IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a
norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  64,  comma  1,  che  dispone  che
l'ammissione agli esami per il conseguimento delle  patenti  nautiche
e' subordinata al  pagamento  di  un  diritto  commisurato  al  costo
sostenuto  dall'amministrazione  per  la  gestione   delle   relative
procedure; 
  Visto l'art. 64, comma 2, che prevede che l'ammontare del  predetto
diritto e' stabilito  annualmente  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visti i precedenti decreti attuativi del suddetto  art.  64  e,  da
ultimo, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
23 gennaio 2018, recante determinazione dei diritti da  corrispondere
per l'ammissione  agli  esami  per  il  conseguimento  delle  patenti
nautiche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 49 del 28 febbraio 2018; 
  Considerato che non sono stati rilevati dall'amministrazione  costi
aggiuntivi per la gestione delle procedure relative agli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche; 
  Ritenuto, pertanto, di non dover variare l'ammontare  dei  predetti
diritti di ammissione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Determinazione delle tariffe 
 
  1. L'ammissione agli  esami  per  il  conseguimento  delle  patenti
nautiche e' subordinata al pagamento di un diritto pari a euro  20,00
per le categorie A e C, al pagamento di un diritto pari a euro  60,00
per la categoria B.