IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al  codice
penale,   al   codice   di   procedura   penale   e   all'ordinamento
penitenziario, contenente la delega al Governo per la revisione della
disciplina del casellario giudiziale, e in particolare l'articolo  1,
commi 18 e 19; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi  carichi  pendenti,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
n. 313; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 2018; 
  Acquisito  il  parere  del  garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, adottato nell'adunanza del 13 settembre 2018; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 2018; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
         Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale 
               in materia di provvedimenti iscrivibili 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative  dipendenti  da
reato e  dei  relativi  carichi  pendenti,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, nonche' le  sentenze  che  dichiarano
estinto il reato per esito positivo della messa alla prova  ai  sensi
dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale.». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
                «Art. 14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 18  e  19,
          della legge 23 giugno 2017, n.  103  (Modifiche  al  codice
          penale, al codice di  procedura  penale  e  all'ordinamento
          penitenziario),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   4
          luglio 2017, n. 154: 
                «18. Il Governo e' delegato ad adottare, nel  termine
          di un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente
          legge,  un  decreto  legislativo  per  la  revisione  della
          disciplina del casellario giudiziale,  secondo  i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                  a) rivedere la disciplina del casellario giudiziale
          adeguandola  alle  modifiche  intervenute   nella   materia
          penale,  anche  processuale,  e  ai  principi   e   criteri
          contenuti  nella  normativa   nazionale   e   nel   diritto
          dell'Unione europea  in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali, perseguendo gli obiettivi di  semplificazione  e
          di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere
          all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
          novembre 2002, n. 313, nonche' rivedere  i  presupposti  in
          tema  di  eliminazione  delle  iscrizioni   per   adeguarli
          all'attuale durata media della vita umana; 
                  b) consentire alle pubbliche amministrazioni  e  ai
          gestori di pubblici servizi di  ottenere  dall'Ufficio  del
          casellario centrale il certificato generale  contenente  le
          iscrizioni  presenti  nella  banca  dati  al  nome  di  una
          determinata persona, quando tale certificato e'  necessario
          all'esercizio delle loro funzioni,  previamente  riservando
          ad apposite convenzioni, stipulate con  le  amministrazioni
          interessate,   la   puntuale   fissazione,   per    ciascun
          procedimento amministrativo di competenza, delle  norme  di
          riferimento, di limiti e condizioni  di  accesso  volti  ad
          assicurare la  riservatezza  dei  dati  personali  e  degli
          specifici   reati   ostativi    inerenti    ogni    singolo
          procedimento,   nonche'   comunque   di   ogni    ulteriore
          indicazione necessaria per consentire la  realizzazione  di
          una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca
          dati; 
                  c)  eliminare  la  previsione  dell'iscrizione  dei
          provvedimenti applicativi della causa  di  non  punibilita'
          della particolare tenuita' del fatto, prevedendo che sia il
          pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso  il
          provvedimento, che il  fatto  addebitato  sia  occasionale;
          rimodulare i  limiti  temporali  per  l'eliminazione  delle
          iscrizioni delle condanne per  fatti  di  modesta  entita',
          quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento
          della giurisdizione di pace, con provvedimento  applicativo
          della pena su richiesta delle parti, per  pene  determinate
          in misura comunque non superiore a sei mesi, in  modo  tale
          da favorire il reinserimento  sociale  con  modalita'  meno
          gravose. 
