IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, recante «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto  il  regio  decreto  31  agosto  1933,   n.   1592,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione  superiore»
ed in particolare gli articoli 172 e seguenti; 
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino  della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a   norma
dell'articolo  1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421»  ed   in
particolare l'articolo 6; 
  Visto il decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  recante
«Attuazione  della  direttiva  93/16/CEE   in   materia   di   libera
circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro
diplomi, certificati ed altri  titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'articolo 57, comma  1,
lettera a); 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone  a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e  Romania»  ed  in
particolare  l'articolo  33  concernente  la  formazione  dei  medici
chirurghi; 
  Visto il decreto  legislativo  28  gennaio  2016,  n.  15,  recante
«Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento  (UE)
n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI")»; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre
1957 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
2 novembre 1957, n. 271, recante «Approvazione del regolamento  sugli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, del  15  ottobre  1999,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del  28  ottobre  1999,  n.  254,  concernente  i
compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,  concernente
«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 gennaio  2001,  n.  18,  recante  «Determinazione  delle
classi delle lauree specialistiche» ed in particolare la Classe  46/S
Medicina e Chirurgia; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  19  ottobre  2001,  n.  445,   recante   «Regolamento
concernente gli esami di Stato di  abilitazione  all'esercizio  della
professione di medico-chirurgo. Modifica al  decreto  ministeriale  9
settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del  9  luglio
2007, recante la «Determinazione delle Classi di  laurea  magistrale»
ed in particolare la Classe LM-41 Medicina e Chirurgia; 
  Visto il parere della  Conferenza  dei  Rettori  delle  Universita'
italiane (CRUI) reso in data 21 giugno 2017; 
  Visto  il  parere  del  Consiglio  Universitario  Nazionale   (CUN)
espresso nell'adunanza dell'8 novembre 2017; 
  Ritenuto di non accogliere il suddetto parere del  CUN  per  quanto
riguarda la durata della Commissione giudicatrice di cui all'articolo
5, in quanto si tratta di Commissione per le sessioni  annuali  degli
esami di Stato; 
  Visto il  parere  del  Consiglio  nazionale  studenti  universitari
(CNSU) espresso nelle adunanze del 21 e del 22 dicembre 2017; 
  Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui ai pareri del CNSU e
della FNOMCeO di portare a quattro le sessioni  di  esame  di  Stato,
considerato congruo l'aumento delle relative sessioni annuali, da due
a tre, rispetto a quanto previsto  dal  decreto  del  Ministro  della
pubblica istruzione 9 settembre 1957  per  gli  esami  di  Stato  per
l'esercizio delle professioni; 
  Visto il parere del Ministero della salute reso in data 11  gennaio
2018; 
  Visto il parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) pervenuto in data 15  gennaio
2018; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2018; 
  Vista la nota del 24 aprile 2018, prot. n. 1879, con la quale viene
data la comunicazione alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Esame di Stato per l'abilitazione 
 
  1.  All'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione  di  medico-chirurgo  sono  ammessi  coloro   che   hanno
conseguito la  laurea  magistrale  afferente  alla  classe  LM/41  in
Medicina e Chirurgia a norma  del  decreto  ministeriale  22  ottobre
2004, n. 270 o la laurea specialistica afferente alla classe 46/S  in
Medicina e Chirurgia a norma  del  decreto  ministeriale  3  novembre
1999, n. 509 del 1999 o il diploma di laurea in Medicina e  Chirurgia
ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui al  predetto
decreto ministeriale n. 509 del 1999. 
  2. Alla prova dell'esame di Stato per l'abilitazione  all'esercizio
della professione di  medico-chirurgo,  di  cui  all'articolo  4,  si
accede previo superamento del  tirocinio  pratico-valutativo  di  cui
all'articolo 3, che e' espletato durante i corsi di studio di cui  al
comma 1. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta l'art. 17, commi 3 e  4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
              - Si  riportano  gli  articoli  172  e  seguenti  della
          rubrica «Esami» del regio decreto 31 agosto 1933, n.  1592,
          recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
          sull'istruzione  superiore»,  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1933, n. 283: 
              «Art. 172. - Le lauree  e  i  diplomi  conferiti  dalle
          Universita' e dagli Istituti superiori hanno esclusivamente
          valore di qualifiche accademiche. 
