IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  6  aprile  2006,  n.  193,  recante:
«Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari» e, in particolare, gli articoli 89 e 118; 
  Visto l'art. 3 della  legge  20  novembre  2017,  n.  167,  recante
«Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2017»  che  dispone  in  materia  di  tracciabilita'  dei  medicinali
veterinari  e  dei  mangimi  medicati  per  il  conseguimento   degli
obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE,  la  modifica  gli
articoli 89 e 118 del decreto legislativo  6  aprile  2006,  n.  193,
nonche' l'art. 8 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90; 
  Visto l'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 luglio  2018,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018,  n.
108, che proroga il termine  di  decorrenza,  previsto  dall'art.  3,
comma 1, lettera b), e comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167,
per la obbligatorieta' della prescrizione dei medicinali veterinari e
dei mangimi medicati, esclusivamente secondo il  modello  di  ricetta
elettronica, dal 1° settembre 2018 al 1° gennaio 2019; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  15  luglio  2004,  che
disciplina, in attuazione dell'art. 5-bis del decreto legislativo  30
dicembre 1992, n. 540, l'istituzione  di  una  banca  dati  centrale,
finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del
sistema distributivo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene
dei mangimi e, in particolare, gli articoli 9 e 10; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, concernente  il
divieto di utilizzazione  di  talune  sostanze  ad  azione  ormonica,
tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  90,  recante:
«Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le
condizioni di preparazione, immissione sul mercato  ed  utilizzazione
dei mangimi medicati nella Comunita'»; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  16  novembre  1993,
concernente «Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale  sono
stabilite le condizioni di preparazione, immissione  sul  mercato  ed
utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita'»; 
  Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante  disposizioni  urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita'; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 2  marzo  2001  che
prevede   l'istituzione   del   Centro    servizi    nazionale    per
l'identificazione e la registrazione  dei  bovini  presso  l'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e  del  Molise,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2001, n. 104; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  17  dicembre  2007,
recante «Modalita' di  impiego  del  codice  a  barre  sulle  singole
confezioni dei medicinali ad uso veterinario immessi  in  commercio»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2008, n. 20; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («Normativa in  materia  di  sanita'  animale»),  con
particolare riguardo agli articoli 46 e 47; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
adottato di concerto con il Ministro della salute  2  novembre  2011,
attuativo dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
concernente la dematerializzazione della ricetta, di cui  al  decreto
ministeriale 18 marzo 2008, nell'ambito del Sistema tessera sanitaria
e, in particolare, le modalita' di accesso degli utenti al Sistema di
accoglienza  centrale  (SAC)  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  e  al  Sistema  di  accoglienza  regionale  (SAR)   per   le
regioni/province autonome che ne sono provviste; 
  Considerato  che  il  sistema  informativo  di  tracciabilita'  dei
medicinali veterinari e dei mangimi  medicati,  di  cui  al  presente
decreto,  si  avvale  dei  sistemi  informativi  del  Nuovo   sistema
informativo sanitario, nonche'  dei  Sistemi  informativi  veterinari
gia' in atto del Ministero della salute, che contengono i dati  utili
al governo del Sistema nazionale della sanita'  animale  e  sicurezza
alimentare, con particolare attenzione alla  definizione  dei  rischi
sanitari lungo l'intera filiera produttiva, dalla produzione primaria
sino alla messa in commercio degli alimenti di origine animale per il
consumo umano, con l'obiettivo di perseguire il livello piu'  elevato
di tutela della salute pubblica; 
  Considerato,  in  particolare,  che  i  sistemi   informativi   del
Ministero della salute detengono gia' le anagrafi di tutti gli attori
coinvolti nel processo di tracciabilita' dei medicinali veterinari  e
dei mangimi medicati; 
  Considerato  che  la   maggior   parte   degli   attori   coinvolti
nell'alimentazione e nella consultazione dei dati gestiti dal sistema
informativo di tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi
medicati sono gia' coinvolti nell'utilizzo  dei  sistemi  informativi
del  Nuovo  sistema  informativo  sanitario   nonche'   dei   Sistemi
informativi veterinari; 
  Considerato  che  il  sistema  informativo  di  tracciabilita'  dei
medicinali   veterinari   e   dei   mangimi   medicati   prevede   la
digitalizzazione  dell'intera  gestione  dei  medicinali  veterinari,
