Addendum In relazione a quanto previsto dall'articolo 34 del presente decreto relativo alle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica relativo alle Forze armate, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, potranno essere oggetto di accordo, da recepire con i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, tra l'altro, le seguenti materie: trattamento di missione, con particolare riferimento a spese di pernottamento, diaria giornaliera, rimborso forfettario; disciplina del recupero psico-fisico del personale impegnato in specifici servizi; introduzione di una disposizione che consenta, in caso di trasferimento con alloggio di servizio non disponibile, la possibilita' di depositare le masserizie a spese dell'Amministrazione; riassetto della disciplina dell'indennita' per i servizi esterni, anche al fine di valorizzare le peculiarita' di ogni singola Amministrazione; rivisitazione della disciplina concernente i modelli di rappresentanza e le relative prerogative sindacali nonche' le forme di partecipazione-commissioni paritetiche, con riferimento alle Forze di polizia a ordinamento civile; eventuali misure volte all'ottimizzazione delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario, finalizzate al recupero di risparmi, opportunamente certificati, per incrementare i fondi di efficienza delle rispettive amministrazioni; rivalutazione di istituti retributivi per le forze speciali e per le forze di supporto alle operazioni speciali; introduzione di istituti retributivi nei confronti di «sensor operator»; rivalutazione delle indennita' connesse al rischio (esempio: rischio radiologico; disattivazione degli ordigni esplosivi, operatori subacquei); previsione di nuove indennita' connesse a particolari istituti e servizi peculiari delle Forze di polizia, nonche' eventuale rivisitazione di quelle gia' esistenti; previsione dell'istituzione di fondi per il sostegno del personale in relazione alle spese mediche; valutare la possibilita' di introdurre una disciplina relativa all'applicazione dell'istituto di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, compatibilmente con le peculiarita' organizzative e ordinamentali delle Forze di polizia e delle Forze armate;