IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, 
                       FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  880/2012  della  Commissione
del 28 giugno 2012 che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007  per
quanto  riguarda  la  cooperazione  transnazionale  e   i   negoziati
contrattuali delle organizzazioni di produttori nel settore del latte
e dei prodotti lattiero-caseari; 
  Visto il  decreto  12  dicembre  2012  recante  «Definizione  delle
modalita' operative per  la  consultazione  del  fascicolo  aziendale
elettronico  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni»  (Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2013). 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ed, in
particolare, gli articoli 148, 149, 152, 153, 154, 156,  159  e  161,
che recano la disciplina delle Organizzazioni di  produttori  e  loro
associazioni; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  232/2016  della  Commissione
del 15 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  determinati
aspetti della cooperazione tra produttori; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della  legge  29  dicembre  1990,  n.  428
recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143  recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'Amministrazione
centrale», e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  sulla
regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto  il  decreto-legge  n.  86  del  12  luglio   2018,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97; 
  Visto il decreto ministeriale n. 15164 del 12 ottobre 2012, recante
norme di applicazione del regolamento (CE) n.  1234/2007  per  quanto
riguarda le organizzazioni di  produttori  e  loro  associazioni,  le
organizzazioni  interprofessionali,  le  relazioni  contrattuali  nel
settore del latte e  dei  prodotti  lattiero-caseari  e  i  piani  di
regolazione dell'offerta dei  formaggi  a  denominazione  di  origine
protetta o indicazione geografica protetta; 
  Visto il decreto ministeriale n. 387 del 3 febbraio 2016  che  reca
disposizioni  nazionali  in  materia  di  riconoscimento,  controllo,
sospensione e revoca delle  Organizzazioni  di  produttori  ai  sensi
dell'art. 152  e  seguenti  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  ad
eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi  e  trasformati  e  dei
prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; 
  Viste le linee guida ai sensi dell'art. 10, comma  2,  del  decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n.  387
del 3 febbraio 2016; 
  Considerato che il decreto legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,
relativo  alla  regolazione  dei  mercati  agroalimentari,  a   norma
dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo  2003,  n.  38,
definisce,  tra  l'altro,  i  requisiti  delle   organizzazioni   dei
produttori; 
  Considerato che l'Unione europea riconosce alle  organizzazioni  di
produttori e alle loro associazioni la possibilita'  di  svolgere  un
ruolo  utile  ai  fini  della  concentrazione  dell'offerta   e   del
miglioramento  della  commercializzazione,  della  pianificazione   e
dell'adeguamento della produzione alla  domanda,  dell'ottimizzazione
dei costi di produzione  e  della  stabilizzazione  dei  prezzi  alla
produzione, dello svolgimento di  ricerche,  della  promozione  delle
migliori pratiche e della  fornitura  di  assistenza  tecnica,  della
gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del  rischio
a disposizione dei loro aderenti, contribuendo cosi' al rafforzamento
della posizione dei produttori; 
  Ritenuto necessario considerare la  concentrazione  dell'offerta  e
l'immissione sul mercato del prodotto dei soci aderenti una finalita'
imprescindibile per le attivita' delle organizzazioni di produttori e
delle loro associazioni; 
  Ritenuto necessario  adottare  un  provvedimento  che  definisca  i
criteri e le  modalita'  di  concessione,  controllo,  sospensione  e
revoca del riconoscimento delle Associazioni delle organizzazioni  di
produttori per tutti i prodotti indicati al comma 2 dell'art.  1  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche  e  integrazioni
ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e  dei
prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da  tavola,  al
fine di assicurare sufficiente uniformita' operativa  sul  territorio
nazionale; 
  Ritenuto necessario procedere all'adozione di un provvedimento  che
modifichi e definisca piu' esplicitamente alcuni aspetti del  decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n.  387
del 3 febbraio 2016; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  fra
lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 24 gennaio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente titolo disciplina la concessione, il  controllo,  la
sospensione e la revoca  del  riconoscimento  delle  Associazioni  di
organizzazioni  di  produttori  (A.O.P.),  che  operano  nei  settori
elencati all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e
ai  sensi  del  decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  ad
esclusione dei seguenti: 
    a) prodotti del  settore  dell'olio  d'oliva  e  delle  olive  da
tavola; 
    b) prodotti ortofrutticoli; 
    c) prodotti ortofrutticoli trasformati. 
  2.  Il  riconoscimento  delle  Associazioni  di  organizzazioni  di
produttori puo' essere concesso anche per  prodotto,  per  gruppi  di
prodotto,  per   categoria   merceologica,   nonche'   per   prodotti
appartenenti a regimi di qualita' riconosciuti, certificati ai  sensi
della normativa europea e nazionale vigente. 
  3. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo; 
    b) «Regione»: la Regione o la  Provincia  autonoma  di  Trento  e
Bolzano competente per territorio; 
    c) «Regione di riferimento»: la regione  dove  l'associazione  di
organizzazioni di produttori realizza direttamente o tramite le  O.P.
associate il maggior  valore  di  produzione  commercializzata  o  il
maggior   volume   di   produzione   commercializzata   qualora    il
riconoscimento  avvenga  in   base   al   volume   della   produzione
commercializzata; 
    d) «O.P.»: l'organizzazione di produttori; 
    e) «A.O.P.»: l'associazione di organizzazioni di produttori; 
    f) «A.O.P. transnazionale»: l'associazione di  organizzazioni  di
produttori situate in piu' di uno Stato membro; 
    g) «Sezione O.P.»: parte  chiaramente  definita  di  una  persona
giuridica, prevista per statuto, per la  quale  la  predetta  persona
giuridica chiede il riconoscimento ai sensi del presente decreto; 
    h) «Regolamento»: regolamento (UE) n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e
integrazioni recante organizzazione comune dei mercati  dei  prodotti
agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 
    i) «Settori»: i settori elencati al comma 1; 
    j) «Produttore»: imprenditore agricolo ai  sensi  dell'art.  2135
del codice civile o l'agricoltore come definito dal regolamento  (UE)
1307/13, art. 4, paragrafo 1, lettera a), iscritto all'anagrafe delle
aziende agricole ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
1° dicembre 1999, n. 503; 
    k)   «Produzione   commercializzata»:   valore    del    prodotto
commercializzato, direttamente dall'A.O.P. o  dalle  O.P.  socie,  al
netto dell'IVA e al netto degli acquisti da non  soci,  ricavato  dal
bilancio  e/o  dagli  altri  documenti  contabili,  limitatamente  al
prodotto o ai prodotti del settore,  oggetto  di  riconoscimento,  da
utilizzare ai fini della determinazione della regione di riferimento; 
    l) «Gruppi di prodotto»: prodotti di una  categoria  merceologica
con una caratteristica comune; 
    m) «Categoria merceologica»: classe di  prodotti  definita  sulla
base della  classificazione  merceologica  (stessa  natura,  impiego,
valore commerciale).