; 
  Considerato che scopo del presente decreto e'  garantire  un'idonea
protezione  dell'utilizzatore  non  professionale  e   dell'ambiente,
nonche' di tutti coloro che possono venire in contatto,  direttamente
o indirettamente, con il  prodotto  fitosanitario  utilizzato  in  un
contesto non professionale, con  particolare  attenzione  ai  «gruppi
vulnerabili» come definiti dal regolamento (CE)  1107/2009,  articolo
3; 
  Tenuto conto della necessita' per le imprese titolari  di  disporre
di un congruo periodo di tempo per conformare i prodotti o  adeguarne
le   caratteristiche   tecniche   secondo   i   requisiti    previsti
nell'allegato al  presente  decreto,  predisporre  la  documentazione
tecnica richiesta a supporto delle istanze di nuova autorizzazione  o
di riesame di quelle esistenti; 
  Ritenuto, pertanto, di  prevedere  norme  transitorie  al  fine  di
assicurare, in detto periodo di tempo, la disponibilita' di  prodotti
immessi sul mercato per  il  trattamento  delle  piante  coltivate  a
livello non professionale, fermo restando l'obiettivo di tutela della
salute umana e di salvaguardia dell'ambiente; 
  Consultata la Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Tenuto  conto  delle  osservazioni   ricevute   a   seguito   della
pubblicazione   dell'allegato   al   presente   decreto   sul    sito
istituzionale del Ministero della salute in data 27  gennaio  2014  e
sentite le imprese interessate e le associazioni di  categoria  nella
riunione del 3 febbraio 2014; 
  Acquisito il parere favorevole del  Consiglio  tecnico-scientifico,
di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 150 del 2012,
nella seduta del 23 giugno 2015, relativamente  al  presente  decreto
per quanto riguarda i requisiti richiesti per la vendita al dettaglio
di   prodotti   fitosanitari   destinati   agli   utilizzatori    non
professionali; 
  Udito il  parere  del  Consiglio  di  Stato  nella  seduta  dell'11
febbraio 2016; 
  Espletato  l'obbligo  di  notifica  alla  Commissione   dell'Unione
europea in conformita' alla direttiva (UE) 2015/1535 che prevede  una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Oggetto e scopo 
 
  1. Il presente decreto definisce  le  misure  ed  i  requisiti  dei
prodotti  fitosanitari  allo   scopo   di   evitare   operazioni   di
manipolazione pericolose e garantire  un  utilizzo  sicuro  da  parte
degli utilizzatori  non  professionali.  I  requisiti  riguardano  la
classificazione di pericolo del prodotto e dei  suoi  componenti,  la
formulazione,  il   confezionamento   e   l'imballaggio,   specifiche
avvertenze e  precauzioni  d'uso  da  inserire  nell'imballaggio,  in
etichetta o nel foglio illustrativo che accompagna  il  prodotto.  Le
misure volte garantire un utilizzo sicuro dei  prodotti  prendono  in
considerazione  le  valutazioni  del  rischio  per  quanto   concerne
l'esposizione  dell'uomo,  dell'ambiente  e   degli   organismi   non
bersaglio. 
  2. Il presente decreto definisce,  altresi',  i  requisiti  per  il
commercio e la  vendita  dei  prodotti  fitosanitari  destinati  agli
utilizzatori non professionali. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  Testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 32  della  Costituzione
          approvata dall'Assemblea costituente il 22  dicembre  1947,
          promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27  dicembre
          1947, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947,
          n. 298, edizione straordinaria: 
              «Art.  32.  -  La  Repubblica  tutela  la  salute  come
          fondamentale  diritto  dell'individuo  e  interesse   della
          collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
              Nessuno  puo'  essere  obbligato   a   un   determinato
          trattamento sanitario se non per disposizione di legge.  La
          legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti  dal
          rispetto della persona umana.». 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il decreto legislativo n.  194  del  17  marzo  1995,
          reca: «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di
          immissione in commercio dei prodotti fitosanitari». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  35,  comma  3,  della
          legge 24  dicembre  2012,  n.  234  (Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
              «Art. 35  (Recepimento  di  direttive  europee  in  via
          regolamentare e amministrativa). - (Omissis). 
