IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare, l'art. 3, comma 18; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019 con il quale e' stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale, tra l'altro prevede che, relativamente alle misure emergenziali di cui all'azione 2 (Piano emergenza dissesto), «il sotto-piano di azione di contrasto al rischio idrogeologico determinato da calamita' naturali e' prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, gia' posta in essere con le procedure definite con le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021»; Visto l'art. 1, comma 1028, della citata legge n. 145 del 2018, con cui e' autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»; Visto l'art. 1, comma 1029, della citata legge n. 145 del 2018, il quale prevede che, per le finalita' di cui al comma 1028, e' istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che dette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della protezione civile; Considerato che il suddetto art. 1, comma 1029, prevede altresi' che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, dette risorse sono assegnate ai commissari delegati ovvero ai soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 1, comma 1028, gli investimenti sono realizzati secondo le modalita' previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018»; Viste le ricognizioni dei fabbisogni ulteriori rispetto alle somme stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2018, comunicate al Dipartimento della protezione civile dai commissari delegati e dalle province autonome ai sensi dell'art. 3 della citata ordinanza n. 558/2018, in particolare per interventi di cui alle lettere b) e d) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018; Viste le ricognizioni per danni alle strutture e infrastrutture pubbliche, al patrimonio abitativo privato e alle attivita' economiche e produttive determinati dagli eventi meteorologici avversi dell'ottobre e novembre 2018, comunicate dalle regioni e dalle province autonome ai fini della richiesta di accesso al Fondo di solidarieta' dell'Unione europea; Viste le ricognizioni dei fabbisogni di cui all'art. 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonche' delle esigenze ulteriori per interventi di cui alla lettera d) del medesimo comma, comunicate dai commissari delegati nominati in relazione a stati di emergenza ancora vigenti o chiusi da non piu' di sei mesi, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 437 del 16 febbraio 2017, n. 441 del 21 marzo 2017, n. 473 del 4 agosto 2017, n. 481 dell'11 settembre 2017, n. 467 del 16 giugno 467, n. 482 del 20 settembre 2017, n. 485 del 12 ottobre 2017, n. 492 del 29 novembre 2017, n. 511 del 7 marzo 2018, n. 503 del 26 gennaio 2018, n. 507 del 16 febbraio 2018, n. 533 del 19 luglio 2018, n. 534 del 25 luglio 2018, n. 545 del 18 settembre 2018; Considerata, altresi', la necessita' di consentire l'immediato avvio degli investimenti strutturali e infrastrutturali, per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per l'aumento della resilienza delle strutture e infrastrutture, individuati all'interno delle predette ricognizioni dei fabbisogni; Considerato che la realizzazione dell'insieme degli investimenti volti a incrementare la resilienza delle strutture e delle infrastrutture anche private costituisce condizione necessaria per il superamento dell'emergenza attraverso l'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018; Considerato che gli stati di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge 31 dicembre 2018, n. 145, e quelli terminati da non oltre sei mesi dal predetto termine, per i quali i commissari delegati nominati in forza di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile e le province autonome hanno comunicato al Dipartimento della protezione civile fabbisogni ulteriori, rispetto a quelli gia' stanziati con le delibere del Consiglio dei ministri relative ai medesimi stati di emergenza, sono elencati nella tabella A allegata al presente decreto; Ravvisata la necessita' di assegnare ai commissari delegati e alla Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero ai soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della citata legge 31 dicembre 2018, n. 145, in modo proporzionale rispetto ai fabbisogni comunicati da ciascuna regione e provincia autonoma; Ritenuto, altresi', necessario individuare i criteri e le modalita' con cui i commissari delegati e le province autonome, ovvero i soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, provvedono a riconoscere i contributi di cui all'art. 25, comma 2, lettera e), del medesimo decreto legislativo, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture e delle infrastrutture, anche in favore dei soggetti privati o titolari di attivita' produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di tipo idraulico ed idrogeologico di cui all'allegato A al presente decreto; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50; Visto, in particolare, l'art. 11 del citato regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che prevede l'obbligo degli Stati membri di presentare alla Commissione UE relazioni annuali sulle spese relative agli aiuti di Stato; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, formulata con nota del 27 febbraio 2019; Decreta: Art. 1 1. Le tabelle A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. Al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi elencati nella tabella A allegata al presente decreto, le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate ai commissari delegati, ovvero ai soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in maniera proporzionale rispetto alle ricognizioni dei fabbisogni citate in premessa, nei limiti di importo indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella B allegata al presente decreto.