IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Visto l'art. 1, commi da 502 a 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; Visto, in particolare, il comma 504, a mente del quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti ed agli standard minimi di qualita' con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attivita' enoturistica; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Considerato che ai sensi dell'art. 1, del citato decreto-legge n. 86/2018 le materie afferenti il turismo sono state trasferite dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; Considerata l'importanza delle origini e delle potenzialita' del turismo del vino, come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunita' vantaggiose per la crescita del Paese; Considerata l'importanza della valorizzazione delle aree ad alta vocazione vitivinicola e delle produzioni vitivinicole del territorio; Ritenuto opportuno, al fine di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identita' e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, adottare le presenti linee guida ed indirizzi relativamente ai requisiti e standard minimi di qualita' per lo svolgimento dell'attivita' enoturistica; Acquisita in data 7 marzo 2019 l'intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualita', con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attivita' enoturistica, ai sensi dell'art. l, comma 504 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020». 2. L'attivita' enoturistica, di cui all'art. 1, comma 502 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' considerata attivita' agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del codice civile. 3. Coerentemente con la definizione di «enoturismo» di cui all'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono considerate attivita' enoturistiche, ai fini del presente decreto, tutte le attivita' formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche ( DOP, IGP ) nel cui areale si svolge l'attivita', quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attivita' vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attivita' di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli standard di cui all'art. 2, commi 1 e 2.