              3. Nelle materie di cui all'art.  117,  secondo  comma,
          della Costituzione,  non  disciplinate  dalla  legge  o  da
          regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,  commi  1  e  2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, e  non  coperte  da  riserva  di  legge,  le
          direttive dell'Unione europea possono essere  recepite  con
          regolamento  ministeriale  o  interministeriale,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
          o, ove di contenuto non normativo, con atto  amministrativo
          generale da parte del Ministro  con  competenza  prevalente
          nella  materia,  di  concerto  con   gli   altri   Ministri
          interessati. Con le  medesime  modalita'  sono  attuate  le
          successive modificazioni delle direttive europee.». 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  reca:
          «Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59». 
              - Si riporta il testo dell'art. 115, comma  1,  lettera
          b) e  119,  comma  1,  lettera  b),  del  predetto  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112: 
              «Art. 115 (Ripartizione  delle  competenze).  -  1.  Ai
          sensi dell'art. 3, comma 1,  lettera  a),  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59 sono conservati  allo  Stato  i  seguenti
          compiti e funzioni amministrative: 
                (Omissis); 
                b) l'adozione di norme,  linee-guida  e  prescrizioni
          tecniche   di   natura   igienico-sanitaria   relative   ad
          attivita', strutture,  impianti,  laboratori,  officine  di
          produzione, apparecchi, modalita' di lavorazione,  sostanze
          e prodotti, ivi compresi gli alimenti;». 
              «Art. 119 (Autorizzazioni). - 1. Sono  conservate  allo
          Stato le funzioni amministrative concernenti: 
                (Omissis); 
                b) l'autorizzazione alla produzione,  importazione  e
          immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  e  dei
          relativi presidi sanitari;». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2003,  n.  65,  reca:
          «Attuazione  delle  direttive   1999/45/CE   e   2001/60/CE
          relative   alla    classificazione,    all'imballaggio    e
          all'etichettatura dei preparati pericolosi». 
              - Il testo  della  direttiva  2009/128/CE,  recante  un
          quadro  per  l'azione  comunitaria  ai  fini  dell'utilizzo
          sostenibile dei pesticidi,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 24 novembre 2009, n. L 309. 
              - Il  testo  del  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  21  ottobre  2009
          relativo   all'immissione   sul   mercato   dei    prodotti
          fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
          79/117/CEE  e  91/414/CEE,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 24 novembre 2009, n. L 309. 
              - Si riporta il testo dell'art. 10, commi  4  e  5  del
          decreto legislativo 14  agosto  2012,  n.  150  (Attuazione
          della direttiva 2009/128/CE che istituisce  un  quadro  per
          l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile  dei
          pesticidi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  30  agosto
          2012, n. 202, supplemento ordinario: 
              «4. Entro e non oltre il 26 novembre 2013, il Ministero
          della salute, d'intesa con  il  Ministero  delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali  e  con   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          adotta specifiche  disposizioni  per  l'individuazione  dei
          prodotti  fitosanitari  destinati   ad   utilizzatori   non
          professionali. 
              5.  Decorso  il  termine   di   due   anni   successivi
          all'adozione delle disposizioni  di  cui  al  comma  4,  e'
          vietata la vendita agli utilizzatori non  professionali  di
          prodotti  fitosanitari  che  non  recano  in  etichetta  la
          specifica dicitura «prodotto fitosanitario  destinato  agli
          utilizzatori non professionali». 
              -  Il  decreto  legislativo  17  aprile  2014,  n.   69
          (Disciplina   sanzionatoria   per   la   violazione   delle
          disposizioni del regolamento (CE)  n.  1107/2009)  relativo
          all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e  che
          abroga le direttive 79/117/CEE e  91/414/CEE,  nonche'  del
          regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento  (CE)
          n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia
          di etichettatura dei prodotti fitosanitari,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2014, n. 103. 
