IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto  comma,  e  117,  secondo  comma,
della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 -  2017,
in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A; 
  Vista la direttiva 2016/1164/UE del Consiglio del 12  luglio  2016,
recante norme contro le pratiche di  elusione  fiscale  che  incidono
direttamente sul funzionamento del mercato interno; 
  Vista la direttiva 2017/952/UE del Consiglio del  29  maggio  2017,
recante modifica della  direttiva  (UE)  2016/1164  relativamente  ai
disallineamenti da ibridi con i paesi terzi; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
istituzione  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali; 
  Vista la legge 27 luglio 2000,  n.  212,  recante  disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 agosto 2018; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 novembre 2018; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
              Modifiche all'articolo 96 del Testo unico 
                      delle imposte sui redditi 
 
  1. L'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e' sostituito dal seguente: «Art. 96 (Interessi passivi).  -  1.  Gli
interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi  quelli
inclusi nel costo dei beni  ai  sensi  dell'articolo  110,  comma  1,
lettera b), sono deducibili  in  ciascun  periodo  d'imposta  fino  a
concorrenza dell'ammontare complessivo: 
    a) degli interessi attivi e  proventi  finanziari  assimilati  di
competenza del periodo d'imposta; 
    b)  degli  interessi  attivi  e  proventi  finanziari  assimilati
riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 6. 
  2. L'eccedenza degli interessi passivi  e  degli  oneri  finanziari
assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi  attivi
e proventi finanziari assimilati di cui alle  lettere  a)  e  b)  del
comma 1 e' deducibile  nel  limite  dell'ammontare  risultante  dalla
somma tra il  30  per  cento  del  risultato  operativo  lordo  della
gestione caratteristica del periodo d'imposta e il 30 per  cento  del
risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato  da
periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma  7.  A  tal  fine  si
utilizza prioritariamente il 30 per  cento  del  risultato  operativo
lordo  della  gestione  caratteristica  del  periodo   d'imposta   e,
successivamente, il 30 per cento del risultato operativo lordo  della
gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti,  a
partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente. 
  3. La disciplina del presente articolo si  applica  agli  interessi
passivi e agli interessi attivi, nonche' agli oneri finanziari  e  ai
proventi finanziari ad essi assimilati,  che  sono  qualificati  come
tali dai principi contabili adottati dall'impresa, e per i quali tale
qualificazione e' confermata dalle disposizioni emanate in attuazione
dell'articolo 1, comma 60, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
dell'articolo  4,  commi  7-quater   e   7-quinquies,   del   decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e  dell'articolo  13-bis,  comma
11, del decreto-legge 30  dicembre  2016,  n.  244,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e che derivano da
un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa  finanziaria
o  da  un  rapporto  contrattuale  contenente   una   componente   di
finanziamento  significativa.  Ai  fini  del  presente  articolo  gli
interessi attivi,  come  individuati  ai  sensi  del  primo  periodo,
assumono rilevanza nella misura  in  cui  sono  imponibili;  assumono
rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche i  proventi
e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che,  in  base
alla corretta applicazione  dei  principi  contabili  adottati,  sono
qualificati  come  strumenti  rappresentativi   di   capitale,   sono
imponibili o deducibili in capo,  rispettivamente,  al  percettore  o
all'erogante. Nei confronti dei soggetti  operanti  con  la  pubblica
amministrazione,  ai  fini  del  presente  articolo,  si  considerano
interessi  attivi  rilevanti  anche  gli  interessi  legali  di  mora
calcolati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9  ottobre
2002, n. 231. 
  4. Per risultato operativo lordo della gestione  caratteristica  si
intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui
all'articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con  esclusione
delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b),  e  dei  canoni  di
locazione finanziaria  di  beni  strumentali,  assunti  nella  misura
risultante   dall'applicazione   delle   disposizioni   volte    alla
determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono  le
voci di conto economico corrispondenti. 
  5. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, che per
effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 risultano indeducibili  in
un determinato  periodo  d'imposta,  sono  dedotti  dal  reddito  dei
successivi periodi d'imposta, per  un  ammontare  pari  all'eventuale
differenza positiva tra: 
    a) la somma degli interessi  attivi  e  dei  proventi  finanziari
assimilati di competenza del periodo d'imposta e del 30 per cento del
risultato operativo lordo della gestione caratteristica; 
    b) gli interessi passivi e gli  oneri  finanziari  assimilati  di
competenza del periodo d'imposta. 
  6. Qualora in un periodo d'imposta l'importo degli interessi attivi
e dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla
somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati  di
competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari  assimilati
riportati da periodi d'imposta  precedenti  ai  sensi  del  comma  5,
l'eccedenza puo' essere riportata nei periodi d'imposta successivi. 
  7. Qualora in un periodo d'imposta il 30 per  cento  del  risultato
operativo lordo della  gestione  caratteristica  sia  superiore  alla
somma tra l'eccedenza di cui al comma 2 e l'importo  degli  interessi
passivi e degli oneri  finanziari  assimilati  riportati  da  periodi
d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, la  quota  eccedente  puo'
essere portata  ad  incremento  del  risultato  operativo  lordo  dei
successivi cinque periodi d'imposta. 
