IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il  decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154  recante
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee  -  legge  comunitaria  2009,  in  particolare
l'art. 28 - Delega al Governo per il  riassetto  della  normativa  in
materia di pesca e acquacoltura; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2012, recante misure per  il
riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma
dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto 22 dicembre 2000 recante modificazioni al  decreto
ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei
molluschi bivalvi; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio  1995,  n.  44  avente  ad
oggetto il regolamento recante norme sulla costituzione dei  consorzi
tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi; 
  Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente
il  regolamento  recante  disciplina  dell'attivita'   dei   predetti
consorzi di gestione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2017, registrato alla Corte dei conti in data 29  marzo  2017,  reg./
fl.n. 212, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo,
dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione  dirigenziale  di
livello generale di direttore della Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali in data 20 luglio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 201 del 30 agosto 2018, concernente  le  modalita'  di  esecuzione
dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita'  di  pesca  delle
unita' autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  di  pesca  con  il
sistema strascico, per l'annualita' 2018; 
  Visto in particolare il comma 1 dell'art. 4 del  predetto  decreto,
che  prevede  che  con  specifico   provvedimento   direttoriale   e'
autorizzato lo svolgimento dell'attivita' di pesca; 
  Vista la legge 9  agosto  2018,  n.  97,  che  ha  convertito,  con
modificazioni, il  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole, alimentari e forestali e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'», che trasferisce al Ministero delle politiche  agricole,
alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo in materia di turismo; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio  2019,  n.  25  concernente   il   regolamento   concernente
organizzazione del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali  e  del  turismo,  a  norma  dell'art.  1,  comma  9,   del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; 
  Vista la  richiesta  delle  Associazioni  nazionale  di  categoria:
Federcoopesca, Legacoop Agroalimentare, AGCI- Agrital, Federpesca  in
data 15 aprile 2019, con la quale e' stato trasmesso  il  verbale  di
accordo con le organizzazioni sindacali Flai CGIL, Fai  CISL  e  Uila
Pesca; 
  Visto il calendario delle festivita' del corrente anno solare; 
  Considerate le aspettative delle imprese esercenti  l'attivita'  di
pesca  professionale  di  poter  svolgere  l'attivita'  di  pesca  in
occasione delle festivita'; 
  Ritenuto ragionevole consentire, in analogia a quanto  disciplinato
negli scorsi anni, l'attivita' di pesca nelle giornate dell'anno 2019
di giovedi' 25 aprile, sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22
sabato 28 e domenica 29  dicembre  nonche'  sabato  4  e  domenica  5
gennaio dell'anno 2020; 
  Ritenuto al contempo necessario garantire  un  corretto  equilibrio
tra la disponibilita' delle risorse e l'attivita' di cattura in mare,
ragione  per  cui  le  imprese  di  pesca  sono  comunque  tenute  ad
effettuare il relativo recupero delle giornate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In deroga al disposto di cui all'art. 4,  comma  1  del  decreto
ministeriale 20 luglio 2018, e' consentito,  facoltativamente  e  per
singola impresa, in tutti i Compartimenti  marittimi  lo  svolgimento
dell'attivita' di  pesca  con  i  sistemi  strascico  e/o  volante  e
circuizione nei soli giorni dell'anno 2019  di  giovedi'  25  aprile,
sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22 sabato 28  e  domenica
29 dicembre nonche' sabato 4 e domenica 5 gennaio dell'anno 2020; 
  2. Le imprese hanno l'obbligo di  segnalare  con  congruo  anticipo
alle Autorita' marittime la volonta' di svolgere l'attivita' di pesca
nelle giornate di cui al precedente comma 1. 
  3. Al  fine  di  assicurare  un  corretto  equilibrio  tra  risorse
disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono  al
disposto di cui al comma 1, hanno l'obbligo di recuperare le giornate
di pesca entro e non oltre i successivi quindici giorni lavorativi.