Allegato III (articolo 6, comma 2) Procedura per la verifica indipendente e la convalida La verifica indipendente e' essenziale per assicurare l'affidabilita' dello schema «Made Green in Italy» e per migliorare la qualita' degli Studi di Valutazione di Impronta Ambientale che lo sottendono. Gli obiettivi della verifica sono assicurare che: a) i metodi usati per condurre lo Studio di Valutazione di Impronta Ambientale e i relativi risultati sono consistenti con la raccomandazione 2013/179/UE, con le Linee guida PEF e con la corrispondente RCP; b) che i metodi utilizzati per condurre lo Studio di Valutazione di Impronta Ambientale sono scientificamente e tecnicamente validi; c) i dati sono appropriati, ragionevoli e rispondenti ai requisiti di qualita'; d) l'interpretazione dei risultati riflette le limitazioni identificate; e) lo studio e' trasparente, accurato e consistente; f) la DIAP riflette correttamente i risultati dello Studio di Valutazione di Impronta Ambientale; g) la DIAP e' rispondente ai requisiti della RCP e del presente regolamento; h) l'individuazione della classe di prestazione e' corretta; i) sia garantita l'assicurazione ed il controllo della qualita' delle informazioni quantitative riportate nella DIAP; j) sia garantita la correttezza delle informazioni qualitative riportate nella DIAP. La verifica deve essere un bilanciamento ottimale tra la completezza della verifica e l'esigenza di contenerne i costi. Essa comprende sia un'analisi documentale sia una verifica ispettiva presso il soggetto richiedente. Nel corso dell'analisi documentale il verificatore procede ad un dettagliato esame di conformita' ai documenti di riferimento della documentazione predisposta dal soggetto richiedente. Il soggetto richiedente viene informato delle eventuali carenze riscontrate e provvede alla necessaria correzione o integrazione. Nel corso della verifica ispettiva, il soggetto richiedente deve dare evidenza o assicurare che: a) le non conformita' rilevate nell'analisi documentale siano state rimosse; b) tutte le registrazioni relative ai dati di inventario siano messe a disposizione del verificatore; c) il modello software utilizzato per lo studio di impronta ambientale sia messo a disposizione del verificatore; d) siano messe in atto le misure necessarie affinche' il Verificatore possa eseguire le verifiche in tutta sicurezza, in modo da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni della legislazione vigente. In particolare per lo Studio di Valutazione di Impronta Ambientale, il verificatore deve verificare la tracciabilita' e validita' delle informazioni e dei dati, sia i primari del soggetto richiedente o dei suoi fornitori, sia gli altri dati secondari usati nello studio. Per questo compito e' necessario un controllo con fatture, bollette e altra documentazione commerciale e, per i dati piu' rilevanti, controllare sul sito durante la verifica ispettiva. Il Verificatore deve inoltre esaminare, accedendo anche al modello software utilizzato per lo studio, che: a) nello studio le unita' di processo sono definite come specificato nella RCP di riferimento; b) la fonte dei dati di ingresso ed uscita (riferimenti bibliografici, banche dati, ecc.) usati per le unita' di processo sono almeno della qualita' richiesta dalla RCP applicabile; c) le informazioni rilevanti sono documentate per ciascuna unita' di processo, e sono consistenti e comprensibili tali da rendere possibile una valutazione indipendente della rilevanza dei dati in accordo con la RCP applicabile. Se nello studio sono stati usati dati secondari gia' verificati secondo le regole PEF, questi non devono essere ulteriormente verificati per gli aspetti di consistenza metodologica, completezza e incertezza. Comunque l'appropriatezza dell'uso di questi dati nello specifico prodotto necessita di essere verificata, comprendendo la rappresentativita' temporale, geografica e tecnologica. Nel verificare i risultati di inventario il verificatore deve usare semplici controlli sulle unita' di processo o moduli di informazione utilizzati, controllando che siano effettivamente rispondenti alle fonti di dati originali. Il verificatore deve effettuare questi controlli in particolare sui processi unitari piu' rilevanti, definiti sulla base del loro effettivo contributo sulle categorie di impatto selezionate quali rilevanti nella RCP. Il verificatore verifica inoltre che i risultati di impact assessment sono stati correttamente calcolati sulla base dei risultati di inventario e dei metodi raccomandati di caratterizzazione, normalizzazione e pesatura. Il soggetto richiedente viene informato delle eventuali carenze riscontrate e provvede alla necessaria correzione o integrazione. Il verificatore convalida la documentazione di cui all'allegato II, punto 1 - numero 2) e rilascia l'attestato di conformita' ai requisiti del presente regolamento, cosi' come previsto all'art. 6. In relazione ai requisiti di competenza dei verificatori, la verifica indipendente potra' essere effettuata da enti indipendenti accreditati presso l'unico organismo nazionale italiano autorizzato. Nel corso delle verifiche successive alla prima, il verificatore, oltre al mantenimento dei requisiti richiesti, valuta in particolare: a) l'aggiornamento dello Studio di Valutazione di Impronta Ambientale e della DIAP; b) la conformita' ai contenuti della RCP di riferimento; c) ove applicabile, l'attuazione delle eventuali azioni e la realizzazione degli interventi previsti volti a perseguire gli obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.