  8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano in relazione
agli  interessi  passivi  e  agli  oneri  finanziari  assimilati  che
presentano tutte le seguenti caratteristiche: 
    a)  sono  relativi  a  prestiti,  utilizzati  per  finanziare  un
progetto infrastrutturale pubblico a  lungo  termine,  che  non  sono
garantiti  ne'  da  beni  appartenenti  al   gestore   del   progetto
infrastrutturale pubblico diversi da  quelli  afferenti  al  progetto
infrastrutturale stesso ne'  da  soggetti  diversi  dal  gestore  del
progetto infrastrutturale pubblico; 
    b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale  pubblico  a
lungo termine e' residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell'Unione
europea; 
    c)  i  beni  utilizzati  per  la   realizzazione   del   progetto
infrastrutturale  pubblico  a  lungo  termine   e   quelli   la   cui
realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto  del
progetto si trovano in uno Stato dell'Unione europea. 
  9. Se il progetto infrastrutturale  pubblico  a  lungo  termine  e'
caratterizzato da un regime  di  segregazione  patrimoniale  rispetto
alle  altre  attivita'  e  passivita'  del  gestore  o  il   prestito
utilizzato per finanziare tale progetto e' rimborsato  esclusivamente
con i flussi finanziari attivi  generati  dal  progetto  stesso,  gli
interessi passivi e oneri finanziari assimilati di  cui  al  comma  8
sono  quelli  che  maturano  sui  prestiti  oggetto  di  segregazione
patrimoniale o su quelli destinati  esclusivamente  al  finanziamento
del progetto e rimborsati solo con i flussi generati da  esso.  Negli
altri casi, gli interessi passivi e oneri  finanziari  assimilati  di
cui al comma 8 sono determinati moltiplicando l'ammontare complessivo
degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per il rapporto
tra l'ammontare di ricavi o l'ammontare di incremento delle rimanenze
di lavori in corso su ordinazione derivante dalla  realizzazione  del
progetto infrastrutturale pubblico  a  lungo  termine  e  l'ammontare
complessivo di ricavi o di incremento delle rimanenze. 
  10. Qualora si applichi il comma 8, il  risultato  operativo  lordo
della gestione caratteristica e' determinato senza tenere  conto  del
valore  e  dei  costi  della   produzione   afferenti   al   progetto
infrastrutturale pubblico a lungo termine. 
  11. Ai fini dei commi da 8  a  10,  per  progetto  infrastrutturale
pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli
cui  si  applicano  le  disposizioni  della  Parte  V   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  12. Le disposizioni dei commi da  1  a  7  non  si  applicano  agli
intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione  nonche'  alle
societa' capogruppo di gruppi assicurativi. 
  13. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di  assicurazione
e dalle societa' capogruppo di  gruppi  assicurativi,  nonche'  dalle
societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle societa'
di  intermediazione  mobiliare  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del
loro ammontare. Nell'ambito del consolidato  nazionale  di  cui  agli
articoli da  117  a  129,  l'ammontare  complessivo  degli  interessi
passivi maturati in capo a soggetti  partecipanti  al  consolidato  a
favore di altri soggetti  partecipanti  e'  integralmente  deducibile
sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi
maturati in capo ai soggetti di cui al primo periodo  partecipanti  a
favore di soggetti  estranei  al  consolidato.  La  societa'  o  ente
controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi  di
cui  al  secondo  periodo  nella  dichiarazione   dei   redditi   del
consolidato  di  cui  all'articolo  122,   apportando   la   relativa
variazione  in  diminuzione  della  somma   algebrica   dei   redditi
complessivi netti dei soggetti partecipanti. 
  14. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui  agli
articoli da 117 a 129, l'eventuale eccedenza di interessi passivi  ed
oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a  un  soggetto,  ad
esclusione  di  quella  generatasi  in  periodi  d'imposta  anteriori
all'ingresso  nel  consolidato  nazionale,  puo'  essere  portata  in
abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui
altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo  stesso
periodo d'imposta: 
    a) una quota eccedente di cui al  comma  7,  anche  riportata  da
periodi d'imposta precedenti, purche' non anteriori all'ingresso  nel
consolidato nazionale; 
    b) una  eccedenza  di  interessi  attivi  e  proventi  finanziari
assimilati di cui al comma 1, lettere a) e b),  purche'  nel  secondo
caso si tratti di eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari
assimilati riportata da periodi d'imposta non anteriori  all'ingresso
nel consolidato nazionale. 
  15.  Resta  ferma  l'applicazione  prioritaria  delle   regole   di
indeducibilita'  assoluta  previste  dall'articolo  90,  comma  2,  e
dall'articolo 110, comma 7, del presente testo unico e  dall'articolo
1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  in  materia  di
interessi sui prestiti dei soci delle societa' cooperative.». 