              L'abilitazione all'esercizio professionale e' conferita
          in seguito ad esami di Stato,  cui  sono  ammessi  soltanto
          coloro che: 
                a) abbiano conseguito presso Universita'  o  Istituti
          superiori la laurea o il diploma corrispondente; 
                b)  abbiano  superato,  nel  corso  degli  studi  pel
          conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle
          discipline che sono determinate per regolamento. 
              Art. 173. - La tabella  L  annessa  al  presente  testo
          unico determina le professioni per esercitare le  quali  e'
          necessario aver superato l'esame di Stato, e  le  lauree  o
          diplomi che si richiedono per esservi ammessi. 
              L'efficacia  delle  altre  lauree  o  diplomi,  che  le
          Universita' e gli Istituti superiori potranno conferire,  a
          norma  dell'art.  167,   agli   effetti   della   eventuale
          ammissione  agli  esami   di   Stato   per   l'abilitazione
          all'esercizio di ciascuna delle  professioni  di  cui  alla
          predetta tabella,  sara'  determinata  successivamente  per
          decreto Reale. 
              Nessuno  puo'  essere  iscritto  negli  albi   per   lo
          esercizio professionale se non abbia superato il rispettivo
          esame di Stato. 
              Art. 174. - I programmi dei singoli esami di Stato sono
          determinati per regolamento, udito il  Consiglio  superiore
          dell'educazione  nazionale  e  su  proposta   di   apposite
          Commissioni nominate dal Ministro. 
              Sono altresi'  determinate  dal  regolamento  tutte  le
          norme concernenti le sedi e lo svolgimento degli esami. 
              Art. 175. - Le Commissioni giudicatrici sono, ogni anno
          accademico, nominate dal Ministro per ciascuna sede  e  per
          ciascuna  professione.  Sono  in  maggioranza  composte  di
          professori di ruolo appartenenti ad Universita' o  Istituti
          superiori  e,  secondo  le  professioni  cui  i   candidati
          aspirano, di magistrati o  funzionari  di  alto  grado,  di
          persone di riconosciuta competenza nel rispettivo  ramo  di
          studi  o  che  abbiano  dato  prova  di  notevole   perizia
          nell'esercizio professionale. 
              Ai componenti le Commissioni e' corrisposto, dal giorno
          precedente  l'inizio  degli  esami  a  quello  seguente  la
          chiusura  della  sessione,  un  compenso  di  lire  25   se
          appartenenti all'Amministrazione dello Stato, e di lire  50
          se estranei alla Amministrazione stessa, per ogni giorno di
          effettiva partecipazione ai lavori. 
              Oltre tale compenso sono corrisposti ai componenti, che
          non  risiedono  nel  luogo  ove  si  tengono  le  adunanze,
          l'indennita' di missione e il rimborso delle spese a  norma
          del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395,  e  successive
          modificazioni. Agli estranei all'Amministrazione  competono
          le indennita' stabilite per gli impiegati del grado 6°. 
              Le  indennita'  e  compensi   previsti   dal   presente
          articolo, escluso il rimborso delle spese di viaggio,  sono
          soggetti  alla  riduzione  del  12%,  ai  sensi  del  regio
          decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. 
              Art. 176. - La tassa di ammissione all'esame  di  Stato
          per  l'abilitazione   a   qualsiasi   ramo   di   esercizio
          professionale e' stabilita in lire duecento. 
              Oltre alla tassa di ammissione, i candidati agli  esami
          di  abilitazione  all'esercizio  di  tutte  le  professioni
          debbono versare direttamente alla cassa dell'Universita'  o
          Istituto superiore, presso cui sostengono gli esami stessi,
          un contributo di lire cento, che e' devoluto al rimborso di
          spese  per  consumo  di  materiali,  uso   di   istrumenti,
          fornitura di cancelleria. 
              Coloro che, essendo stati  riprovati,  si  ripresentino
          all'esame sono tenuti a pagare nuovamente la  tassa  ed  il
          contributo. 
              Non e' consentita la dispensa dal pagamento della tassa
          di  ammissione  agli  esami  di  Stato   e   del   relativo
          contributo. 
              Art. 177. -  Nel  Bollettino  ufficiale  del  Ministero
          dell'educazione nazionale viene ogni  anno  pubblicata  una
          statistica relativa all'esito degli  esami  di  Stato,  con
          l'elenco delle facolta' e scuole che negli esami dei propri
          laureati e diplomati hanno dato migliori risultati. 
              (Omissis).». 
              - La legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami  di
          Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21  dicembre  1956,  n.
          321. 
              - Si  riporta  l'art.  6  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino  della  disciplina
          in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          30 dicembre 1992, n. 305, S.O.: 
              «Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario  nazionale  ed
          Universita'). - 1. 
              2. Per soddisfare le specifiche esigenze  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  connesse   alla   formazione   degli
          specializzandi e  all'accesso  ai  ruoli  dirigenziali  del
          Servizio sanitario nazionale, le universita' e  le  regioni
          stipulano specifici protocolli di intesa  per  disciplinare
          le modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti  in
          attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
          accordi tra le  universita',  le  aziende  ospedaliere,  le
          unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura  a
          carattere  scientifico  e  gli   istituti   zooprofilattici
          sperimentali.  Ferma  restando  la  disciplina  di  cui  al
          decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione
          specialistica, nelle scuole  di  specializzazione  attivate
          presso le predette  strutture  sanitarie  in  possesso  dei
          requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto
          legislativo  n.  257/1991,  la  titolarita'  dei  corsi  di
          insegnamento    previsti     dall'ordinamento     didattico
          universitario e'  affidata  ai  dirigenti  delle  strutture
          presso  le  quali  si  svolge  la  formazione  stessa,   in
          conformita' ai protocolli d'intesa di cui al  comma  1.  Ai
          fini della programmazione del numero degli  specialisti  da
          formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del
          decreto legislativo 8 agosto 1991, n.  257,  tenendo  anche
          conto  delle   esigenze   conseguenti   alle   disposizioni
          sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente
          decreto. Il diploma di specializzazione  conseguito  presso
          le predette scuole e'  rilasciato  a  firma  del  direttore
          della scuola e  del  rettore  dell'universita'  competente.
          Sulla base delle esigenze di formazione  e  di  prestazioni
          rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalita'
          per l'istituzione dei  corsi  di  specializzazione  possono
          essere previste per  i  presidi  ospedalieri  delle  unita'
          sanitarie locali, le cui strutture siano  in  possesso  dei
          requisiti di idoneita' previsti  dall'art.  7  del  decreto
          legislativo 8 agosto 1991, n. 257. 
              3. A norma dell'art. 1,  lettera  o),  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario
          infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene  in
          sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio
          sanitario nazionale e istituzioni  private  accreditate.  I
          requisiti di idoneita' e l'accreditamento  delle  strutture
          sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa  con  il
          Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua
          con proprio decreto le figure professionali da formare ed i
          relativi profili.  Il  relativo  ordinamento  didattico  e'
          definito, ai sensi dell'art.  9  della  legge  19  novembre
          1990, n. 341, con decreto del Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto
          con il  Ministro  della  sanita'.  Per  tali  finalita'  le
          regioni e le universita' attivano  appositi  protocolli  di
          intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della
          legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarita' dei corsi di
          insegnamento    previsti     dall'ordinamento     didattico
          universitario e' affidata di norma a  personale  del  ruolo
          sanitario dipendente dalle strutture  presso  le  quali  si
          svolge la formazione  stessa,  in  possesso  dei  requisiti
          previsti. I rapporti in attuazione  delle  predette  intese
          sono regolati con appositi accordi tra le  universita',  le
          aziende  ospedaliere,  le  unita'  sanitarie   locali,   le
          istituzioni pubbliche e private accreditate e gli  istituti
          di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico.  I  diplomi
          conseguiti sono rilasciati a  firma  del  responsabile  del
          corso e del rettore  dell'universita'  competente.  L'esame
          finale, che consiste in una prova scritta ed in  una  prova
          pratica,   abilita   all'esercizio   professionale.   Nelle
          commissioni  di  esame  e'  assicurata   la   presenza   di
          rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I
          corsi  di  studio  relativi   alle   figure   professionali
          individuate ai sensi del presente articolo e  previsti  dal
          precedente ordinamento che non siano  stati  riordinati  ai
          sensi del citato art. 9 della legge 19  novembre  1990,  n.
          341, sono soppressi entro  due  anni  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento  degli
          studi agli studenti che  si  iscrivono  entro  il  predetto
          termine al primo anno di corso. A decorrere dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso  alle
          scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente  ordinamento
          e' in ogni caso richiesto il  possesso  di  un  diploma  di
          scuola secondaria superiore  di  secondo  grado  di  durata
          quinquennale. Alle scuole  ed  ai  corsi  disciplinati  dal
          precedente ordinamento e per il predetto periodo  temporale
          possono accedere gli  aspiranti  che  abbiano  superato  il
          primo biennio di scuola secondaria superiore  per  i  posti
          che non dovessero essere coperti dai soggetti  in  possesso
          del diploma  di  scuola  secondaria  superiore  di  secondo
          grado. 
              4. In caso di mancata stipula dei protocolli di  intesa
          di cui al presente articolo, entro centoventi giorni  dalla
          costituzione delle nuove unita' sanitarie  locali  e  delle
          aziende  ospedaliere,  previa  diffida,  gli  accordi  sono
          approvati dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  su
          proposta dei Ministri della sanita'  e  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica. 
              5.  Nelle  strutture  delle  facolta'  di  medicina   e
          chirurgia il personale laureato medico  ed  odontoiatra  di
          ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area
          tecnico-scientifica  e  socio-sanitaria,  svolge  anche  le
          funzioni assistenziali.  In  tal  senso  e'  modificato  il
          contenuto delle attribuzioni dei profili del  collaboratore
          e del funzionario tecnico socio-sanitario in  possesso  del
          diploma  di  laurea  in  medicina   e   chirurgia   ed   in
          odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere
          nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia  ed
          in odontoiatria.». 
              - Il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,
          recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di
          libera   circolazione   dei   medici   e    di    reciproco
          riconoscimento  dei  loro  diplomi,  certificati  ed  altri
          titoli e delle direttive  97/50/CE,  98/21/CE,  98/63/CE  e
          99/46/CE  che  modificano  la  direttiva   93/16/CEE»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23  ottobre  1999,  n.
          250, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 57, comma 1, lettera a)
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
              «Art. 57  (Pari  opportunita')  (Art.  61  del  decreto
          legislativo n. 29 del 1993, come  sostituito  dall'art.  29
          del decreto legislativo n. 546  del  1993,  successivamente
          modificato  prima  dall'art.  43,  comma  8   del   decreto
          legislativo n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17  del  decreto
          legislativo  n.  387  del  1998).   -   1.   Le   pubbliche
          amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra
          uomini e donne per l'accesso al lavoro  ed  il  trattamento
          sul lavoro: 
                a)   riservano    alle    donne,    salva    motivata
          impossibilita', almeno un terzo  dei  posti  di  componente
          delle commissioni di concorso, fermo restando il  principio
          di cui all' art. 35,  comma  3,  lettera  e);  in  caso  di
          quoziente   frazionario   si   procede   all'arrotondamento
          all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia  pari  o
          superiore a 0,5 e all'unita'  inferiore  qualora  la  cifra
          decimale sia inferiore a 0,5; 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  l'art.  33  del  decreto  legislativo  9
          novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali,  nonche'  della  direttiva  2006/100/CE  che
          adegua  determinate  direttive  sulla  libera  circolazione
          delle  persone  a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria   e
          Romania», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  Pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.: 
              «Art.  33  (Formazione  dei  medici  chirurghi).  -  1.
