IL DIRETTORE GENERALE 
                     della prevenzione sanitaria 
 
  Visti gli articoli 28 e  29-ter  del  regolamento  per  la  sanita'
marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n.  636,  e
successive  modifiche,   recanti   disposizioni   per   il   rilascio
rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo
e dell'attestato  di  iscrizione  nell'elenco  dei  medici  di  bordo
supplenti; 
  Visto che ai sensi dell'art. 37-bis del ricordato regio decreto  n.
636/1895 sono previsti periodici atti di  revisione,  con  intervalli
non  superiori  a  cinque  anni,  per  il  rinnovo  della  originaria
autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato  di
iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  59
dell'11 febbraio 2014, concernente il «Regolamento di  organizzazione
del Ministero della salute»; 
  Visto il decreto 8 aprile 2015, concernente l'individuazione  degli
uffici dirigenziali di  livello  non  generale  del  Ministero  della
salute; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
dicembre 2017, registrato alla Corte  dei  conti  al  n.  286  del  6
febbraio 2018, con cui al dott. Claudio D'Amario e'  stato  conferito
l'incarico di  direttore  generale  della  direzione  generale  della
prevenzione sanitaria del Ministero della salute; 
  Visto il precedente decreto dirigenziale 8 marzo  2017,  pubblicata
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2017, concernente la revisione
parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale  medico  di  bordo  e
degli  attestati  di  iscrizione  nell'elenco  dei  medici  di  bordo
supplenti; 
  Considerato  che  ricorrono  le  condizioni  per   procedere   alla
revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale  medico  di
bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo
supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017; 
  Tenuto conto delle disposizioni previste  nel  Piano  triennale  di
prevenzione   della   corruzione   2013-2016   adottato   da   questa
Amministrazione in data 31 gennaio 2014 ai sensi dell'art.  1,  comma
14, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Revisione generale 
 
  1.  E'  indetta  la   revisione   generale   delle   autorizzazioni
all'imbarco quale medico di bordo e  degli  attestati  di  iscrizione
nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal  1°  gennaio
2014 al 31 dicembre 2017; 
  2. Possono partecipare alla revisione i medici di bordo autorizzati
ed i medici  di  bordo  supplenti  che  non  avessero  effettuato  le
revisioni precedenti, considerando quanto ricordato in premessa circa
il rinnovo  periodico  della  originaria  autorizzazione  all'imbarco
quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco  dei
medici di bordo supplenti;