  2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  agli  articoli
84, comma 3, terzo periodo, 172, comma 7, quinto periodo, 173,  comma
10 e 181, le parole  «di  cui  al  comma  4  dell'articolo  96»  sono
sostituite dalle seguenti «di cui al comma 5 dell'articolo 96». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge 25
          ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2016  -
          2017) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre  2017,
          n. 259, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo i termini, le procedure, i principi  e  i
          criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della  legge
          24  dicembre  2012,  n.  234,  i  decreti  legislativi  per
          l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A  alla
          presente legge. 
              2.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle direttive elencate  nell'allegato  A  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica, affinche' su di essi sia espresso il parere dei
          competenti organi parlamentari. 
              3. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate nell'allegato A nei  soli  limiti  occorrenti  per
          l'adempimento degli obblighi di attuazione delle  direttive
          stesse; alla relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura
          delle    minori     entrate     eventualmente     derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede mediante  riduzione
          del  fondo  per  il  recepimento  della  normativa  europea
          previsto dall'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234. Qualora la dotazione del predetto fondo  si  rivelasse
          insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali  derivino
          nuovi o maggiori oneri sono  emanati  solo  successivamente
          all'entrata in vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che
          stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
          all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono,  in  ogni
          caso,  sottoposti  anche  al   parere   delle   Commissioni
          parlamentari competenti per i profili finanziari, ai  sensi
          dell'art. 31, comma 4, della legge  24  dicembre  2012,  n.
          234.» 
              «Allegato A 
              In vigore dal 21 novembre 2017 
              (art. 1, comma 1) 
              1) direttiva (UE) 2015/1794 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  6  ottobre  2015,  che  modifica   le
          direttive   2008/94/CE,   2009/38/CE   e   2002/14/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive  98/59/CE
          e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi
          (termine di recepimento: 10 ottobre 2017); 
              2) direttiva (UE) 2015/2302 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai  pacchetti
          turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il
          regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga   la
          direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento:
          1° gennaio 2018); 
              3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  20  gennaio  2016,   sulla   distribuzione
          assicurativa  (rifusione)  (termine  di   recepimento:   23
          febbraio 2018); 
              4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 9 marzo 2016, sul  rafforzamento  di  alcuni
          aspetti della presunzione di innocenza  e  del  diritto  di
          presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di
          recepimento: 1°(gradi) aprile 2018); 
              5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 27 aprile  2016,  relativa  alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali da parte delle autorita'  competenti  a  fini  di
          prevenzione,  indagine,  accertamento  e  perseguimento  di
          reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla  libera
          circolazione di tali dati e che abroga la decisione  quadro
          2008/977/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  6
          maggio 2018); 
              6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice
          di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione,  accertamento,
          indagine  e  azione  penale  nei  confronti  dei  reati  di
          terrorismo e dei reati gravi (termine  di  recepimento:  25
          maggio 2018); 
              7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,     dell'11      maggio      2016,      relativa
          all'interoperabilita' del sistema  ferroviario  dell'Unione
          europea (rifusione)  (termine  di  recepimento:  16  giugno
          2019); 
              8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  dell'11  maggio  2016,  sulla  sicurezza  delle
          ferrovie (rifusione) (termine  di  recepimento:  16  giugno
          2019); 
              9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie  procedurali
          per i minori indagati o imputati  nei  procedimenti  penali
          (termine di recepimento: 11 giugno 2019); 
              10) direttiva (UE) 2016/801 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  dell'11   maggio   2016,   relativa   alle
          condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini  di  paesi
          terzi   per   motivi   di   ricerca,   studio,   tirocinio,
          volontariato, programmi di scambio  di  alunni  o  progetti
          educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine di
          recepimento: 23 maggio 2018); 
              11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione,  del  27
          maggio 2016,  che  modifica  la  direttiva  2009/45/CE  del
          Parlamento  europeo   e   del   Consiglio   relativa   alle
          disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
          (termine di recepimento: 1° luglio 2017); 
              12) direttiva  (UE)  2016/881  del  Consiglio,  del  25
          maggio 2016, recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE
          per quanto riguarda lo scambio automatico  obbligatorio  di
          informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 4
          giugno 2017); 
              13) direttiva (UE) 2016/943 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, dell'8 giugno  2016,  sulla  protezione  del
          know-how  riservato  e   delle   informazioni   commerciali
          riservate  (segreti  commerciali)  contro   l'acquisizione,
          l'utilizzo  e  la   divulgazione   illeciti   (termine   di
          recepimento: 9 giugno 2018); 
              14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  giugno  2016,  che  modifica   la
          direttiva 2014/65/UE relativa ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari (senza termine di recepimento); 
              15) direttiva (UE)  2016/1065  del  Consiglio,  del  27
          giugno 2016, recante modifica della  direttiva  2006/112/CE
          per quanto riguarda il trattamento dei  buoni  (termine  di
          recepimento: 31 dicembre 2018); 
              16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 6 luglio 2016,  recante  misure  per  un
          livello comune  elevato  di  sicurezza  delle  reti  e  dei
          sistemi informativi nell'Unione (termine di recepimento:  9
          maggio 2018); 
              17) direttiva (UE)  2016/1164  del  Consiglio,  del  12
          luglio 2016, recante norme contro le pratiche  di  elusione
          fiscale che incidono  direttamente  sul  funzionamento  del
          mercato interno (termine di recepimento: 31 dicembre 2018); 
              18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del  25
          luglio 2016, recante modifica  della  direttiva  2005/62/CE
          per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di
          qualita'  per   i   servizi   trasfusionali   (termine   di
          recepimento: 15 febbraio 2018); 
              19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 14  settembre  2016,  che  stabilisce  i
          requisiti tecnici per  le  navi  adibite  alla  navigazione
          interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga
          la direttiva 2006/87/CE (termine di recepimento: 7  ottobre
          2018); 
              20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  26  ottobre  2016,  sull'ammissione  al
          patrocinio a spese dello  Stato  per  indagati  e  imputati
          nell'ambito  di  procedimenti  penali  e  per  le   persone
          ricercate nell'ambito di  procedimenti  di  esecuzione  del
          mandato d'arresto europeo (termine di recepimento: 5 maggio
          2019); 
              21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento  europeo  e
          del   Consiglio,   del   26    ottobre    2016,    relativa
          all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili
          degli enti pubblici (termine di recepimento:  23  settembre
          2018); 
              22) direttiva  (UE)  2016/2258  del  Consiglio,  del  6
          dicembre 2016, che modifica  la  direttiva  2011/16/UE  per
          quanto riguarda l'accesso da parte delle autorita'  fiscali
          alle informazioni in materia di antiriciclaggio (termine di
          recepimento: 31 dicembre 2017); 
              23) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  14  dicembre  2016,  concernente   la
          riduzione  delle   emissioni   nazionali   di   determinati
          inquinanti   atmosferici,   che   modifica   la   direttiva
          2003/35/CE e abroga la  direttiva  2001/81/CE  (termine  di
          recepimento: 1° luglio 2018); 
              24) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  14  dicembre  2016,   relativa   alle
          attivita'  e  alla  vigilanza  degli   enti   pensionistici
          aziendali o professionali (EPAP) (termine  di  recepimento:
          13 gennaio 2019); 
              25) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  14  dicembre  2016,  che  modifica  la
          direttiva 2012/34/UE per  quanto  riguarda  l'apertura  del
          mercato dei servizi di trasporto ferroviario  nazionale  di
          passeggeri e la governance dell'infrastruttura  ferroviaria
          (termine di recepimento: 25 dicembre 2018); 
              26) direttiva (UE) 2017/541 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 marzo 2017,  sulla  lotta  contro  il
          terrorismo  e   che   sostituisce   la   decisione   quadro
          2002/475/GAI del Consiglio  e  che  modifica  la  decisione
          2005/671/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  8
          settembre 2018); 
              27) direttiva (UE) 2017/828 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  maggio  2017,  che  modifica   la
          direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda  l'incoraggiamento
          dell'impegno a lungo termine degli  azionisti  (termine  di
          recepimento: 10 giugno 2019); 
              28) direttiva (UE) 2017/853 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  maggio  2017,  che  modifica   la
          direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa  al  controllo
          dell'acquisizione e della detenzione di  armi  (termine  di
          recepimento: 14 settembre 2018).». 
              - La direttiva 2016/1164/UE del Consiglio del 12 luglio
          2016, recante norme contro le pratiche di elusione  fiscale
          che incidono direttamente  sul  funzionamento  del  mercato
          interno e' pubblicata nella G.U.U.E. 19 luglio 2016,  n.  L
          193. 
              - La direttiva 2017/952/UE del Consiglio del 29  maggio
          2017,  recante  modifica  della  direttiva  (UE)  2016/1164
          relativamente ai disallineamenti  da  ibridi  con  i  paesi
          terzi e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2017, n. L 144. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre 1986,  n.  917  (Testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
          1986, n. 302, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446
          (Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. 
              - La legge 27 luglio  2000,  n.  212  (Disposizioni  in
          materia  di  statuto  dei  diritti  del  contribuente)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              Per i riferimenti normativi del decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              Il testo dell'art. 84 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto   cosi'
          recita: 
              «Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di un
          periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli
          per la determinazione del reddito, puo' essere computata in
          diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in
          misura non superiore  all'ottanta  per  cento  del  reddito
          imponibile di ciascuno di essi e per l'intero  importo  che
          trova capienza  in  tale  ammontare.  Per  i  soggetti  che
          fruiscono di un regime di esenzione dell'utile  la  perdita
          e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile  che  non
          ha concorso alla  formazione  del  reddito  negli  esercizi
          precedenti. La perdita e'  diminuita  dei  proventi  esenti
          dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87,  per  la
          parte del loro ammontare che eccede i  componenti  negativi
          non  dedotti  ai  sensi  dell'art.  109,  comma  5.   Detta
          differenza potra' tuttavia essere computata in  diminuzione
          del  reddito  complessivo  in  misura  tale  che  l'imposta
          corrispondente al reddito imponibile risulti compensata  da
          eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a  titolo
          di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
          all'art. 80. 
