IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo  rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,  sulla  gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme  sui  pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  640/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.  1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita'; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  807/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014 che integra talune  disposizioni  del  regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   808/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica
agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Considerato  il  Programma  di  sviluppo  rurale  nazionale  (PSRN)
2014-2020  approvato  dalla  Commissione  europea  con  decisione  n.
(C2015)8312 del 20/11/2015 cosi' come risultante dall'ultima modifica
approvata con decisione C(2018)  6758  del  9  ottobre  2018,  ed  in
particolare la misura 17 «Gestione del rischio»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1  dicembre  1999,
n.  503  recante,  in  particolare,  le   norme   per   l'istituzione
dell'anagrafe delle aziende agricole,  in  attuazione  dell'art.  14,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come
modificato  dal  decreto  legislativo  26  marzo  2018,  n.  32,   in
attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154; 
  Visto il decreto-legge n. 86 del  12  luglio  2018,  convertito  in
legge n. 97 del 9 agosto 2018, ai sensi del quale il Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali  assume  la  denominazione:
«Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo»; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n.  162,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 12  marzo  2015,  n.  59,  e  successive
modificazioni, relativo alla semplificazione della gestione della PAC
2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la  gestione  del
rischio; 
  Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n.  10158,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  18  giugno
2016,  n.  141,  recante  disposizioni  per  il  riconoscimento,   la
costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione  che  possono
beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere  b)
e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17  dicembre  2013  e,  in
particolare, l'art. 16 che richiede l'adozione, sentite  le  regioni,
delle procedure attuative per  il  riconoscimento  e  la  revoca  dei
soggetti  gestori  e  per  l'istituzione  dell'Elenco  dei   soggetti
gestori; 
  Considerato il decreto ministeriale 31 gennaio 2019 che modifica il
citato decreto 5 maggio 2016, per effetto delle modifiche  introdotte
al PSRN 2014-2020 a seguito dell'entrata in  vigore  del  regolamento
(UE) n. 2017/2393; 
  Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  nel
corso della seduta del 24 gennaio 2019; 
  Ritenuto necessario stabilire le procedure per il riconoscimento  e
la revoca dei  Soggetti  gestori  dei  Fondi  di  mutualizzazione  in
conformita' al disposto dell'art. 16  del  citato  decreto  5  maggio
2016, e successive modificazioni, e per  la  contestuale  istituzione
dell'Elenco corrispondente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto  e'  adottato  ai  sensi  dell'art.  16  del
decreto ministeriale 5 maggio 2016, citato in  premessa,  e  reca  la
disciplina in materia di riconoscimento e revoca dei soggetti gestori
dei Fondi di mutualizzazione di cui agli articoli 36, 38, 39 e 39-bis
del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013,  nel  testo   modificato   dal
regolamento (UE) n. 2017/2393. 
  2. Ai  fini  del  presente  provvedimento  valgono  le  definizioni
dettate  dal  decreto  5  maggio  2016  e  dal  regolamento  (UE)  n.
1305/2013, nel testo modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393.