IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la necessita' di garantire misure  urgenti  a  sostegno
della popolazione colpita dall'evento del crollo  di  un  tratto  del
viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune  di  Genova,  noto
come ponte Morandi, avvenuto nella  mattinata  del  14  agosto  2018,
nonche'  per  le  attivita'  di  demolizione  del   viadotto   e   di
realizzazione  di  infrastrutture   necessarie   ad   assicurare   la
viabilita' nel Comune di Genova e nelle relative  aree  portuali,  in
termini  di  continuita'  rispetto  alle  iniziative  intraprese  dal
Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018; 
  Considerato  che  l'evento  del  crollo  del  tratto  del  viadotto
Polcevera   dell'autostrada   A10   ha   provocato,   tra    l'altro,
l'evacuazione di nuclei familiari  dalle  proprie  abitazioni,  gravi
danneggiamenti alle infrastrutture stradali  e  ferroviarie  tali  da
prefigurare il collasso del sistema trasportistico  della  citta'  di
Genova e  della  Regione  Liguria  e  conseguentemente  dei  traffici
portuali,  la  forzata  interruzione  delle  attivita'  economiche  e
produttive che avevano sede nelle zone colpite dall'evento; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di intraprendere
ogni  occorrente  iniziativa  volta  al  ripristino   delle   normali
condizioni di vita della popolazione colpita dall'evento, assicurando
idonei  interventi  di  natura  fiscale,   anche   finalizzati   alla
concessione  di  contributi  per  la  ricostruzione  degli   immobili
distrutti o danneggiati a seguito dell'evento, nonche' il  ripristino
della funzionalita' dei servizi pubblici e  delle  infrastrutture  di
rete, accelerando e semplificando le procedure per  l'affidamento  di
lavori, forniture e servizi in relazione alle esigenze  del  contesto
emergenziale che impongono il ricorso a poteri straordinari in deroga
alla normativa vigente; 
  Considerata la necessita' di disporre  interventi  urgenti  per  la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza  alla  popolazione  e  la
ripresa economica nei territori dei  Comuni  di  Casamicciola  Terme,
Forio, Lacco Ameno dell'Isola  di  Ischia  interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017; 
  Considerata la necessita' di disporre misure urgenti per  garantire
la continuita' ed efficacia dell'attivita' mirata alla  ricostruzione
nelle  zone  dell'Italia  centrale  colpite  dagli   eventi   sismici
verificatisi negli anni 2016 e 2017; 
  Considerata l'urgenza di superare situazioni  di  criticita'  nella
gestione dei fanghi di depurazione; 
  Ritenuto  necessario  costituire  anche  uno   specifico   archivio
informatico per monitorare, tra l'altro, lo stato di conservazione  e
manutenzione delle opere pubbliche nazionali  e  dei  beni  culturali
immobili; 
  Ritenuto necessario ed urgente operare il monitoraggio dinamico  di
quelle  infrastrutture  stradali  e   autostradali   che   presentano
condizioni di criticita', mediante  l'utilizzo  di  apparati  per  il
controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza  nonche'
dettare  specifiche  disposizioni  riguardanti  la  sicurezza   delle
infrastrutture stradali e le competenze dell'Autorita' di regolazione
dei trasporti; 
  Ritenuta l'urgenza di promuovere la realizzazione di interventi  di
messa in sicurezza degli edifici scolastici; 
  Ritenuto necessario stabilire misure  urgenti  per  il  trattamento
straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi e per
la continuita' aziendale di imprese in difficolta'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 13 settembre 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri dello sviluppo economico e  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
turismo,  della  salute,  per  i  beni  e  le  attivita'   culturali,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Commissario straordinario per la ricostruzione 
 
  1. In conseguenza del crollo di un tratto  del  viadotto  Polcevera
dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come  ponte  Morandi,
avvenuto  il  14  agosto  2018,  di  seguito  «evento»,  al  fine  di
garantire, in via d'urgenza, le  attivita'  per  la  demolizione,  la
rimozione,  lo  smaltimento  e  il  conferimento  in  discarica   dei
materiali di risulta, nonche' per la progettazione,  l'affidamento  e
la ricostruzione dell'infrastruttura e  il  ripristino  del  connesso
sistema  viario,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e sentito  il  Presidente  della  Regione
Liguria,  e'   nominato   un   Commissario   straordinario   per   la
ricostruzione,  di  seguito  Commissario  straordinario.  La   durata
dell'incarico del Commissario straordinario e' di dodici mesi e  puo'
essere prorogata o rinnovata per non oltre un  triennio  dalla  prima
nomina. 
