IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221,
che ha istituito lo schema nazionale volontario per la valutazione  e
la comunicazione dell'impronta ambientale  dei  prodotti,  denominato
«Made Green in Italy», stabilendo che con  regolamento  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, devono essere
definite le modalita' di funzionamento di tale schema; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  451/2008  del  Parlamento  e  del
Consiglio del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile  2008,
che definisce  una  nuova  classificazione  statistica  dei  prodotti
associata alle attivita' (CPA)  e  abroga  il  regolamento  (CEE)  n.
3696/93 del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  952/2013  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 9 ottobre  2013,  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione; 
  Vista la  raccomandazione  2013/179/UE  della  Commissione,  del  9
aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni  per  misurare  e
comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita  dei
prodotti e delle organizzazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota del 19 settembre 2017; 
  Vista la comunicazione al Dipartimento per  le  politiche  europee,
con nota del 5 dicembre 2017; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Ambito di applicazione e finalita' 
 
  1. In attuazione dell'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre
2015, n. 221, il presente  regolamento  stabilisce  le  modalita'  di
funzionamento dello  schema  nazionale  volontario  denominato  «Made
Green in Italy», per la valutazione e la comunicazione  dell'impronta
ambientale dei prodotti Made in Italy, anche con il rilascio del logo
«Made Green in Italy» ai prodotti di cui all'articolo 2, lettera v). 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 1,  della
          legge 28 dicembre 2015, n.  221  (Disposizioni  in  materia
          ambientale per promuovere misure di green economy e per  il
          contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse   naturali),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13: 
              «Art.  21   (Schema   nazionale   volontario   per   la
          valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale). -
          1. Al fine di  promuovere  la  competitivita'  del  sistema
          produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di
          prodotti ad elevata qualificazione ambientale  sui  mercati
          nazionali ed internazionali, e' istituito,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, lo schema nazionale
          volontario  per   la   valutazione   e   la   comunicazione
          dell'impronta ambientale  dei  prodotti,  denominato  «Made
          Green in Italy». Tale schema adotta la metodologia  per  la
          determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF),
          come definita  nella  raccomandazione  2013/179/  UE  della
          Commissione, del 9 aprile 2013.  Entro  centottanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  con
          regolamento del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e  del  mare  sono  stabilite  le  modalita'  di
          funzionamento dello schema. 
              (Omissis).». 
              - Il Regolamento  (CE)  23/04/2008,  n.  451/2008,  del
          Parlamento Europeo e del Consiglio (che definisce una nuova
          classificazione  statistica  dei  prodotti  associata  alle
          attivita' (CPA) e abroga il regolamento  (CEE)  n.  3696/93
          del Consiglio), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 giugno 2008,
          n. L 145. 
              - Il Regolamento  (CE)  09/10/2013,  n.  952/2013,  del
          Parlamento Europeo  e  del  Consiglio  (che  istituisce  il
          codice doganale dell'Unione), e' pubblicato nella  G.U.U.E.
          10 ottobre 2013, n. L 269. 
              - La Raccomandazione 9  aprile  2013,  n.  2013/179/UE,
          della Commissione (relativa all'uso di  metodologie  comuni
          per misurare e comunicare  le  prestazioni  ambientali  nel
          corso  del   ciclo   di   vita   dei   prodotti   e   delle
          organizzazioni), e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  4  maggio
          2013, n. L 124. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo  21,  comma  1,  della  citata
          legge n. 221,  del  2015,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse.