IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  codice
dei contratti pubblici, come  modificato  ed  integrato  dal  decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Visto l'articolo 22, comma 2, del predetto  codice  che  stabilisce
che con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
il Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione
ai nuovi interventi avviati dopo la data di  entrata  in  vigore  del
medesimo decreto, sono fissati i criteri per  l'individuazione  delle
opere  di  cui  al  comma  1,  distinte  per   tipologia   e   soglie
dimensionali, per le quali e' obbligatorio il ricorso alla  procedura
di dibattito pubblico, e  sono  altresi'  definiti  le  modalita'  di
svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura; 
  Considerato che il richiamato articolo 22, comma 2, prevede che con
il  medesimo  decreto  sono,  altresi',  stabilite  le  modalita'  di
monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico e
che a tal fine e' istituita,  senza  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti,  con  il  compito   di   raccogliere   e   pubblicare
informazioni  sui  dibattiti  pubblici  in  corso  di  svolgimento  o
conclusi  e  di  proporre  raccomandazioni  per  lo  svolgimento  del
dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, ed in particolare l'articolo 23; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  228,  recante
attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d),  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196,  in  materia  di  valutazione  degli
investimenti  relativi  ad  opere  pubbliche,   ed   in   particolare
l'articolo 8; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nelle
sedute del 14 dicembre 2017 e del 21 dicembre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso  dalla  Commissione
speciale, nell'adunanza del 7 febbraio 2018; 
  Acquisito il parere della competente commissione della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  la  competente  commissione  del   Senato   della
Repubblica non ha espresso parere nel termine prescritto; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. I progetti di fattibilita', ovvero i documenti  di  fattibilita'
delle alternative progettuali delle opere, di cui all'Allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto,  sono  sottoposti,
nei casi individuati dal presente decreto, a dibattito pubblico. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  reca:
          «Codice dei contratti pubblici». 
              - Il decreto legislativo 19 aprile 2017, n.  56,  reca:
          «Disposizioni   integrative   e   correttive   al   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50». 
              - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2, del citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori
          di interessi e dibattito pubblico). - (Omissis). 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, adottato entro un anno dalla data di  entrata  in
          vigore del presente codice, su proposta del Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
          delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione  ai
          nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in  vigore
          del  medesimo  decreto,  sono   fissati   i   criteri   per
          l'individuazione delle opere di cui al  comma  1,  distinte
          per tipologia  e  soglie  dimensionali,  per  le  quali  e'
          obbligatorio  il  ricorso  alla  procedura   di   dibattito
          pubblico,  e  sono  altresi'  definiti  le   modalita'   di
          svolgimento e il  termine  di  conclusione  della  medesima
          procedura. Con il medesimo decreto sono altresi'  stabilite
          le    modalita'    di    monitoraggio     sull'applicazione
          dell'istituto  del  dibattito  pubblico.  A  tal  fine   e'
          istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una
          commissione presso il Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti, con  il  compito  di  raccogliere  e  pubblicare
          informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento
          o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento
          del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata.
          Per la partecipazione alle attivita' della commissione  non
          sono dovuti compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o
          rimborsi di spese comunque denominati. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  23  del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale): 
              «Art.  23  (Presentazione   dell'istanza,   avvio   del
          procedimento di VIA e pubblicazione degli atti).  -  1.  Il
          proponente   presenta   l'istanza   di   VIA   trasmettendo
          all'autorita' competente in formato elettronico: 
                a) gli elaborati progettuali di cui all'art. 5, comma
          1, lettera g); 
                b) lo studio di impatto ambientale; 
                c) la sintesi non tecnica; 
                d)   le   informazioni   sugli   eventuali    impatti
          transfrontalieri del progetto ai sensi dell'art. 32; 
                e) l'avviso al pubblico,  con  i  contenuti  indicati
          all'art. 24, comma 2; 
                f) copia della ricevuta  di  avvenuto  pagamento  del
          contributo di cui all'art. 33; 
                g) i risultati della procedura di dibattito  pubblico
          eventualmente svolta ai  sensi  dell'art.  22  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              2. Per i progetti di cui al punto 1)  dell'allegato  II
          alla  presente  parte  e  per  i  progetti  riguardanti  le
          centrali termiche  e  altri  impianti  di  combustione  con
          potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2)  del
          medesimo allegato II, il proponente trasmette,  oltre  alla
          documentazione  di  cui  alle  lettere  da  a)  a  e),   la
          valutazione di impatto sanitario predisposta in conformita'
          alle linee guida adottate con decreto  del  Ministro  della
          salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanita'. 