          L'ammissione  alla  formazione  di   medico   chirurgo   e'
          subordinata al possesso del diploma  di  scuola  secondaria
          superiore,  che  dia  accesso,   per   tali   studi,   alle
          universita'. 
              2.  La  formazione  di   medico   chirurgo   garantisce
          l'acquisizione da  parte  dell'interessato  delle  seguenti
          conoscenze e competenze: 
                a) adeguate conoscenze delle scienze sulle  quali  si
          fonda l'arte medica, nonche'  una  buona  comprensione  dei
          metodi  scientifici,  compresi  i  principi  relativi  alla
          misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti
          stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati; 
                b)  adeguate  conoscenze   della   struttura,   delle
          funzioni e del comportamento degli esseri umani,  in  buona
          salute e malati, nonche' dei rapporti tra l'ambiente fisico
          e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute; 
                c)  adeguate  conoscenze   dei   problemi   e   delle
          metodologie  cliniche  atte  a  sviluppare  una  concezione
          coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei
          tre  aspetti  della  medicina:  prevenzione,   diagnosi   e
          terapia, nonche' della riproduzione umana; 
                d)  adeguata  esperienza  clinica   acquisita   sotto
          opportuno controllo in ospedale. 
              3. La  formazione  di  cui  al  comma  1  comprende  un
          percorso formativo di  durata  minima  di  cinque  anni  di
          studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta
          anche in crediti ECTS equivalenti,  consistenti  in  almeno
          5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite  in
          una universita' o sotto il  controllo  di  una  universita'
          (103). 
              4. Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del
          1° gennaio 1972, la formazione  di  cui  al  comma  2  puo'
          comportare una formazione pratica a  livello  universitario
          di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle
          autorita' competenti. 
              5. Fermo restando il  principio  dell'invarianza  della
          spesa,  la  formazione  continua,  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 19 giugno 1999, n. 229, assicura la  formazione
          professionale e l'aggiornamento permanente  di  coloro  che
          hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della  vita
          professionale.». 
              - Il  decreto  legislativo  28  gennaio  2016,  n.  15,
          recante  «Attuazione   della   direttiva   2013/55/UE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica  della
          direttiva  2005/36/CE,  relativa  al  riconoscimento  delle
          qualifiche  professionali  e  del   regolamento   (UE)   n.
          1024/2012,  relativo   alla   cooperazione   amministrativa
          attraverso il sistema di informazione del  mercato  interno
          ("Regolamento  IMI")",   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 febbraio 2016, n. 32. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,
          concernente   «Regolamento   recante   norme    concernenti
          l'autonomia didattica degli atenei»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001,  n.  445,
          recante «Regolamento concernente  gli  esami  di  Stato  di
          abilitazione    all'esercizio    della    professione    di
          medico-chirurgo.  Modifica  al   decreto   ministeriale   9
          settembre   1957,    e    successive    modificazioni    ed
          integrazioni», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          dicembre 2001, n. 299. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,
          recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
          l'autonomia didattica degli atenei, approvato  con  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - La pubblicazione in Gazzetta  Ufficiale  del  decreto
          ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,  e'  riportata  nelle
          note alle premesse. 
              - La pubblicazione in Gazzetta  Ufficiale  del  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,  e'  riportata  nelle
          note alle premesse.