IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo a norma  dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio   2013,   n.   105,   relativo   al   «Regolamento   recante
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale
attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema; 
  Visto il reg. (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002,
relativo alla conservazione e  allo  sfruttamento  sostenibile  delle
risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo  alla
«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38,  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006,
relativo alle misure di  gestione  per  lo  sfruttamento  sostenibile
delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo,  e  recante  modifica
del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE)  n.
1626/94, nel quale si da' atto della necessita' di creare un contesto
efficace  di  gestione,  tramite   un'adeguata   ripartizione   delle
responsabilita' tra la Comunita' e gli Stati membri; 
  Visto il  reg.  (CE)  n.1224/2009,  che  istituisce  un  regime  di
controllo comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Visto il decreto ministeriale 26  gennaio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  121  del  25  maggio
2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di
licenze di pesca; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio  1995,  n.  44  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  itaiana  n.  46  del  24
febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione  sperimentale
della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra  imprese  di  pesca
autorizzate  alla  cattura  dei  molluschi  bivalvi  ai  fini  di  un
razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa; 
  Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo
1999, con il  quale  si  adotta  il  regolamento  recante  disciplina
dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi; 
  Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998 relativo  all'adozione
delle misure del piano vongole, in attuazione della legge  21  maggio
1998, n. 164; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   22   dicembre   2000,   recante
modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998  concernente  la
disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; 
  Visto il decreto ministeriale 7  febbraio  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40  del  17  febbraio
2006, recante la nuova disciplina sull'affidamento  dei  Consorzi  di
gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto; 
  Visto il decreto  ministeriale  7  maggio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 19  settembre
2012, recante il rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento
della gestione della pesca  dei  molluschi  bivalvi  ai  consorzi  di
gestione gia' istituiti  e  riconosciuti  ai  sensi  dei  decreti  n.
44/1995 e 515/1998; 
  Visto il decreto ministeriale 29 dicembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  23  del  29  gennaio
2015 e recante la «conferma  del  numero  delle  autorizzazioni  alla
pesca dei molluschi  bivalvi  con  draga  idraulica  e  rastrello  da
natante, fino al 31 dicembre 2019»; 
  Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante le disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013 - bis; 
  Visto il reg. (CE)  n.  1380/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica  comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio ed, in particolare, in armonia  con  i  disposti  degli
articoli 7, 9 e 10 concernenti i tipi di misure di  conservazione,  i
principi e gli obiettivi dei Piani pluriennali nonche'  il  contenuto
dei medesimi; 
  Visto in particolare l'art. 15 del regolamento (UE)  n.  1380/2013,
che autorizza la Commissione ad adottare, ai sensi dell'art.  18  del
regolamento  (CE)  n.  1967/2006,  piani  di  scarto  mediante   atti
delegati, per un periodo non superiore a tre  anni,  nonche'  dispone
l'obbligo di sbarco per talune specie ittiche; 
  Visto in particolare l'art. 18 del regolamento  (UE)  n.  1380/2013
che prevede l'adozione di  Piani  pluriennali  contenenti  misure  di
conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di
sopra  di  livelli  in  grado  di  produrre  il  rendimento   massimo
sostenibile della specie molluschi bivalvi - Venus spp.  -  (Chamelea
gallina); 
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  luglio  2015  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 187 del 13 agosto 2015, recante l'adozione del  Piano  di
gestione nazionale per le attivita' di pesca condotte con il  sistema
draghe  idrauliche  e  rastrelli  da  natante,  cosi'  come  definito
dall'art. 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) 1967/2006; 
  Visto il regolamento (UE) 2015/812 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 maggio 2015  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE)
n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i
regolamenti (UE) n. 1379/2013 e  (UE)  n.  1380/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda  l'obbligo  di  sbarco  e
abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione  del
13 ottobre 2016, che istituisce un Piano di rigetti per  i  molluschi
bivalvi Venus spp. nelle acque territoriali italiane; 
  Visto il decreto ministeriale 27 dicembre  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  8  dell'11  gennaio
2017, relativo all'adozione  del  Piano  nazionale  di  gestione  dei
rigetti degli stock della vongola - Venus spp. - (Chamelea  gallina),
elaborato in seguito alla consultazione con il  Consiglio  consultivo
regionale per il Mediterraneo (MEDAC); 
  Considerato che il suddetto Piano nazionale di  gestione  e'  stato
redatto ai sensi degli articoli 15  e  18  del  regolamento  (UE)  n.
