IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 1, commi 14 e 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici»; Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali» ed in particolare l'art. 4 che prevede una apposita sezione, all'interno del sito internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti»; Vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2 dicembre 2016, L 327/1; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 20 marzo 2013, recante «Modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante: "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita' agli strumenti informatici"»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed in particolare l'art. 9 che prevede delle modifiche in ambito di accessibilita' dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; Decreta: Art. 1 Destinatari e procedimento di pubblicazione 1. In occasione delle elezioni del Parlamento nazionale e delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono pubblicati, per ciascun candidato ammesso, all'interno della sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet del Ministero dell'interno istituita dall'art. 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165, il curriculum vitae ed il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale, gia' pubblicati sul sito internet del partito, movimento politico o lista, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3. 2. I presidenti o segretari o rappresentanti dei partiti o movimenti politici o delle liste e i candidati ad esse collegati, che partecipano alle elezioni politiche ed a quelle europee, comunicano all'apposita piattaforma informatica denominata «Trasparenza» i documenti di cui al comma 1. 3. A tal fine, contestualmente al deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno, in occasione delle elezioni europee e di quelle politiche, colui che deposita il contrassegno rilascia una dichiarazione su apposito modulo in cui indica il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione di cui al comma 2 nonche' la rispettiva casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, alla quale il Ministero dell'interno invia, entro il ventesimo giorno antecedente la data di votazione, le necessarie credenziali di accesso alla piattaforma informatica «Trasparenza». 4. Il soggetto incaricato, con le modalita' tecniche ed operative indicate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, comunica alla piattaforma «Trasparenza» documenti di cui al comma 1 entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di votazione, per le verifiche tecniche finalizzate alla loro pubblicazione. 5. Contestualmente alla comunicazione, il soggetto incaricato attesta la conformita' di ciascuno dei documenti informatici comunicati alla piattaforma rispetto a quelli gia' pubblicati sul sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato collegato, garantendo, per ogni documento, l'accessibilita' secondo la normativa vigente.