dalla produzione e commercializzazione, alla prescrizione,  da  parte
del medico veterinario, fino alla somministrazione agli animali; 
  Considerato, inoltre, che i dati gestiti dal sistema informativo di
tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati  sono
utili  alla  classificazione  dei  rischi  sanitari   delle   aziende
zootecniche  e  all'alimentazione  di   altri   Sistemi   informativi
veterinari per soddisfare  gli  obblighi  informativi  nei  confronti
della  Commissione  europea  e  dell'Organizzazione  mondiale   della
sanita' animale; 
  Ritenuto  opportuno  utilizzare  la  Banca  dati   centrale   della
tracciabilita' del  farmaco  umano,  istituita  nel  2005  presso  il
Ministero della salute, anche per la tracciabilita' delle  confezioni
dei medicinali veterinari; 
  Ritenuto opportuno ottimizzare gli investimenti gia' sostenuti  dal
Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle  finanze
nell'ambito dell'infrastruttura del sistema della  tessera  sanitaria
ed evitare la duplicazione delle procedure; 
  Ritenuto  necessario,  per  garantire  l'attuazione  delle   citate
disposizioni in materia di tracciabilita' dei medicinali veterinari e
dei mangimi medicati, contenute nell'art. 3 della legge  20  novembre
2017, n. 167, definire le modalita'  applicative  degli  obblighi  di
identificazione e di inserimento dei  dati,  previsti  a  carico  dei
produttori, dei depositari,  dei  grossisti,  delle  farmacie,  delle
parafarmacie, dei titolari delle autorizzazioni alla vendita  diretta
e al dettaglio dei  medicinali  veterinari  e  a  carico  dei  medici
veterinari, attraverso la prescrizione medico-veterinaria; 
  Tenuto   conto    della    sperimentazione    della    prescrizione
medico-veterinaria elettronica e del  Sistema  informativo  nazionale
della farmacosorveglianza attuati in alcune regioni; 
  Sentita  la  Federazione  nazionale  degli  ordini  dei  veterinari
italiani in data 27 giugno 2018 e la  Federazione  degli  ordini  dei
farmacisti italiani in data 22 giugno 2018; 
  Sentite le associazioni di categoria in data 19, 22, 27 giugno 2018
e 17 luglio 2018; 
  Tenuto conto delle istanze formulate dalle stesse; 
  Acquisito il parere del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
espresso con nota prot. 238569 del 7 novembre 2018; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso
nella seduta del 13 dicembre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Definizioni e ambito di applicazione 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
al  decreto  legislativo  6  aprile  2006,  n.  193,   e   successive
modificazioni, e al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90. 
  2. Il  presente  decreto  si  applica  al  sistema  informativo  di
tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati e dei
prodotti intermedi, di cui all'art.  2,  comma  4,  del  decreto  del
Ministro della  sanita'  16  novembre  1993,  comprendente  anche  il
sistema per la prescrizione medico-veterinaria elettronica. 
  3. Il presente decreto stabilisce le informazioni  e  le  modalita'
per  l'acquisizione  di  tali  informazioni  che  i   produttori,   i
depositari, i  grossisti  e  i  titolari  delle  autorizzazioni  alla
vendita diretta, nonche' i titolari degli stabilimenti che  producono
mangimi,   le   farmacie,   le    parafarmacie,    e    i    titolari
dell'autorizzazione al commercio di mangimi medicati  e  di  prodotti
intermedi,  i  medici  veterinari,  attraverso  la  prescrizione  del
medicinale  veterinario,  del  mangime  medicato   e   del   prodotto
intermedio, inseriscono nel sistema informativo di tracciabilita' dei
medicinali veterinari e dei mangimi medicati. 
  4.  Le  informazioni  di  cui  al  comma  3  sono   riportate   nel
disciplinare tecnico che costituisce parte  integrante  del  presente
decreto. 
  5. Il presente decreto si applica a tutti i  medicinali  veterinari
autorizzati a  essere  immessi  sul  mercato  italiano,  comprese  le
premiscele  per  alimenti  medicamentosi,  i  medicinali  ad   azione
immunologica, i medicinali veterinari omeopatici. 
  6. Il presente decreto si applica per le fasi di prescrizione e  di
somministrazione a: 
    a) formule magistrali e officinali; 
    b) mangimi medicati e prodotti intermedi; 
    c) medicamenti veterinari ad azione  immunizzante  che  rientrano
nei vaccini stabulogeni e negli  autovaccini  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 17 marzo 1994, n. 287; 
    d) medicinali veterinari autorizzati in altro Stato membro; 
    e) medicinali autorizzati per l'uso umano, laddove prescritto  ai
sensi degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 6  aprile  2006,
n. 193, e successive modificazioni. 
  7.  Il  presente  decreto  si  applica,  limitatamente  alla   fase
distributiva, ai medicinali veterinari autorizzati a  essere  immessi
in commercio sul mercato italiano contenenti sostanze stupefacenti  e
psicotrope ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309. 
  8. Il presente decreto non si applica a: 
    a)  medicinali  per  uso  veterinario   oggetto   di   protocolli
sperimentali; 
    b) materie prime per la produzione di specialita' medicinali; 
    c) gas anestetici.