La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019: a) uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonche' correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94; b) uno o piu' ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonche' correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) e b), fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati osservando, rispettivamente, i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, e' attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalita' e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facolta' assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data. 4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. 5. Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 2 si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1º dicembre 2018 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Salvini, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Avvertenza: Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2018. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 66.