IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174» e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione; Visti gli articoli 1260, e seguenti, del codice civile; Visto l'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ove e' previsto, tra l'altro, che: al fine di accelerare le procedure connesse con l'impiego del volontariato di protezione civile, in considerazione dell'eccezionale mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016, a fare data dall'entrata in vigore del citato decreto, i rimborsi per i datori di lavoro dei volontari di protezione civile relativamente agli importi effettivamente spettanti determinati in esito all'istruttoria tecnica di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del datore di lavoro, con le modalita' del credito di imposta (comma 1); il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del richiamato art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997, e successive modificazioni, ovvero e' cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, previa adeguata dimostrazione dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o assicurativi, stabilendo altresi' che tali cessionari possano utilizzare il credito ceduto esclusivamente in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241/1997 e previa comunicazione della cessione al Dipartimento della protezione civile, secondo modalita' da stabilire a cura del medesimo Dipartimento, prevedendo, inoltre che per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 relativo debba essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il mancato riconoscimento dell'operazione di versamento (comma 2); le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nonche' le modalita' per il versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire, a valere sulle risorse finanziarie finalizzate all'attuazione del piu' volte citato art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 3); Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, recante «indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile», in base alla quale si e' provveduto, tra l'altro, all'istituzione nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica N. 194/2001, dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, attribuendo alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare, la ricognizione e il coordinamento delle organizzazioni iscritte nelle sezioni territoriali dell'elenco, da esse curato; Ritenuto di procedere alla definizione delle condizioni, termini e modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 38 del decreto-legge n. 189/2016 convertito, allo scopo di consentire la rapida ed efficace attuazione del nuovo procedimento favorendo, cosi', la fruizione dei benefici attesi dai datori di lavoro dei volontari di protezione civile in termini di accorciamento dei tempi amministrativi e semplificazione dei procedimenti; Dato atto che tali benefici avranno positivi riverberi sull'attivita' delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco di cui al citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, agevolando la partecipazione dei volontari alle attivita' di protezione civile, cosi' come sull'attivita' del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, favorendo l'esercizio delle funzioni di coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile con riferimento alla predisposizione e mobilitazione delle risorse umane e strumentali facenti capo al volontariato di protezione civile; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta dell'8 marzo 2018; Decreta: Art. 1 Facolta' di opzione da esercitare in sede di richiesta di rimborso ex art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 1. Nella richiesta finalizzata ad ottenere il rimborso degli emolumenti versati al proprio dipendente per attivita' regolarmente effettuate quale volontario di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il datore di lavoro, che intende ricevere il predetto rimborso, puo' scegliere se ottenerlo mediante liquidazione delle somme spettanti all'esito dei controlli istruttori previsti, ovvero fruirne con la modalita' del credito di imposta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 2. La specificazione espressa ai sensi del comma 1 non puo' essere modificata successivamente alla presentazione della richiesta di rimborso.