  2.  Al  Commissario  straordinario  e'  attribuito   un   compenso,
determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in  misura  non
superiore al doppio di quella indicata all'articolo 15, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111.  Per  l'esercizio  dei  compiti
assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze,  costituita  con  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  composta   da   un
contingente massimo di personale pari  a  venti  unita',  di  cui  19
unita' di personale  non  dirigenziale  e  una  unita'  di  personale
dirigenziale  di  livello  non  generale,  dipendenti  di   pubbliche
amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con
questi ultimi, in  possesso  delle  competenze  e  dei  requisiti  di
professionalita'  richiesti   dal   Commissario   straordinario   per
l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione  del  personale
docente  educativo  e   amministrativo   tecnico   ausiliario   delle
istituzioni  scolastiche.  Detto  personale  e'   posto,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e
il  trattamento  economico   fondamentale   dell'amministrazione   di
appartenenza.  Al  personale  non  dirigenziale  della  struttura  e'
riconosciuto  il  trattamento  economico  accessorio,  ivi   compresa
l'indennita' di amministrazione, del personale non  dirigenziale  del
comparto della Presidenza del Consiglio dei  ministri.  Al  dirigente
della struttura e'  riconosciuta  la  retribuzione  di  posizione  in
misura  equivalente  ai  valori  economici  massimi   attribuiti   ai
dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio  dei
ministri, nonche' un'indennita'  sostitutiva  della  retribuzione  di
risultato,   determinata   con    provvedimento    del    Commissario
straordinario, di  importo  non  superiore  al  50  per  cento  della
retribuzione di posizione. Il Commissario  straordinario  provvede  a
rimborsare alle amministrazioni di appartenenza l'onere  relativo  al
trattamento  fondamentale,  restando   a   carico   esclusivo   della
contabilita' speciale intestata al Commissario gli oneri relativi  al
trattamento economico accessorio. Agli oneri di cui al presente comma
e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle  risorse
disponibili nella contabilita' speciale di cui al comma 8. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi  oneri  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 45. 
  3. Per le attivita' urgenti di progettazione degli interventi,  per
le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione
dei lavori e  di  collaudo,  nonche'  per  ogni  altra  attivita'  di
carattere   tecnico-amministrativo   connessa   alla   progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e  forniture,  il
Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,  anche  in  qualita'  di
soggetti  attuatori,  previa  intesa  con   gli   enti   territoriali
interessati, delle strutture e degli uffici  della  Regione  Liguria,
degli uffici tecnici e  amministrativi  del  Comune  di  Genova,  dei
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di  ANAS  s.p.a.,
delle Autorita' di  distretto,  nonche',  mediante  convenzione,  dei
concessionari di servizi pubblici e delle societa'  a  partecipazione
pubblica o a controllo pubblico. 
  4.  Il  Commissario  straordinario  puo'  nominare,   con   proprio
provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unita', fino a due
sub-commissari,  il  cui  compenso  e'  determinato  in  misura   non
superiore  a  quella  indicata  all'articolo   15,   comma   3,   del
decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata
massima di 12 mesi e puo' essere rinnovato. La struttura  cessa  alla
scadenza dell'incarico del Commissario. 