              - Si riporta il testo del'art. 25, comma 1, del decreto
          del Presidente della Repubblica  23  aprile  2001,  n.  290
          (Regolamento  di  semplificazione   dei   procedimenti   di
          autorizzazione  alla   produzione,   alla   immissione   in
          commercio  e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari   e
          relativi  coadiuvanti»  (n.  46,  allegato  1,   legge   n.
          59/1997), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  18  luglio
          2001, n. 165, supplemento ordinario: 
              «Art. 25 (Autorizzazione all'acquisto). - 1. I prodotti
          fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se  classificati  molto
          tossici, tossici  o  nocivi,  possono  essere  venduti  per
          l'impiego diretto, per se' o conto terzi, soltanto a coloro
          che siano  muniti  di  apposita  autorizzazione  rilasciata
          dall'ufficio regionale competente secondo  le  disposizioni
          stabilite dall'art. 26.2.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  9,  commi  1  e  2,  e
          dell'art. 10, comma 5, del predetto decreto legislativo  n.
          150 del 2012: 
              «Art. 9 (Certificato  di  abilitazione  all'acquisto  e
          all'utilizzo). - 1.  A  decorrere  dal  26  novembre  2015,
          l'utilizzatore professionale  che  acquista  per  l'impiego
          diretto, per se' o per conto terzi, prodotti fitosanitari e
          coadiuvanti  deve   essere   in   possesso   di   specifico
          certificato di  abilitazione  all'acquisto  e  all'utilizzo
          rilasciato, ai sensi dell'art. 7,  dalle  regioni  e  dalle
          Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i  propri
          ordinamenti. 
              2. I prodotti  fitosanitari  e  i  coadiuvanti  possono
          essere utilizzati soltanto da coloro  che  sono  muniti  di
          apposito  certificato  di   abilitazione   all'acquisto   e
          all'utilizzo rilasciato  dalle  regioni  e  dalle  Province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  secondo   i   propri
          ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti
          requisiti: 
                a) siano maggiorenni; 
                b) abbiano frequentato appositi corsi  di  formazione
          ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate
          nell'allegato  I,  in  accordo  con  quanto  stabilito  nel
          Piano.». 
              «Art. 10 (Prescrizioni  per  la  vendita  dei  prodotti
          fitosanitari). - (Omissis). 
              5.  Decorso  il  termine   di   due   anni   successivi
          all'adozione delle disposizioni  di  cui  al  comma  4,  e'
          vietata la vendita agli utilizzatori non  professionali  di
          prodotti  fitosanitari  che  non  recano  in  etichetta  la
          specifica dicitura «prodotto fitosanitario  destinato  agli
          utilizzatori non professionali.». 
              - Il testo del decreto del  Ministro  della  salute  28
          settembre 2012  (Rideterminazione  delle  tariffe  relative
          all'immissione in commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a
          copertura delle prestazioni sostenute e rese  a  richiesta,
          in  attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  1107/2009   del
          Parlamento e del Consiglio) e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 novembre 2012, n. 274. 
              - Il testo del  decreto  interministeriale  22  gennaio
          2014 (Adozione del Piano  di  azione  nazionale  per  l'uso
          sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6
          del decreto legislativo 14 agosto 2012,  n.  150,  recante:
          «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che  istituisce  un
          quadro  per  l'azione  comunitaria  ai  fini  dell'utilizzo
          sostenibile dei pesticidi), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 febbraio 2014, n. 35. 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 del predetto  decreto
          legislativo n. 150 del 2012: 
              «Art. 6 (Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile
          dei prodotti fitosanitari). - 1. Con decreto  del  Ministro
          delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   di
          concerto con i Ministri dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare  e  della  salute,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
          adottato, entro il 26  novembre  2012,  il  Piano  d'azione
          nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti  fitosanitari,
          su proposta del Consiglio di cui all'art. 5. 
