Allegato I (articolo 3, comma 1) Procedura e modulistica per l'elaborazione e l'aggiornamento delle RCP Premessa Gli articoli 3 e 4 riguardano l'iter di sviluppo delle RCP, in cui sono elaborati i benchmark e le classi di prestazione, corrispondenti a ciascun prodotto rappresentativo. Elemento caratterizzante delle RCP, rispetto ai contenuti delle PEFCR europee, e' la presenza di requisiti addizionali obbligatori e facoltativi. Lo sviluppo della proposta di RCP deve essere conforme alla raccomandazione 2013/179/UE nonche' alle Linee guida PEF. Tale sviluppo si fonda in particolare su uno studio di impronta ambientale per ciascun prodotto rappresentativo individuato per la specifica categoria di prodotto. Categorie di prodotto Le RCP sono elaborate per le categorie di prodotto di cui all'art. 2. Le categorie di prodotto definite per lo schema «Made Green in Italy» sono recepite dalle indicazioni emergenti nel percorso di sviluppo del metodo PEF, quali le Linee guida PEF, e possono includere categorie aggiuntive relative a specifiche peculiarita' della produzione nazionale italiana. In ogni caso, le categorie di prodotto devono essere identificate in base alla loro funzionalita' e il loro ambito di applicazione viene definito attraverso la classificazione statistica dei prodotti associati alle attivita' (Classificazione dei Prodotti per Attivita' - CPA), ai sensi del regolamento (CE) n. 451/2008, identificando i prodotti inclusi e quelli esclusi. La categoria di prodotto deve essere basata almeno su una divisione di codici a due cifre della CPA. Se la categoria di prodotto e' complessa, sono necessari codici a piu' di due cifre. Prodotto rappresentativo Il prodotto rappresentativo rispetto al quale e' elaborata una RCP deve essere in grado di riflettere le caratteristiche dei diversi prodotti che le imprese produttrici del relativo settore offrono sul mercato. Una singola RCP puo' anche individuare piu' di un prodotto rappresentativo, come previsto dalla raccomandazione 2013/179/UE, nonche' nelle linee guida PEF, nel caso, ad esempio, di prodotti con applicazioni differenziate o prodotti con tecnologie differenti. I criteri in base ai quali e' garantita la rappresentativita' del prodotto saranno riportati all'interno della RCP. Nella definizione dei prodotti rappresentativi del settore agroalimentare si dovra' tener anche in conto l'esistenza di altri schemi di etichettatura europea di qualita' quali: agricoltura biologica, denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta e dei vincoli che ne derivano per i prodotti aderenti. Requisiti addizionali obbligatori e facoltativi La RCP deve contenere i requisiti addizionali obbligatori e puo' contenere i requisiti addizionali facoltativi. a) Requisiti addizionali obbligatori: tracciabilita' del prodotto, indicazione delle tre categorie di impatto ritenute maggiormente significative per la categoria di prodotto in oggetto; valore del benchmark, per ciascun prodotto rappresentativo, le due soglie che delimitano tre classi di prestazione stabilite come differenziale rispetto al benchmark dello stesso prodotto rappresentativo. b) Requisiti addizionali facoltativi: informazioni qualitative relative all'impatto del prodotto in termini di qualita' del paesaggio e sostenibilita' sociale; informazioni relative alla qualita' ambientale dei prodotti; per i prodotti oggetto di criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Piano per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, laddove ritenuti applicabili e rilevanti per lo specifico prodotto, la RCP potra' comprendere i criteri ambientali riportati nella sezione «specifiche tecniche» dei documenti di CAM, da dimostrare con i mezzi di verifica ivi previsti. Nel caso esistano le PEFCR, l'ambito geografico del mercato da considerare per la definizione del prodotto rappresentativo e del relativo benchmark e' quello europeo. Nel caso di non disponibilita' di PEFCR, i soggetti proponenti dovranno specificare all'atto della domanda l'ambito geografico proposto per la definizione del prodotto rappresentativo, fornendo la motivazione. Nel caso siano gia' stati calcolati e resi pubblici benchmark a livello europeo, il proponente traspone questi valori nelle RCP dello schema «Made Green in Italy», operando l'aggregazione (somma) dei tre indicatori di impatto piu' rilevanti pesati adottando il metodo proposto dalla linee guida PEF. Nel caso non siano disponibili benchmark a livello europeo, il proponente di una nuova RCP dovra' svilupparli e proporli con riferimento al prodotto rappresentativo considerato nell'ambito dello studio di impronta ambientale propedeutico all'elaborazione della proposta di RCP. Il benchmark deve essere corredato da relative classi di prestazione