              2.  Le  perdite  realizzate  nei  primi   tre   periodi
          d'imposta  dalla  data  di  costituzione  possono,  con  le
          modalita'  previste  al  comma  1,  essere   computate   in
          diminuzione del reddito complessivo dei  periodi  d'imposta
          successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
          ciascuno di essi e per l'intero importo che trova  capienza
          nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
          si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. 
              3. Le disposizioni del comma 1  non  si  applicano  nel
          caso in cui  la  maggioranza  delle  partecipazioni  aventi
          diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto  che
          riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
          terzi,  anche  a  titolo  temporaneo  e,   inoltre,   venga
          modificata l'attivita' principale in fatto  esercitata  nei
          periodi d'imposta in cui le perdite sono state  realizzate.
          La modifica dell'attivita' assume rilevanza  se  interviene
          nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
          od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.  La
          limitazione si applica  anche  alle  eccedenze  oggetto  di
          riporto  in  avanti  di  cui  al  comma  5  dell'art.   96,
          relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle
          di cui all'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  relativamente   all'aiuto   alla
          crescita economica. La limitazione non si applica qualora: 
                a); 
                b) le partecipazioni siano relative  a  societa'  che
          nel biennio precedente  a  quello  di  trasferimento  hanno
          avuto un numero di  dipendenti  mai  inferiore  alle  dieci
          unita'  e  per  le  quali  dal  conto  economico   relativo
          all'esercizio  precedente   a   quello   di   trasferimento
          risultino un ammontare di ricavi e proventi  dell'attivita'
          caratteristica, e un ammontare delle spese per  prestazioni
          di  lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di   cui
          all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per  cento
          di quello risultante dalla media degli ultimi due  esercizi
          anteriori. 
              Al fine di disapplicare le  disposizioni  del  presente
          comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
          dell'art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212,
          recante lo Statuto dei diritti del contribuente.». 
              Il testo dell'art. 172 del decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto   cosi'
          recita: 
              «Art. 172 (Fusione di societa'). - 1.  La  fusione  tra
          piu' societa' non costituisce  realizzo  ne'  distribuzione
          delle plusvalenze e minusvalenze dei  beni  delle  societa'
          fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze
          e il valore di avviamento. 
              2. Nella  determinazione  del  reddito  della  societa'
          risultante dalla fusione o incorporante non si tiene  conto
          dell'avanzo o disavanzo iscritto in  bilancio  per  effetto
          del  rapporto  di   cambio   delle   azioni   o   quote   o
          dell'annullamento delle azioni  o  quote  di  alcuna  delle
          societa'  fuse  possedute  da  altre.  I  maggiori   valori
          iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione
          del disavanzo derivante dall'annullamento o  dal  concambio
          di  una  partecipazione,  con   riferimento   ad   elementi
          patrimoniali della societa' incorporata o  fusa,  non  sono
          imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa'
          risultante dalla fusione. Tuttavia  i  beni  ricevuti  sono
          valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto
          ai fini delle imposte sui  redditi,  facendo  risultare  da
          apposito prospetto di riconciliazione  della  dichiarazione
          dei  redditi  i  dati  esposti  in  bilancio  ed  i  valori
          fiscalmente riconosciuti. 
              3.  Il  cambio  delle  partecipazioni  originarie   non
          costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
          di minusvalenze ne' conseguimento  di  ricavi  per  i  soci
          della   societa'   incorporata   o   fusa,   fatta    salva
          l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'art. 47,  comma
          7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87. 
              4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la  societa'
          risultante dalla  fusione  o  incorporante  subentra  negli
          obblighi e nei diritti delle societa'  fuse  o  incorporate
          relativi alle imposte sui redditi, salvo  quanto  stabilito
          nei commi 5 e 7. 
              5. Le  riserve  in  sospensione  di  imposta,  iscritte
          nell'ultimo bilancio  delle  societa'  fuse  o  incorporate
          concorrono a formare il reddito della  societa'  risultante
          dalla fusione o incorporante se e nella misura in  cui  non
          siano state ricostituite nel suo bilancio  prioritariamente
          utilizzando   l'eventuale   avanzo   da   fusione.   Questa
          disposizione non si applica per le riserve  tassabili  solo
          in caso di distribuzione le quali, se e nel limite  in  cui
          vi sia avanzo di fusione  o  aumento  di  capitale  per  un
          ammontare superiore al capitale complessivo delle  societa'
          partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
          di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
          concorrono a formare il reddito della  societa'  risultante
          dalla fusione  o  incorporante  in  caso  di  distribuzione
          dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle
          che anteriormente  alla  fusione  sono  state  imputate  al
          capitale delle societa' fuse  o  incorporate  si  intendono
          trasferite nel capitale  della  societa'  risultante  dalla
          fusione o incorporante e concorrono a formarne  il  reddito
          in caso di riduzione del capitale per esuberanza. 