              2. Il Piano d'azione nazionale  per  l'uso  sostenibile
          dei prodotti fitosanitari,  di  seguito  denominato  Piano,
          definisce gli obiettivi, le misure, le modalita' e i  tempi
          per la riduzione dei rischi e degli  impatti  dell'utilizzo
          dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente
          e sulla  biodiversita'.  Il  Piano,  inoltre,  promuove  lo
          sviluppo e  l'introduzione  della  difesa  integrata  e  di
          metodi di produzione o tecniche di difesa  alternativi,  al
          fine di ridurre la dipendenza  dai  prodotti  fitosanitari,
          anche  in  relazione  alla  necessita'  di  assicurare  una
          produzione  sostenibile,  rispondenti   ai   requisiti   di
          qualita' stabiliti dalle norme vigenti. 
              3.  Gli  obiettivi  del  Piano  riguardano  i  seguenti
          settori: 
                a) la  protezione  degli  utilizzatori  dei  prodotti
          fitosanitari e della popolazione interessata; 
                b) la tutela dei consumatori; 
                c) la salvaguardia dell'ambiente  acquatico  e  delle
          acque potabili; 
                d)  la  conservazione  della  biodiversita'  e  degli
          ecosistemi. 
              4. Il Consiglio di cui all'art. 5,  nella  stesura  del
          Piano, tiene conto dell'impatto sanitario, socio-economico,
          ambientale  ed  agricolo  delle  misure  previste  e  delle
          specifiche  condizioni  esistenti  a   livello   nazionale,
          regionale e locale. Nella redazione del Piano tiene  conto,
          altresi': 
                a)  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  sostanze
          attive, approvate in conformita' della direttiva 91/414/CEE
          del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa  all'immissione
          in commercio dei  prodotti  fitosanitari,  che,  una  volta
          sottoposte  a  rinnovo  dell'autorizzazione  ai  sensi  del
          regolamento (CE) n. 1107/2009, non soddisfano i criteri per
          l'autorizzazione di cui all'allegato II,  punti  da  3.6  a
          3.8, di tale regolamento; 
                b)  delle  restrizioni  d'uso  in  aree   ed   ambiti
          particolari, come le aree protette e le aree specifiche  di
          cui all'art. 15; 
                c) dell'applicazione del  principio  di  precauzione,
          ove ne sussistano i presupposti; 
                d)   della   definizione   di   indicatori   per   il
          monitoraggio  e  la  valutazione  delle  misure   in   esso
          previste; 
                e) di ogni altra disposizione comunitaria e nazionale
          concernente la materia fitosanitaria. 
              5. Il Piano prevede specifici indicatori  conformemente
          a quanto previsto all'art. 22 ed individua le attivita'  di
          supporto  necessarie  per  la  realizzazione  delle  misure
          previste agli articoli 19, 20 e 21, compresa  l'attivazione
          dei servizi di assistenza  tecnica  all'applicazione  della
          difesa integrata e  dei  metodi  di  produzione  biologica,
          l'implementazione delle necessarie attivita' di  ricerca  e
          sperimentazione  a  supporto  delle  tecniche   di   difesa
          fitosanitaria  sostenibile,  l'adeguamento  e  sviluppo  di
          banche  dati,  nonche'  la  promozione  di   programmi   di
          formazione ed informazione. 
              6. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
          forestali trasmette, entro il 26 novembre  2012,  il  Piano
          alla Commissione europea e agli altri Stati membri. 
              7. Il Piano e' riesaminato periodicamente  almeno  ogni
          cinque anni, tenendo anche conto dei dati di  cui  all'art.
          22, comma 2, e le modifiche sostanziali apportate al  Piano
          sono  comunicate  tempestivamente   dal   Ministero   delle
          politiche agricole alimentari e forestali alla  Commissione
          europea. 
