IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Visto l'art. 1 della suddetta legge n. 145 del 2018, ed, in particolare, i commi da 1031 a 1038, che riconoscono ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica un contributo, parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), corrisposto dal venditore mediante compensazione col prezzo di acquisto ed a quest'ultimo rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo medesimo, che, a loro volta lo recuperano quale credito d'imposta; Visto il comma 1039 del citato art. 1 della legge n. 145 del 2018, che riconosce una detrazione fiscale per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; Visto il comma 1040 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, e' dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1031 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 1031 e della detrazione di cui al comma 1039; Visti i commi 1042 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, che dispongono il pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, a carico di chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica o immatricola in Italia un veicolo di categoria M1, gia' immatricolato in un altro Stato; Visti i commi da 1057 a 1062 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, che riconoscono ai soggetti che nell'anno 2019 acquistano, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e ed L3e, e consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, un contributo corrisposto dal venditore mediante compensazione col prezzo di acquisto ed a quest'ultimo rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo medesimo, che, a loro volta, lo recuperano quale credito d'imposta; Visto il comma 1064 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione della disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1057 e seguenti; Visto il comma 1041 dell'art. 1 della suddetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per l'erogazione dei contributi di cui al citato comma 1031 con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021; Visto altresi' il comma 1063 dell'art. 1 della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 per la concessione del contributo di cui al comma 1057; Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni; Visti gli articoli 47, 54, 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4 comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 3 relativo ai procedimenti e moduli organizzativi; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' la delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi la cui fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ed, in particolare, l'art. 16-ter, inserito dal sopra citato art. 1, comma 1039, della legge n. 145 del 2018; Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; Visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli; Visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; Ritenuta l'opportunita' di consolidare in un unico provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le disposizioni necessarie a disciplinare la concessione e la fruizione dei contributi di cui ai commi 1031 e 1057 e la fruizione della detrazione di cui al comma 1039 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) per veicoli di categoria M1 i veicoli, come definiti al comma 2, lettera b), dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; b) per veicoli di categoria L1e i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h, e di categoria L3e i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h, come definiti al comma 2, lettera a), dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; c) per veicoli a due ruote elettrici, i veicoli di cui al precedente punto b) dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo; d) per veicoli a due ruote ibridi, i veicoli di cui al precedente punto b) aventi una delle seguenti caratteristiche: 1) dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido); 2) dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale); 3) dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale); e) per soggetto gestore si intende il soggetto di cui all'art. 6 cui e' affidata la gestione dei contribuiti tramite la realizzazione di un apposito sistema informatico. f) per demolitore o centro di raccolta appositamente autorizzato si intende un impianto individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 209.