IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il regio decreto n. 2440 del 18  novembre  1923,  concernente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato; 
  Visto  l'art.  548  del  Regolamento  per   l'amministrazione   del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato  con
il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924; 
  Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo n. 58  del  24  febbraio  1998,  Testo
Unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996;
nonche' gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216  del  22
dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di debito pubblico, e,  in  particolare,  l'art.  3,  ove  si
prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato,
in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice  che  consentano
al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul
mercato interno  od  estero  nelle  forme  di  prodotti  e  strumenti
finanziari a breve, medio e lungo  termine,  indicandone  l'ammontare
nominale,  il  tasso  di  interesse  o   i   criteri   per   la   sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modifiche ed integrazioni,  recante  riordino  della  disciplina  dei
redditi di capitale e dei redditi diversi; 
  Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in
attuazione dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  398  del  2003,  con  il  quale  sono  stabiliti  gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie  di  cui  al
medesimo articolo, prevedendo che  le  operazioni  di  emissioni  dei
prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del
Tesoro o, per sua  delega,  dal  direttore  della  Direzione  II  del
Dipartimento medesimo, che  in  caso  di  assenza  o  impedimento  di
quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore  generale
del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in  caso
di assenza  o  impedimento  di  entrambi,  siano  disposte  da  altro
dirigente generale delegato a firmare gli atti  in  sostituzione  del
direttore generale del Tesoro; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e  gli
atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.a.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, e  in
particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Visto l'art. 17 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 2003 n. 398, relativo  all'ammissibilita'  del  servizio  di
riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei  titoli
di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per
la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina  le
procedure  da  adottare   in   caso   di   ritardo   nell'adempimento
dell'obbligo di versare contante o titoli per  incapienza  dei  conti
degli operatori che hanno partecipato alle operazioni  di  emissione,
concambio e riacquisto di titoli di Stato; 
  Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste  dei  buoni  ordinari  del
Tesoro  con  richieste  degli  operatori  espresse  in   termini   di
rendimento, anziche' di prezzo,  secondo  la  prassi  prevalente  sui
mercati monetari dell'area euro; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  21
marzo 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti  pubblici  gia'
effettuati, a euro 34.325 milioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 2 gennaio 2019, citato nelle premesse, e  in  deroga
all'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, e'
disposta per il 29 marzo 2019  l'emissione  dei  buoni  ordinari  del
Tesoro (appresso  denominati  BOT)  a  185  giorni  con  scadenza  30
settembre 2019, fino al limite massimo in valore  nominale  di  6.000
milioni di euro. 
  Per la presente emissione e'  possibile  effettuare  riaperture  in
tranche. 
  Al termine della procedura di assegnazione,  e'  altresi'  disposta
l'emissione di un  collocamento  supplementare  dei  BOT  di  cui  al
presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in  titoli
di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e  28  del  decreto
ministeriale n. 216 del  22  dicembre  2009  citato  nelle  premesse,
secondo le modalita' specificate ai successivi articoli 15 e  16  del
presente decreto.