stabilite come misura dello scostamento dallo stesso valore di riferimento, in numero di tre classi [A, B (benchmark), C], anche nel caso in cui le classi non siano state definite a livello europeo oppure ne siano state definite un numero diverso. I valori-limite (soglie) e l'ampiezza delle classi di prestazione saranno determinati in modo specifico per ciascuna categoria di prodotto e definite nell'ambito del relativo documento di RCP, a seconda del valore del benchmark e della variabilita', comprensiva dell'incertezza, per i tre indicatori rilevanti risultanti dallo studio sul prodotto rappresentativo. Iter procedurale e documentazione da produrre La richiesta finalizzata ad elaborare una proposta di una RCP relativa a una specifica categoria di prodotto e' avanzata dai soggetti proponenti di cui all'art. 2, lettera l), tramite un soggetto capofila, formalmente delegato, attraverso la compilazione del modulo B, corredato da: 1) copia fotostatica del documento di identita' del sottoscrittore; 2) elenco soggetti proponenti; 3) scheda adesione soggetti proponenti con delega al soggetto capofila e relativi allegati (quale documentazione attestante la rappresentativita' dei soggetti proponenti per la specifica categoria di prodotto per cui l'istanza e' presentata). In caso di approvazione della richiesta di elaborazione di una RCP su una specifica categoria di prodotto, i soggetti proponenti redigono una proposta di RCP, utilizzando lo schema di contenuto elaborato in ambito europeo per le PEFCR, integrato con i requisiti addizionali obbligatori e facoltativi, seguendo il modulo C e la inviano via PEC al gestore dello schema. I passi necessari per sviluppare la RCP sono indicati nella figura seguente: Parte di provvedimento in formato grafico Nello sviluppare le RCP occorre seguire le indicazioni riportate nella raccomandazione 2013/179/EU e le linee guida PEF, integrate con i requisiti addizionali obbligatori e facoltativi di cui all'art. 2 del presente regolamento. In particolare il benchmark per ciascun prodotto rappresentativo ricompreso nell'ambito di applicazione della RCP deve essere calcolato come valore singolo somma dei valori pesati dei tre indicatori di impatto identificati come maggiormente rilevanti per il prodotto in oggetto. Questi indicatori devono essere gli stessi per tutti i prodotti rappresentativi identificati dalla RCP. I fattori di normalizzazione e pesatura che si devono applicare sono i piu' recenti pubblicati dalla Commissione europea da utilizzare nell'ambito della PEF. Essi sono disponibili anche nelle «linee guida all'implementazione della PEF durante la fase pilota», rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare sul proprio sito istituzionale. Ogni revisione della proposta di RCP deve essere documentata ed esplicitata con apposita numerazione. Entro novanta giorni dal termine del periodo di validita' della RCP di quattro anni o nel caso in cui la RCP venga sottoposta ad un processo di aggiornamento, il gestore dello schema avvia una consultazione pubblica di sessanta giorni. Parte di provvedimento in formato grafico Allegato B2 - Proposta di RCP La proposta di RCP deve essere compilata seguendo lo schema sotto riportato, mantenendo anche la numerazione dei capitoli e paragrafi. Nello schema sottostante, tra parentesi quadra [...] sono fornite indicazioni specifiche da seguire per compilare il contenuto del relativo paragrafo. Inoltre, le «linee guida all'implementazione della PEF durante la fase pilota» riportano ulteriori istruzioni e informazioni dettagliate sul contenuto da riportare in ciascun paragrafo. In caso di indicazioni dissimili fra quanto indicato nelle linee guida PEF e in questo documento, quest'ultimo prevale. [Titolo del Documento] Schema nazionale volontario «Made Green in Italy» Regole di Categoria di Prodotto (RCP) [inserire il nome della categoria di prodotto] [Indice e contenuto del documento RCP] 1. Informazioni generali sulla RCP 1.1. Soggetti proponenti 1.2. Consultazione e portatori di interesse 1.3. Data di pubblicazione e di scadenza 1.4. Regione geografica [Specificare se la RCP prevede un benchmark relativo ai prodotti realizzati solo in Italia, un benchmark relativo al prodotto medio commercializzato in Europa o altro ambito geografico] 1.5. Lingua [E' possibile adottare come lingua sia l'inglese sia l'italiano (raccomandato). Per le categorie di prodotto coperte da PEFCR europee, le parti in comune possono rimanere in inglese.] 