                19. Il decreto legislativo di  cui  al  comma  18  e'
          adottato, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, su proposta  del  Ministro  della  giustizia.  Il
          relativo schema e'  trasmesso  alle  Camere,  corredato  di
          relazione  tecnica  che   dia   conto   della   neutralita'
          finanziaria del  medesimo,  per  l'espressione  dei  pareri
          delle commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i profili finanziari. I pareri sono  resi  nel  termine  di
          quarantacinque giorni, decorsi  i  quali  il  decreto  puo'
          essere comunque  emanato.  Qualora  tale  termine  venga  a
          scadere nei  trenta  giorni  antecedenti  la  scadenza  del
          termine di delega previsto dal comma 18, o successivamente,
          quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia  di  casellario  giudiziale,  di   anagrafe   delle
          sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei  relativi
          carichi pendenti -  Testo  A).  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36, S.O.),  come  modificato
          dal decreto qui pubblicato: 
                «Art.  3.  (Provvedimenti  iscrivibili).  -  1.   Nel
          casellario giudiziale  si  iscrivono  per  estratto:  a)  i
          provvedimenti giudiziari  penali  di  condanna  definitivi,
          anche pronunciati da  autorita'  giudiziarie  straniere  se
          riconosciuti ai sensi degli articoli 730  e  seguenti,  del
          codice  di  procedura  penale,  salvo  quelli   concernenti
          contravvenzioni  per  le  quali   la   legge   ammette   la
          definizione   in   via   amministrativa,   o    l'oblazione
          limitatamente alle ipotesi di  cui  all'articolo  162,  del
          codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia  stata
          concessa la sospensione condizionale della pena; 
                b) i provvedimenti giudiziari definitivi  concernenti
          le pene, compresa la  sospensione  condizionale  e  la  non
          menzione, le misure di sicurezza personali e  patrimoniali,
          gli effetti penali della condanna,  l'amnistia,  l'indulto,
          la   grazia,   la   dichiarazione   di   abitualita',    di
          professionalita' nel reato, di tendenza a delinquere; 
                c) i provvedimenti  giudiziari  concernenti  le  pene
          accessorie; 
                d) i provvedimenti giudiziari concernenti  le  misure
          alternative alla detenzione; 
                e)  i   provvedimenti   giudiziari   concernenti   la
          liberazione condizionale; 
                f) i provvedimenti giudiziari  definitivi  che  hanno
          prosciolto l'imputato o dichiarato non  luogo  a  procedere
          per difetto di imputabilita',  o  disposto  una  misura  di
          sicurezza, nonche'  quelli  che  hanno  dichiarato  la  non
          punibilita'  ai  sensi  dell'articolo  131-bis  del  codice
          penale; 
                g) i provvedimenti giudiziari definitivi di  condanna
          alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di  conversione
          di cui all'articolo 66, terzo  comma  e  all'articolo  108,
          terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
                h) i provvedimenti giudiziari del pubblico  ministero
          previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663, del codice
          di procedura penale; 
                i) i provvedimenti giudiziari  di  conversione  delle
          pene pecuniarie; 
                i-bis)  l'ordinanza  che   ai   sensi   dell'articolo
          464-quater  del  codice  di  procedura  penale  dispone  la
          sospensione del procedimento con messa alla prova , nonche'
          le sentenze che  dichiarano  estinto  il  reato  per  esito
          positivo della messa  alla  prova  ai  sensi  dell'articolo
          464-septies del codice di procedura penale; 
                i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone  la
          sospensione  del  procedimento   ai   sensi   dell'articolo
          420-quater del codice di procedura penale; 
                l) i provvedimenti giudiziari definitivi  concernenti
          le  misure  di  prevenzione  della  sorveglianza   speciale
          semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; 
                m)  i   provvedimenti   giudiziari   concernenti   la
          riabilitazione; 
                n) i provvedimenti giudiziari di  riabilitazione,  di
          cui all'articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327; 
                o)  i  provvedimenti  giudiziari  di   riabilitazione
          speciale relativi ai minori, di cui  all'articolo  24,  del
          regio decreto-legge 20 luglio 1934,  n.  1404,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935,  n.  835,  e
          successive modificazioni; 
                p)   i   provvedimenti   giudiziari   definitivi   di
          interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonche' i
          decreti   che   istituiscono,   modificano    o    revocano
          l'amministrazione di sostegno; 
                [q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito
          l'imprenditore;  quelli  di  omologazione  del   concordato
          fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli  di
          riabilitazione del fallito;] 
                r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione
          a  titolo  di  sanzione  sostitutiva  o  alternativa   alla
          detenzione,  ai  sensi  dell'articolo   16,   del   decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  come   sostituito
          dall'art. 15, della legge 30 luglio 2002, n. 189; 
                s) i provvedimenti amministrativi di espulsione  e  i
          provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso  i
          primi, ai sensi dell'articolo 13, del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12, della
          legge 30 luglio 2002, n. 189; 
                t) i provvedimenti di correzione, a norma  di  legge,
          dei provvedimenti gia' iscritti; 
                u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma
          di legge i provvedimenti gia'  iscritti,  come  individuato
          con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro della giustizia. ».