  5.  Per  la  demolizione,  la  rimozione,  lo  smaltimento   e   il
conferimento in discarica dei materiali di risulta,  nonche'  per  la
progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e
il  ripristino  del   connesso   sistema   viario,   il   Commissario
straordinario  opera  in  deroga  ad  ogni  disposizione   di   legge
extrapenale,  fatto  salvo  il  rispetto  dei  vincoli   inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di
urgenza  e  per  le  espropriazioni   delle   aree   occorrenti   per
l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario
straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla  redazione
dello stato di consistenza e del verbale di  immissione  in  possesso
dei suoli anche con la sola  presenza  di  due  rappresentanti  della
Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo  da  ogni
altro adempimento. Anche nelle more di tali attivita', il Commissario
straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle  aree
da adibire a cantiere delle imprese chiamate a svolgere le  attivita'
di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi  da  far
valere in separata sede e comunque senza  che  cio'  possa  ritardare
l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi. 
  6. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento,
tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza
e  funzionalita'  dell'infrastruttura  concessa  ovvero   in   quanto
responsabile dell'evento, a far fronte alle  spese  di  ricostruzione
dell'infrastruttura e di  ripristino  del  connesso  sistema  viario,
entro trenta giorni dalla richiesta  del  Commissario  straordinario,
versa sulla  contabilita'  speciale  di  cui  al  comma  8  le  somme
necessarie al predetto ripristino ed alle altre attivita' connesse di
cui  al  comma  5,  nell'importo  provvisoriamente  determinato   dal
Commissario   medesimo   salvo   conguagli,    impregiudicato    ogni
accertamento sulla responsabilita' dell'evento e sul titolo  in  base
al  quale  sia  tenuto  a  sostenere  i  costi  di  ripristino  della
viabilita'. In caso di omesso versamento nel termine, il  Commissario
straordinario puo' individuare, omessa ogni formalita' non essenziale
alla valutazione  delle  manifestazioni  di  disponibilita'  comunque
pervenute, un soggetto pubblico  o  privato  che  anticipi  le  somme
necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a  fronte  della
cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello  Stato
nei confronti  del  concessionario  alla  data  dell'evento,  potendo
remunerare tale anticipazione ad  un  tasso  annuo  non  superiore  a
quello di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di  tre
punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attivita' del
Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da  parte  del
Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione del  meccanismo
di anticipazione e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro  annui
dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente comma, si
provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno  degli  anni
dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;  ai
fini della compensazione in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 120  milioni  di
euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del  medesimo
Fondo di cui all'articolo 1, comma  1072,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205 e quanto a 20  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  40
milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno  2020,
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189.  All'atto  del
versamento da parte del Concessionario delle somme necessarie per gli
interventi di cui al primo periodo del presente comma,  il  Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
e'  corrispondentemente  reintegrato,   anche   mediante   versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da  parte  del  Commissario.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
necessarie variazioni al bilancio dello Stato. 
  7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi  dell'articolo  32
della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attivita' concernenti il
ripristino  del  sistema  viario,  nonche'  quelle  propedeutiche   e
connesse, ad uno o piu' operatori economici che  non  abbiano  alcuna
partecipazione, diretta o indiretta, in  societa'  concessionarie  di
strade a pedaggio, ovvero  siano  da  queste  ultime  controllate  o,
comunque, ad esse collegate, anche al fine  di  evitare  un  indebito
vantaggio competitivo nel  sistema  delle  concessioni  autostradali.
L'aggiudicatario  costituisce,  ai  fini  della  realizzazione  delle
predette  attivita',  una  struttura  giuridica  con   patrimonio   e
contabilita' separati. 
  8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente
articolo, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario, sulla quale  confluiscono  le
risorse pubbliche all'uopo destinate nonche'  quelle  tempestivamente
messe  a  disposizione  dal  soggetto   concessionario   al   momento
dell'evento.