              3.   Entro   quindici   giorni   dalla    presentazione
          dell'istanza di  VIA  l'autorita'  competente  verifica  la
          completezza  della  documentazione,  l'eventuale  ricorrere
          della fattispecie di cui  all'art.  32,  comma  1,  nonche'
          l'avvenuto  pagamento  del  contributo  dovuto   ai   sensi
          dell'art. 33. Qualora la documentazione risulti incompleta,
          l'autorita'   competente   richiede   al   proponente    la
          documentazione   integrativa,   assegnando    un    termine
          perentorio per la  presentazione  non  superiore  a  trenta
          giorni. Qualora entro il termine  assegnato  il  proponente
          non depositi la documentazione integrativa, ovvero  qualora
          all'esito  della  verifica,   da   effettuarsi   da   parte
          dell'autorita' competente nel termine di  quindici  giorni,
          la documentazione risulti ancora incompleta,  l'istanza  si
          intende  ritirata  ed  e'   fatto   obbligo   all'autorita'
          competente di procedere all'archiviazione. 
              4.  La  documentazione   di   cui   al   comma   1   e'
          immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita'
          tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali
          informazioni  industriali  o   commerciali   indicate   dal
          proponente,  in  conformita'  a   quanto   previsto   dalla
          disciplina  sull'accesso  del   pubblico   all'informazione
          ambientale,  nel   sito   web   dell'autorita'   competente
          all'esito delle verifiche di cui al  comma  3.  L'autorita'
          competente comunica contestualmente per  via  telematica  a
          tutte le Amministrazioni e a tutti  gli  enti  territoriali
          potenzialmente  interessati  e   comunque   competenti   ad
          esprimersi sulla  realizzazione  del  progetto,  l'avvenuta
          pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. La
          medesima comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad
          altro Stato ai sensi dell'art. 32, comma 1.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (Attuazione  dell'art.
          30, comma 9, lettere  a),  b),  c)  e  d)  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  in  materia  di  valutazione  degli
          investimenti relativi ad opere pubbliche): 
              «Art. 8 (Linee guida standardizzate per la  valutazione
          degli investimenti). - 1. I Ministeri  predispongono  linee
          guida  per  la  valutazione  degli  investimenti  in  opere
          pubbliche nei settori di  propria  competenza,  finalizzate
          alla redazione del Documento. 
              2.  Le  linee  guida  definiscono,  in  particolare,  i
          criteri e le procedure per la valutazione ex  ante  di  cui
          agli articoli 3 e 4, per la selezione degli  interventi  da
          includere  nel  Documento  di  cui  all'art.  5,   per   la
          valutazione  ex  post  di  cui  all'art.   6   e   per   il
          coinvolgimento degli Organismi  di  cui  all'art.  7  nelle
          predette attivita'. 
              3. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, al fine di garantire  la  predisposizione
          da parte dei Ministeri di linee  guida  standardizzate,  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  definisce,  con
          proprio decreto, un modello di riferimento per la redazione
          da parte dei  Ministeri  delle  linee  guida.  Il  medesimo
          decreto prevede altresi' uno schema-tipo di  Documento,  il
          cui rispetto  e'  condizione  necessaria  per  la  relativa
          iscrizione all'ordine del giorno del CIPE. 
              4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui  al  comma
          3, i Ministeri adottano le linee guida e le trasmettono  al
          CIPE per la relativa presa d'atto.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».