Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2001, con il quale e' stata riconosciuta la Indicazione geografica tipica dei vini «Golfo dei poeti La Spezia» o «Golfo dei poeti» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 2011, pubblicato sul supplemento ordinario n. 252 alla serie generale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2011, con il quale e' stata modificata la indicazione geografica tipica «Golfo dei poeti La Spezia» o «Golfo dei poeti» in «Liguria di levante» e modificato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della IGP «Liguria di Levante»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero sezione qualita' - vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della IGP «Liguria di Levante»; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2014 concernente la modifica del disciplinare di produzione dei vini IGP «Liguria di Levante» e del relativo fascicolo tecnico, inviato alla Commissione UE ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di adeguarlo alle osservazioni formulate dalla Commissione UE.; Esaminata la documentata domanda trasmessa in data 3 agosto 2017, per il tramite della regione Liguria e successive integrazioni, su istanza dell'Associazione di produttori «Consorzio tutela dei Vini DOC e IGT della Provincia Della Spezia» con sede in La Spezia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini dei «Liguria di Levante», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Liguria; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 18 dicembre 2018, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini dei «Liguria di Levante»; Considerato altresi' che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico; Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni, Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Liguria di Levante». Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini dei «Liguria di Levante», in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre 20, 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della predetta proposta.