              6. All'aumento di capitale, all'avanzo da  annullamento
          o  da  concambio   che   eccedono   la   ricostituzione   e
          l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5  si  applica
          il regime  fiscale  del  capitale  e  delle  riserve  della
          societa'  incorporata  o  fusa,  diverse  da  quelle   gia'
          attribuite o ricostituite ai sensi del comma  5  che  hanno
          proporzionalmente  concorso   alla   sua   formazione.   Si
          considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo  da
          annullamento il capitale e le riserve di  capitale  fino  a
          concorrenza del valore della partecipazione annullata. 
              7. Le  perdite  delle  societa'  che  partecipano  alla
          fusione, compresa la societa' incorporante, possono  essere
          portate  in  diminuzione   del   reddito   della   societa'
          risultante dalla fusione o incorporante per  la  parte  del
          loro ammontare che non eccede  l'ammontare  del  rispettivo
          patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio  o,  se
          inferiore, dalla situazione patrimoniale  di  cui  all'art.
          2501-quater  del  codice  civile,  senza  tener  conto  dei
          conferimenti e versamenti fatti negli  ultimi  ventiquattro
          mesi anteriori alla data cui  si  riferisce  la  situazione
          stessa, e sempre che dal conto economico della societa'  le
          cui  perdite  sono  riportabili,   relativo   all'esercizio
          precedente a quello in cui la fusione e' stata  deliberata,
          risulti un ammontare di ricavi  e  proventi  dell'attivita'
          caratteristica, e un ammontare delle spese per  prestazioni
          di  lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di   cui
          all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per  cento
          di quello risultante dalla media degli ultimi due  esercizi
          anteriori. Tra i predetti versamenti non si  comprendono  i
          contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da  altri
          enti pubblici. Se le azioni o quote della societa'  la  cui
          perdita  e'  riportabile  erano  possedute  dalla  societa'
          incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione,
          la perdita non e' comunque ammessa in  diminuzione  fino  a
          concorrenza dell'ammontare complessivo  della  svalutazione
          di  tali  azioni  o  quote   effettuata   ai   fini   della
          determinazione del reddito dalla  societa'  partecipante  o
          dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo  l'esercizio  al
          quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.
          In caso  di  retrodatazione  degli  effetti  fiscali  della
          fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni  del  presente
          comma   si   applicano   anche   al   risultato   negativo,
          determinabile  applicando  le  regole  ordinarie,  che   si
          sarebbe generato in modo autonomo in capo ai  soggetti  che
          partecipano  alla  fusione  in  relazione  al  periodo  che
          intercorre tra l'inizio del periodo  d'imposta  e  la  data
          antecedente a quella di efficacia giuridica della  fusione.
          Le disposizioni del presente comma si applicano anche  agli
          interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di  cui
          al comma 5 dell'art. 96 del presente testo  unico,  nonche'
          all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di
          cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre  2011,  n.  214.  Al  fine  di   disapplicare   le
          disposizioni del presente comma il contribuente  interpella
          l'amministrazione ai sensi dell'art.  11,  comma  2,  della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente. 
              8.  Il  reddito  delle  societa'  fuse  o   incorporate
          relativo al periodo compreso tra l'inizio  del  periodo  di
          imposta  e  la  data  in  cui  ha  effetto  la  fusione  e'
          determinato,  secondo  le   disposizioni   applicabili   in
          relazione al tipo di societa', in base alle  risultanze  di
          apposito conto economico. 
              9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai  fini  delle
          imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano  da
          una data non  anteriore  a  quella  in  cui  si  e'  chiuso
          l'ultimo  esercizio  di  ciascuna  delle  societa'  fuse  o
          incorporate o a quella, se piu'  prossima,  in  cui  si  e'
          chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante. 
              10.  Nelle  operazioni  di  fusione,  gli  obblighi  di
          versamento, inclusi quelli relativi agli acconti  d'imposta
          ed alle ritenute operate su redditi  altrui,  dei  soggetti
          che si estinguono per effetto  delle  operazioni  medesime,
          sono adempiuti dagli stessi  soggetti  fino  alla  data  di
          efficacia della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis,  comma
          2, del  codice  civile;  successivamente  a  tale  data,  i
          predetti  obblighi  si  intendono  a  tutti   gli   effetti
          trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
          dalla fusione. 
              10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva  di  cui  al
          comma 2-ter dell'art. 176 puo'  essere  applicato,  con  le
          modalita', le condizioni e i termini ivi  stabiliti,  anche
          dalla societa' incorporante o risultante dalla fusione  per
          ottenere il  riconoscimento  fiscale  dei  maggiori  valori
          iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.». 
              Il testo dell'art. 173 del decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto   cosi'
          recita: 
              «Art. 173 (Scissione di societa'). -  1.  La  scissione
          totale o parziale di una societa' in altre  preesistenti  o
          di nuova costituzione  non  da'  luogo  a  realizzo  ne'  a
          distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni  della
          societa' scissa, comprese quelle relative alle rimanenze  e
          al valore di avviamento. 
