IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Visto il regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione del 28 giugno 2012 che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Visto il decreto 12 dicembre 2012 recante «Definizione delle modalita' operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni» (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2013). Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ed, in particolare, gli articoli 148, 149, 152, 153, 154, 156, 159 e 161, che recano la disciplina delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni; Visto il regolamento delegato (UE) n. 232/2016 della Commissione del 15 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; Visto il decreto ministeriale n. 15164 del 12 ottobre 2012, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta; Visto il decreto ministeriale n. 387 del 3 febbraio 2016 che reca disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle Organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 152 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; Viste le linee guida ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 387 del 3 febbraio 2016; Considerato che il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, relativo alla regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, definisce, tra l'altro, i requisiti delle organizzazioni dei produttori; Considerato che l'Unione europea riconosce alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni la possibilita' di svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo cosi' al rafforzamento della posizione dei produttori; Ritenuto necessario considerare la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato del prodotto dei soci aderenti una finalita' imprescindibile per le attivita' delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni; Ritenuto necessario adottare un provvedimento che definisca i criteri e le modalita' di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Associazioni delle organizzazioni di produttori per tutti i prodotti indicati al comma 2 dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche e integrazioni ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, al fine di assicurare sufficiente uniformita' operativa sul territorio nazionale; Ritenuto necessario procedere all'adozione di un provvedimento che modifichi e definisca piu' esplicitamente alcuni aspetti del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 387 del 3 febbraio 2016; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 24 gennaio 2019; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente titolo disciplina la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle Associazioni di organizzazioni di produttori (A.O.P.), che operano nei settori elencati all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, ad esclusione dei seguenti: a) prodotti del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola; b) prodotti ortofrutticoli; c) prodotti ortofrutticoli trasformati. 2. Il riconoscimento delle Associazioni di organizzazioni di produttori puo' essere concesso anche per prodotto, per gruppi di prodotto, per categoria merceologica, nonche' per prodotti appartenenti a regimi di qualita' riconosciuti, certificati ai sensi della normativa europea e nazionale vigente. 3. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; b) «Regione»: la Regione o la Provincia autonoma di Trento e Bolzano competente per territorio; c) «Regione di riferimento»: la regione dove l'associazione di organizzazioni di produttori realizza direttamente o tramite le O.P. associate il maggior valore di produzione commercializzata o il maggior volume di produzione commercializzata qualora il riconoscimento avvenga in base al volume della produzione commercializzata; d) «O.P.»: l'organizzazione di produttori; e) «A.O.P.»: l'associazione di organizzazioni di produttori; f) «A.O.P. transnazionale»: l'associazione di organizzazioni di produttori situate in piu' di uno Stato membro; g) «Sezione O.P.»: parte chiaramente definita di una persona giuridica, prevista per statuto, per la quale la predetta persona giuridica chiede il riconoscimento ai sensi del presente decreto; h) «Regolamento»: regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; i) «Settori»: i settori elencati al comma 1; j) «Produttore»: imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile o l'agricoltore come definito dal regolamento (UE) 1307/13, art. 4, paragrafo 1, lettera a), iscritto all'anagrafe delle aziende agricole ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; k) «Produzione commercializzata»: valore del prodotto commercializzato, direttamente dall'A.O.P. o dalle O.P. socie, al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da non soci, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili, limitatamente al prodotto o ai prodotti del settore, oggetto di riconoscimento, da utilizzare ai fini della determinazione della regione di riferimento; l) «Gruppi di prodotto»: prodotti di una categoria merceologica con una caratteristica comune; m) «Categoria merceologica»: classe di prodotti definita sulla base della classificazione merceologica (stessa natura, impiego, valore commerciale).