              8. Le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano trasmettono,  per  la  prima  volta,  entro  il  31
          dicembre 2016 e,  successivamente,  ogni  trenta  mesi,  ai
          Ministeri delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          della salute, secondo quanto previsto dal Piano  e  tenendo
          conto  delle  scadenze  indicate  dalla  Commissione,   una
          relazione dettagliata sulle azioni svolte e  sui  progressi
          realizzati nell'attuazione delle misure di cui al  presente
          decreto. 
              9. Nell'ambito della definizione e della  modifica  del
          Piano  si   applicano   le   disposizioni   relative   alla
          partecipazione del pubblico, di cui al decreto  legislativo
          3  aprile  2006,  n.  152,  che  recepisce   la   direttiva
          2003/35/CE.». 
              - Si riporta il testo del capoverso A.1.2, paragrafo  2
          del predetto decreto  interministeriale  22  gennaio  2014:
          «Capoverso A.1.2,  paragrafo  2  (A.1.2  -  Certificati  di
          abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e  certificati  di
          abilitazione alla vendita.). 
              (Omissis). 
              2. A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato  di
          abilitazione  alla  vendita   dei   prodotti   fitosanitari
          costituisce un requisito obbligatorio per la  distribuzione
          sul mercato  (all'ingrosso  o  al  dettaglio)  di  tutti  i
          prodotti    fitosanitari    destinati    ad    utilizzatori
          professionali. Per i  prodotti  fitosanitari  destinati  ad
          utilizzatori non professionali il  venditore  e'  tenuto  a
          fornire informazioni sui rischi per la salute umana  e  per
          l'ambiente connessi al loro uso.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 del predetto  decreto
          legislativo n. 150/2012: 
              «Art. 8 (Certificato di  abilitazione  alla  vendita  e
          certificato di abilitazione all'attivita' di consulente). -
          1. A decorrere  dal  26  novembre  2015,  chiunque  intenda
          svolgere un'attivita' di vendita di prodotti fitosanitari o
          di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari  e  dei
          coadiuvanti  deve  essere  in  possesso  di  uno  specifico
          certificato di abilitazione rilasciato, ai sensi  dell'art.
          7, dalle regioni e dalle Province autonome di Trento  e  di
          Bolzano, secondo i propri ordinamenti. 
              2. Il certificato di abilitazione  alla  vendita  viene
          rilasciato dalle  regioni  e  dalle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, secondo  i  propri  ordinamenti,  alle
          persone in possesso  di  diplomi  o  lauree  in  discipline
          agrarie,  forestali,  biologiche,   ambientali,   chimiche,
          mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato
          appositi corsi di formazione ed  ottenuto  una  valutazione
          positiva sulle materie elencate nell'allegato I. 
              3. Il  certificato  di  abilitazione  all'attivita'  di
          consulente viene rilasciato dalle regioni e dalle  Province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  secondo   i   propri
          ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi  o  lauree
          in discipline agrarie, forestali, a condizione che  abbiano
          un'adeguata conoscenza in materia  di  difesa  integrata  e
          sulle materie elencate nell'allegato  I,  comprovata  dalla
          frequenza ad appositi corsi con valutazione finale. 
              4. I certificati di cui ai commi  2  e  3  sono  validi
          cinque anni ed alla scadenza sono  rinnovati,  a  richiesta
          del  titolare,  previa  verifica  della  partecipazione   a
          specifici corsi di aggiornamento. 
              5. Sono fatte  salve,  fino  alla  loro  scadenza,  con
          possibilita' di rinnovo secondo le prescrizioni del  Piano,
          le  abilitazioni  alla  vendita  rilasciate  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,  n.
          290, e successive modificazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 28 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001: 
              «Art.  28  (Deroghe).  -  Le  disposizioni  di  cui  al
          presente capo non si applicano  ai  prodotti  di  cui  alla
          lettera a), comma 2, dell'art. 2 del presente  regolamento,
          che restano disciplinate dal  regolamento  emanato  con  il
          decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998,  n.
