IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  concernente  il  regolamento  per  la   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante le
disposizioni relative alle modalita' di presentazione  delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015  recante
l'approvazione di norme tecniche di  prevenzione  incendi,  ai  sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  192  del  20
agosto 2015, e successive modificazioni; 
  Ravvisata la necessita' di continuare l'azione di semplificazione e
razionalizzazione  dell'attuale   corpo   normativo   relativo   alla
prevenzione degli incendi, mediante l'utilizzo di un nuovo  approccio
metodologico piu' aderente al progresso tecnologico e  agli  standard
internazionali; 
  Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche all'art. 1 del decreto 
               del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 
 
  1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015
il comma 2 e' abrogato.