              2. Nella  determinazione  del  reddito  delle  societa'
          partecipanti alla scissione non si tiene conto  dell'avanzo
          o del disavanzo conseguenti al  rapporto  di  cambio  delle
          azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote  a
          norma dell'art. 2506-ter del codice civile. In quest'ultima
          ipotesi   i   maggiori   valori   iscritti   per    effetto
          dell'eventuale   imputazione   del   disavanzo   riferibile
          all'annullamento o al concambio di una partecipazione,  con
          riferimento ad elementi patrimoniali della societa' scissa,
          non  sono  imponibili  nei  confronti  della  beneficiaria.
          Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in  base
          all'ultimo valore riconosciuto ai fini  delle  imposte  sui
          redditi,  facendo  risultare  da  apposito   prospetto   di
          riconciliazione della dichiarazione  dei  redditi,  i  dati
          esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. 
              3.  Il  cambio  delle  partecipazioni  originarie   non
          costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
          di minusvalenze ne' conseguimento  di  ricavi  per  i  soci
          della societa' scissa, fatta salva l'applicazione, in  caso
          di conguaglio, dell'art. 47, comma 7,  e,  ricorrendone  le
          condizioni, degli articoli 58 e 87. 
              4. Dalla data in cui la scissione ha effetto,  a  norma
          del  comma  11,  le  posizioni  soggettive  della  societa'
          scissa, ivi compresa quella indicata nell'art. 86, comma 4,
          e i relativi  obblighi  strumentali  sono  attribuiti  alle
          beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla  stessa
          societa' scissa, in proporzione delle rispettive quote  del
          patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo  che
          trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente  o
          per insiemi agli elementi del patrimonio scisso,  nel  qual
          caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari. 
              5. Gli obblighi di versamento  degli  acconti  relativi
          sia alle imposte proprie  sia  alle  ritenute  sui  redditi
          altrui, restano in capo alla societa' scissa,  in  caso  di
          scissione parziale, ovvero si trasferiscono  alle  societa'
          beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle
          quote di patrimonio netto  imputabile  proporzionalmente  a
          ciascuna di esse. 
              6. Il valore  fiscalmente  riconosciuto  dei  fondi  di
          accantonamento della  societa'  scissa  si  considera  gia'
          dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione
          parziale,   dalla   suddetta    societa',    per    importi
          proporzionali alle quote in cui  risultano  attribuiti  gli
          elementi del patrimonio  ai  quali,  specificamente  o  per
          insiemi,   hanno   riguardo   le   norme   tributarie   che
          disciplinano il valore stesso. 
              7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire
          a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 92  e
          94  le  disposizioni  del  precedente   comma   4   trovano
          applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate
          per periodo di formazione  in  capo  alla  societa'  scissa
          all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti  voci,
          ove esistano, all'inizio del  periodo  medesimo  presso  le
          societa' beneficiarie. 
              8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione
          non  retroattiva   in   societa'   preesistente   i   costi
          fiscalmente   riconosciuti   si   assumono   nella   misura
          risultante alla data in cui ha  effetto  la  scissione.  In
          particolare: 
                a) i beni di cui al  comma  7  ricevuti  da  ciascuna
          beneficiaria si presumono, in  proporzione  alle  quantita'
          rispettivamente  ricevute,  provenienti   proporzionalmente
          dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio
          di formazione, della  societa'  scissa  e  dalla  eventuale
          eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in
          cui ha effetto la scissione; 
                b) le quote di  ammortamento  dei  beni  materiali  e
          immateriali nonche' le spese di cui all'art. 102, comma  6,
          relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla  durata
          del possesso dei beni  medesimi  da  parte  della  societa'
          scissa e delle societa'  beneficiarie;  detto  criterio  e'
          altresi' applicabile alle spese relative a piu' esercizi  e
          agli accantonamenti. 
              9.  Le  riserve  in  sospensione   d'imposta   iscritte
          nell'ultimo bilancio della societa' scissa  debbono  essere
          ricostituite   dalle   beneficiarie   secondo   le    quote
          proporzionali indicate al comma 4.  In  caso  di  scissione
          parziale, le riserve della societa' scissa si  riducono  in
          corrispondenza. Se  la  sospensione  d'imposta  dipende  da
          eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della
          societa' scissa, le  riserve  debbono  essere  ricostituite
          dalle beneficiarie  che  acquisiscono  tali  elementi.  Nei
          riguardi della beneficiaria ai  fini  della  ricostituzione
          delle  riserve  in  sospensione  d'imposta  e  delle  altre
          riserve  si  applicano,  per  le   rispettive   quote,   le
          disposizioni dettate  per  le  fusioni  dai  commi  5  e  6
          dell'art. 172 per la  societa'  incorporante  o  risultante
          dalla fusione. 