          392.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 3, del citato
          decreto legislativo n. 150 del 2012: 
              «Art. 10 (Prescrizioni  per  la  vendita  dei  prodotti
          fitosanitari). - (Omissis). 
              2. All'atto  della  vendita  di  prodotti  fitosanitari
          destinati ad utilizzatori non professionali, devono  essere
          fornite   dal    personale,    titolare    o    dipendente,
          all'acquirente informazioni  generali  sui  rischi  per  la
          salute  umana  e  l'ambiente  connessi  al  loro  uso,  sui
          pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare  sulle
          condizioni  per  uno  stoccaggio,   una   manipolazione   e
          un'applicazione corretti e lo smaltimento  sicuro,  nonche'
          sulle alternative eventualmente disponibili.». 
              - Il testo della circolare del Ministero  della  salute
          del 15 aprile  1999,  n.  7  (Immissione  in  commercio  di
          prodotti fitosanitari destinati al trattamento delle piante
          ornamentali e dei fiori da balcone, da  appartamento  e  da
          giardino  domestico,   gia'   disciplinati   come   presidi
          medicochirurgici), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 110 del 13 maggio 1999. 
              - Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera c), del  citato
          decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150: 
              «Art. 3  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intendono per: 
                (Omissis). 
                c) utilizzatore professionale: persona che utilizza i
          prodotti   fitosanitari   nel   corso    di    un'attivita'
          professionale, compresi gli  operatori  e  i  tecnici,  gli
          imprenditori e  i  lavoratori  autonomi,  sia  nel  settore
          agricolo sia in altri settori». 
              - Il testo del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.
          194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE  in  materia  di
          immissione  in  commercio  di  prodotti  fitosanitari)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122,
          supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto
          legislativo n. 150 del 2012: 
              «Art.  5  (Consiglio   tecnico   scientifico   sull'uso
          sostenibile dei prodotti fitosanitari). -  1.  Con  decreto
          del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
          forestali e del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, da adottarsi entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  e'
          istituito   il   Consiglio   tecnico-scientifico   sull'uso
          sostenibile   dei   prodotti   fitosanitari,   di   seguito
          Consiglio. 
              2. Il Consiglio e' composto da un massimo  di  ventitre
          componenti  e  loro  sostituti  scelti   fra   persone   di
          comprovata  esperienza  e  professionalita'   nei   settori
          inerenti l'attuazione del presente decreto, designati: 
                a) quattro dal  Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  di  cui  uno  con  funzioni   di
          presidente; 
                b) quattro dal Ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di  vice
          presidente; 
                c) quattro dal Ministero della salute; 
                d)     uno     dal     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca; 
                e) uno dal Ministero dello sviluppo economico; 
                f) nove dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
          di Bolzano,  di  cui  quattro  da  individuare  nell'ambito
          dell'organismo tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma
          6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4. 
              3. Il Consiglio dura in carica cinque anni  ed  i  suoi
          componenti possono essere riconfermati soltanto una volta. 
              4. Il Consiglio svolge le  sue  funzioni  se  e'  stata
          nominata la meta' piu' uno dei suoi componenti. 
              5. Il  Consiglio,  per  lo  svolgimento  delle  proprie
          funzioni, puo' avvalersi di  esperti  esterni  in  caso  di
          specifiche   necessita',    nell'ambito    delle    risorse
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
              6. Il Consiglio provvede a consultare periodicamente  i
          portatori di interesse. 
              7. Ai componenti del Consiglio ed ai loro sostituti non
          spetta alcun compenso o rimborso spese.». 
              -  Il  testo  della  direttiva   (UE)   2015/1535   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  settembre  2015,
          che prevede una procedura d'informazione nel settore  delle
          regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai
          servizi della societa' dell'informazione (codificazione)  -
          (testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241.