2. Input metodologico e conformita' 3. Revisione della PEFCR e informazione di base della RCP 3.1. PEFCR review panel [si applica solo in caso di esistenza di PEFCR europea] 3.2. Requisiti di revisione del documento PEFCR [si applica solo in caso di esistenza di PEFCR europea] 3.3. Ragioni per sviluppare la RCP [riportare, qualora esistente, il contenuto del relativo paragrafo della PEFCR; descrizione del contesto di applicazione della RCP, armonizzazione con eventuali altre regole di categoria di prodotto esistenti per altri schemi] 3.4. Conformita' con le Linee guida della fase pilota PEF e successive modificazioni. 4. Ambito di applicazione della RCP 4.1. Unita' funzionale 4.2. Prodotti rappresentativi [Oltre a quanto richiesto per il relativo paragrafo delle PEFCR, specificare se per questa categoria di prodotto esistono schemi di qualita' che identificano specifici segmenti di mercato e per i quali e' necessario definire uno specifico prodotto rappresentativo. Per il settore agroalimentare si dovra' tener anche in conto l'esistenza di altri schemi di etichettatura europea di qualita' quali: agricoltura biologica, denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta e dei vincoli che ne derivano per i prodotti aderenti] 4.3. Classificazione del prodotto (NACE/CPA) 4.4. Confini del sistema - stadi del ciclo di vita e processi 4.5. Selezione dei tre indicatori di impatto piu' rilevanti [Fornire in allegato alla RCP adeguata motivazione di tale selezione. Di principio, tale selezione deve essere basata sulla normalizzazione e pesatura degli indicatori di tutte le categorie di impatto previste dalla raccomandazione 2013/179/EU o dalle Linee guida PEF] 4.6. Informazioni ambientali aggiuntive [Oltre a quanto richiesto per le PEFCR, riportare in questo paragrafo, qualora ritenuti rilevanti per la categoria di prodotto, gli eventuali criteri obbligatori (specifiche tecniche) dei Criteri Ambientali Minimi previsti per tale categoria merceologica, con l'identificazione dei relativi mezzi di prova] 4.7. Assunzioni e limitazioni 4.8. Requisiti per la denominazione «Made in Italy» [Riportare i requisiti che il prodotto deve rispettare per poter essere denominato «Made in Italy» sulla base delle norme vigenti.] 4.9. Tracciabilita' [Riportare indicazioni su come rendicontare o descrivere, nell'ambito della Dichiarazione di Impronta Ambientale di Prodotto, le attivita' condotte nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto e dei luoghi in cui esse vengono realizzate] 4.10. Qualita' del paesaggio e sostenibilita' sociale [Si applica solo ai prodotti agroalimentari. Riportare quali aspetti di tutela di qualita' del paesaggio e di sostenibilita' sociali devono essere rispettati, con eventuale indicazione dei relativi mezzi di prova] 5. Inventario del ciclo di vita (Life Cycle Inventory) 5.1. Analisi preliminare (Screening step) 5.2. Requisiti di qualita' dei dati 5.3. Requisiti relativi alla raccolta di dati specifici relativi ai processi sotto diretto controllo (di «foreground» ) 5.4. Requisiti relativi ai dati generici relativi ai processi su cui l'organizzazione non esercita alcun controllo (di «background») e dati mancanti 5.5. Dati mancanti 5.6. Fase di uso 5.7. Logistica 5.8. Fase di fine vita 5.9. Requisiti per l'allocazione di prodotti multifunzionali e processi multiprodotto. 6. Benchmark e classi di prestazioni ambientali [Riportare quanto previsto per le PEFCR per il benchmark. Calcolare inoltre il benchmark in termini di singolo valore (somma dei valori pesati dei tre indicatori di impatto piu' rilevanti). Le classi di prestazione da indicare sono tre, per cui occorre riportare i valori delle due soglie, sopra e sotto il benchmark, necessari per definire le classi di prestazione A, B e C. In particolare i prodotti con impatto calcolato come valore singolo superiore alla soglia piu' elevata sono da classificare in classe C; prodotti con impatto inferiore alla soglia inferiore sono da classificare in classe A; i restanti in classe B. I valori delle soglie sono da identificare tenendo conto la variabilita' dei prodotti intorno al risultato del benchmark, considerando anche l'incertezza.] 7. Interpretazione 8. Reporting e comunicazione 9. Verifica 10. Riferimenti bibliografici 11. Informazioni di supporto per le RCP e PEFCR 12. Elenco degli allegati Allegato I - Prodotto rappresentativo Allegato II - Studi di supporto [Si applica solo se esistono le PEFCR] Allegato III - Benchmark e classi di prestazioni ambientali Allegato IV - Scenari relativi ai processi a monte della produzione (Upstream) (facoltativo) Allegato V - Scenari relativi ai processi a valle della produzione (Downstream) (facoltativo) Allegato VI - Fattori di normalizzazione Allegato VII - Fattori di pesatura Allegato VIII - Dati di foreground Allegato IX - Dati di background Allegato X - Formula di allocazione per i materiali riciclati e recuperati (Circular Footprint) Allegato XI - Informazioni di base sulle scelte metodologiche attuate durante lo sviluppo della RCP