IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, cosi' come modificato dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare, l'art. 24, comma 1, lettera c) e comma 2; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», in particolare, l'art. 3, comma 2, nonche' le ulteriori disposizioni di cui all'art. 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e il conseguente decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente, fra l'altro, la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato», in particolare, l'art. 7, comma 2, lettera e), che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94»; Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 2, che, fra l'altro, dispone il trasferimento delle funzioni della Segreteria del CIPE alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare l'art. 41, comma 4, cosi' come modificato dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che dispone che, al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi di intervento pubblico, le delibere assunte dal CIPE siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera e che, in caso di criticita' procedurali tali da non consentire il rispetto del predetto termine, il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE, riferisca al Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (Codice dei contratti pubblici); Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2011, n. 143, recante «Individuazione dei casi di esclusione dal diritto d'accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241»; Visti gli articoli 5, 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recanti, rispettivamente, disposizioni in tema di accesso civico a dati e documenti, esclusioni e limiti all'accesso civico, accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalita' statistiche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE); Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2015 recante «Organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, in particolare l'art. 2, con il quale e' stato nominato il Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica; Vista la delibera CIPE 30 aprile 2012, n. 62, concernente il regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica; Considerata la necessita' di adeguare il proprio regolamento interno alle innovazioni normative sopra richiamate; Ritenuto opportuno modificare il citato regolamento interno al fine di ottimizzare i lavori del Comitato, in particolare assicurare l'adeguatezza dell'istruttoria sulle proposte oggetto di esame del Comitato, anche al fine di verificarne congruita' e completezza, nonche' per garantire la tempestivita' e la trasparenza delle decisioni del medesimo Comitato e per accelerare l'iter di perfezionamento delle deliberazioni concernenti gli investimenti pubblici e rispondere alle attese dei cittadini e delle categorie produttive; Tenuto conto dell'esame della proposta oggetto della presente delibera svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato; Vista la nota n. DIPE 6013 -P, del 28 novembre 2018, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Su proposta del Segretario del Comitato; Delibera: Art. 1 Organizzazione dei lavori e partecipazione alle sedute del Comitato 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Segretario del CIPE, con proprio atto, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, puo' stabilire le linee di indirizzo e le modalita' per la programmazione e l'organizzazione delle sedute e dei lavori del Comitato. 2. Nell'atto di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' evidenziare le categorie dei progetti e dei programmi di investimento per i quali e' necessario, ferma l'applicazione delle norme vigenti, che la relativa proposta sia corredata da analisi costi benefici o da altra metodologia di valutazione. 3. Per assumere le deliberazioni previste dalla normativa vigente il Comitato e' riunito non meno di tre volte l'anno anche in relazione ai documenti pluriennali di pianificazione dei Ministeri previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. 4. Alle sedute del Comitato partecipano, quali membri permanenti, i Ministri e le altre autorita' previste dall'art. 16, comma 2, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni. Sono chiamati altresi' a partecipare alle riunioni del Comitato, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza nonche' i presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi enti. 5. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di impedimento, dal vice Presidente del Comitato, Ministro dell'economia e delle finanze. Quando la seduta del Comitato e' presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, partecipa un vice Ministro o un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in rappresentanza dello stesso Ministero. 6. Ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, svolge le funzioni di Segretario del Comitato, di seguito Segretario, un Ministro o un Sottosegretario di Stato nominato con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Tali funzioni, in sua assenza, sono svolte dal componente piu' giovane di eta' presente alla seduta. 7. Il Ministro che si trovi nell'impossibilita' di partecipare alla seduta, puo' delegare per iscritto a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario di Stato. In caso di assenza di un Ministro o del suo delegato, il Presidente, o chi presiede ai sensi del comma 5 del presente articolo, puo' disporre il rinvio della trattazione della materia o, in relazione alla particolare rilevanza dell'argomento o alla imminente scadenza di termini normativi, la sua discussione anche in assenza del rappresentante dell'amministrazione il cui Ministro e' impossibilitato a intervenire. 8. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, i presidenti delle regioni e delle province autonome possono partecipare alle sedute del Comitato, su invito del Presidente, qualora siano iscritti all'ordine del giorno argomenti di loro specifico interesse. Ove un presidente di regione o provincia autonoma si trovi nell'impossibilita' di partecipare alla seduta, puo' delegare per iscritto un assessore. 9. Partecipano alle sedute, su invito del Presidente, il Governatore o il Direttore generale della Banca d'Italia e il Presidente dell'Istituto statistico nazionale. Il Presidente puo' altresi' invitare rappresentanti degli enti locali e presidenti di altri enti o istituti pubblici quando siano iscritti all'ordine del giorno argomenti che interessino i rispettivi enti e istituti o in ragione di specifiche competenze settoriali. Gli invitati ai sensi del presente comma non possono delegare la partecipazione alla seduta. 10. Il Ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, partecipa alla riunione preparatoria di cui al successivo art. 3, con compiti di supporto tecnico concernenti la valutazione degli effetti sulla finanza pubblica dei provvedimenti da sottoporre all'esame del Comitato, ferma restando la presenza dei rappresentanti delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze per gli altri profili di competenza. Il Ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, assiste alle sedute del Comitato di cui al successivo art. 5, con i predetti compiti di supporto tecnico. 11. Il Comitato si riunisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti. 12. Il DIPE assicura il necessario supporto alle riunioni preparatorie e alle sedute del Comitato.