1380/2013, relativo alla Politica comune  della  pesca  ed  introduce
ulteriori e piu' dettagliate misure dirette a  garantire  un  livello
comparabile  di  conservazione  degli  stock  sulla  base  di  quanto
previsto dall'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo
2017, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2017, reg./fl.
n. 212, con il quale e' stato conferito al  dott.  Riccardo  Rigillo,
dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione  dirigenziale  di
livello generale di direttore della Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  143
del 17  luglio  2017,  recante  adeguamento  dell'organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  a  norma
dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.
177; 
  Vista la legge 9  agosto  2018,  n.  97,  che  ha  convertito,  con
modificazioni, il  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole, alimentari e forestali e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e de mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e
disabilita'», che trasferisce al Ministero delle politiche  agricole,
alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo in materia di turismo; 
  Vista la necessita' di procedere  all'aggiornamento  del  Piano  di
gestione nazionale per le attivita' di pesca con  il  sistema  draghe
idrauliche e rastrelli da natante; 
  Tenuto conto della vigenza del  Piano  nazionale  di  gestione  dei
rigetti degli stock della vongola Venus spp (Chamelea gallina) che ha
consentito di ottenere dati e valutazioni scientifiche relative  allo
stato della risorsa con riferimento, in particolare, alle  annualita'
2017-2018; 
  Considerato che i dati e gli elementi di carattere  scientifico  in
possesso dell'amministrazione oltre che in ragione  delle  misure  di
conservazione ancor piu' restrittive poste in essere dai consorzi  di
gestione appositamente istituiti, sono stati  tali,  allo  stato,  da
garantire l'invarianza della risorsa in questione; 
  Considerato che i dati completi relativo allo stato  della  risorsa
vongola, potranno essere disponibili solo al termine del  periodo  di
vigenza del Piano nazionale di gestione dei rigetti  previsto  il  31
dicembre 2019; 
  Tenuto  conto  della  necessita'  di  conferire  continuita'   allo
strumento  necessario  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di   cui
all'art. 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006; 
  Considerato l'impegno assunto  dall'Unione  europea  nell'applicare
una  strategia  precauzionale  nell'adozione  di   misure   volte   a
proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e  gli  ecosistemi
marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile; 
  Valutato  che  attraverso  l'adozione  di  idonee  misure  atte  ad
assicurare l'equilibrio tra capacita'  di  prelievo  e  quantita'  di
risorse  disponibili,  la  gestione  della  pesca  della  pesca   dei
molluschi  bivalvi  affidata  ai  consorzi  di   gestione   su   base
compartimentale, ha prodotto sostanzialmente effetti  positivi  sulla
corretta gestione di tale risorsa; 
  Ritenuto che la  gestione  e  la  tutela  della  risorsa  molluschi
bivalvi e' finalizzata, in  particolare,  all'esercizio  responsabile
della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di  pesca
e le  reali  capacita'  produttive  del  mare  e,  pertanto,  rientra
nell'ambito della piu' ampia tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema
marino; 
  Ritenuto opportuno adottare il Piano di gestione nazionale  per  le
attivita' di pesca con il sistema draghe idrauliche  e  rastrelli  da
natante cosi' come identificati nella denominazione degli attrezzi di
pesca in «draghe  meccaniche  comprese  le  turbosoffianti  (HMD)»  e
«draga meccanizzata (DRB)», anche in armonia  con  i  disposti  degli
articoli 7, 9 e 10 concernenti i tipi di misure di  conservazione,  i
principi e gli obiettivi dei Piani pluriennali nonche'  il  contenuto
dei medesimi»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' adottato il Piano di gestione nazionale per le  attivita'  di
pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante,  cosi'
come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera  b)  del  regolamento
(CE) n. 1967/2006 allegato al presente decreto.