              10. Alle perdite fiscali, agli  interessi  indeducibili
          oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell'art. 96
          del presente testo unico,  nonche'  all'eccedenza  relativa
          all'aiuto alla crescita economica di cui all'art. 1,  comma
          4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
          delle societa' che partecipano alla scissione si  applicano
          le disposizioni del comma 7 dell'art. 172, riferendosi alla
          societa' scissa le  disposizioni  riguardanti  le  societa'
          fuse o incorporate e alle beneficiarie  quelle  riguardanti
          la societa' risultante  dalla  fusione  o  incorporante  ed
          avendo riguardo all'ammontare del  patrimonio  netto  quale
          risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal  progetto
          di scissione di cui all'art. 2506-bis  del  codice  civile,
          ovvero  dalla  situazione  patrimoniale  di  cui   all'art.
          2506-ter del codice civile. 
              11. Ai fini delle imposte sui  redditi,  la  decorrenza
          degli  effetti  della  scissione  e'  regolata  secondo  le
          disposizioni del comma 1 dell'art. 2506-quater  del  codice
          civile,  ma  la  retrodatazione  degli  effetti,  ai  sensi
          dell'art. 2501-ter, numeri 5) e 6),  dello  stesso  codice,
          opera limitatamente  ai  casi  di  scissione  totale  ed  a
          condizione  che  vi  sia  coincidenza   tra   la   chiusura
          dell'ultimo periodo di  imposta  della  societa'  scissa  e
          delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo. 
              12.  Gli  obblighi  tributari  della  societa'   scissa
          riferibili a periodi di imposta anteriori alla  data  dalla
          quale l'operazione ha effetto sono  adempiuti  in  caso  di
          scissione  parziale  dalla   stessa   societa'   scissa   o
          trasferiti, in caso  di  scissione  totale,  alla  societa'
          beneficiaria   appositamente   designata    nell'atto    di
          scissione. 
              13.  I  controlli,  gli  accertamenti  e   ogni   altro
          procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti  nei
          confronti della societa' scissa o, nel  caso  di  scissione
          totale, di quella appositamente designata,  ferma  restando
          la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della
          societa' scissa. Se la designazione e' omessa, si considera
          designata la beneficiaria nominata per prima  nell'atto  di
          scissione. Le altre societa' beneficiarie sono responsabili
          in solido per  le  imposte,  le  sanzioni  pecuniarie,  gli
          interessi e ogni altro debito e anche  nei  loro  confronti
          possono essere adottati i provvedimenti cautelari  previsti
          dalla legge. Le  societa'  coobbligate  hanno  facolta'  di
          partecipare  ai  suddetti  procedimenti   e   di   prendere
          cognizione dei relativi atti, senza oneri di  avvisi  o  di
          altri adempimenti per l'Amministrazione. 
              14. Ai  fini  dei  suddetti  procedimenti  la  societa'
          scissa o quella designata  debbono  indicare,  a  richiesta
          degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e
          i luoghi presso i quali sono  conservate,  qualora  non  le
          conservi  presso  la  propria  sede  legale,  le  scritture
          contabili e la documentazione  amministrativa  e  contabile
          relative  alla  gestione   della   societa'   scissa,   con
          riferimento a  ciascuna  delle  parti  del  suo  patrimonio
          trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi
          estranei  alla  operazione  deve  essere  inoltre   esibita
          l'attestazione di cui all'art. 52, comma  10,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se
          la societa' scissa o quella designata non adempiono a  tali
          obblighi  o  i  soggetti  da  essa  indicati  si  oppongono
          all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto  ad
          essi richiesto, si applicano le disposizioni  del  comma  5
          del suddetto articolo. 
              15. Nei confronti della societa'  soggetta  all'imposta
          sulle societa' beneficiaria della scissione di una societa'
          non soggetta a tale imposta e nei confronti della  societa'
          del  secondo  tipo  beneficiaria  della  scissione  di  una
          societa' del primo  tipo  si  applicano  anche,  in  quanto
          compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 170, considerando a
          tal fine la societa' scissa come trasformata per  la  quota
          di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria. 
              15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva  di  cui  al
          comma 2-ter dell'art. 176 puo'  essere  applicato,  con  le
          modalita', le condizioni e i termini ivi  stabiliti,  anche
          dalla societa' beneficiaria  dell'operazione  di  scissione
          per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori  valori
          iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.». 
              Il testo dell'art. 181 del decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto   cosi'
          recita: 
              «Art. 181 (Perdite fiscali). - 1. Nelle  operazioni  di
          cui alle lettere a) e b), del comma 1,  dell'art.  178,  le
          perdite  fiscali,  l'eccedenza  di  interessi  indeducibili
          oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell'art. 96
          del presente  testo  unico,  nonche'  l'eccedenza  relativa
          all'aiuto alla crescita economica di cui all'art. 1,  comma
          4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
          sono  ammesse  in  deduzione  da  parte  del  soggetto  non
          residente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 172,
          comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi
          dell'attivo e  del  passivo  effettivamente  connessi  alla
          stabile organizzazione  sita  nel  territorio  dello  Stato
          risultante  dall'operazione   e   nei   limiti   di   detta
          differenza.».