(Allegato-Linee guida)
                                                             Allegato 
 
LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI  CONTI  SUI
  RENDICONTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER  L'ESERCIZIO
  2018 (ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge  10  ottobre
  2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
  2012, n. 213) 
 
    1.  Le  Linee  guida  indirizzate  agli   Organi   di   revisione
economico-finanziaria istituiti  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  1,
lettera e), decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138  rappresentano  un
momento centrale delle verifiche sul  rispetto  degli  obiettivi  del
pareggio di  bilancio,  dei  vincoli  di  finanza  pubblica  e  della
sostenibilita' dell'indebitamento da  parte  delle  Regioni  e  delle
Province autonome; verifiche che sono state introdotte  dall'art.  1,
commi 3 e 4, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, e che si svolgono
sul modello di quelle previste per gli enti locali ai sensi dell'art.
1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
    L'emanazione delle Linee guida,  da  parte  della  Sezione  delle
autonomie, costituisce un profilo importante del coordinamento  delle
attivita'  delle  Sezioni  regionali  di  controllo,  competenti   ad
eseguire le predette verifiche. 
    Esse, per giurisprudenza consolidata della Corte  costituzionale,
appartengono alla categoria dei «controlli di legittimità-regolarita'
della Corte dei conti sui bilanci pubblici», in quanto «rigorosamente
ancorati a parametri  legali»,  che  hanno  assunto  progressivamente
caratteri  cogenti  nei  confronti  dei  destinatari,   proprio   per
prevenire e contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili
di alterare l'equilibrio di bilancio (articoli 81, 97 e 119 Cost.)  e
di  riverberare  tali  disfunzioni  sul   conto   consolidato   delle
amministrazioni pubbliche  (cfr.  sentenza  n.  228  del  2017  e  le
sentenze ivi richiamate n. 80 del 2017, n. 39 e n. 40 del 2014  e  n.
60 del 2013). 
    Per l'esigenza di orientare l'attivita' di controllo della  Corte
alla valutazione dei risultati, nell'ottica del carattere diffuso del
controllo, si chiedono agli Organi di revisione contabile valutazioni
in ordine all'efficacia delle politiche adottate ed alla qualita' dei
servizi resi, ponendo a raffronto  i  risultati  conseguiti  con  gli
obiettivi programmatici originariamente fissati. 
    Allo  stesso  tempo,  si  raccomanda  agli  Organi  di  revisione
contabile  la  costante  vigilanza  sulla  corretta  attuazione   dei
principi contabili sanciti dal decreto legislativo n. 118/2011  e  si
richiamano, in proposito, gli indirizzi e le soluzioni interpretative
forniti dalla Sezione delle  autonomie  in  materia  di  contabilita'
armonizzata con le deliberazioni n. 4/INPR, n. 31/INPR e  n.  32/INPR
del 2015, con le deliberazioni n. 3/QMIG, n. 9/INPR, n.  16/QMIG,  n.
26/QMIG e n. 31/FRG del 2016 e, da ultimo, con  le  deliberazioni  n.
15/QMIG e n. 28/QMIG del 2017. 
    Un importante supporto all'interpretazione dei principi contabili
armonizzati e' offerto dalle sentenze  costituzionali,  tra  cui,  in
particolare, la n. 274 del 2017, ove la  Corte  ha  ritenuto  che  le
complesse regole tecniche della legislazione statale concernenti «gli
allegati  di  bilancio»,  con  conseguente  deficit  in  termini   di
chiarezza, devono essere necessariamente compensate - nel testo della
legge di approvazione del rendiconto - da una trasparente,  corretta,
univoca, sintetica e  inequivocabile  indicazione  del  risultato  di
amministrazione e delle relative componenti  di  legge.  In  materia,
l'elemento principale della nuova disciplina consiste  proprio  nella
«separata evidenza per le quote vincolate e accantonate», dato che si
tratta di «risorse che non possono essere assolutamente distratte per
essere diversamente  impiegate»,  con  conseguente  «indisponibilita'
delle corrispondenti forme di finanziamento». Con precedente sentenza
n.  89  del  2017,  era  stata  esclusa  la  facolta'  di  utilizzare
l'anticipazione di liquidita' come componente attiva degli  aggregati
che confluiscono  nel  risultato  di  amministrazione.  Si  richiama,
altresi', la sentenza n. 49 del 2018, con  la  quale  e'  riaffermata
l'essenzialita',  ai  fini  della  dimostrazione   della   situazione
economico-finanziaria   dell'ente,   accanto    al    risultato    di
amministrazione  ai  sensi  dell'art.  42,  decreto  legislativo   n.
118/2011, del quadro riassuntivo della gestione annuale e dello stato
dell'indebitamento e delle eventuali passivita'  dell'ente  applicate
agli esercizi futuri. Quest'ultimo,  in  particolare,  consente  «una
prospettiva di sindacato sia in relazione ai vincoli europei, sia  in
relazione all'equita'  intergenerazionale,  strumento  servente  alla
determinazione dei costi-benefici afferenti alle  generazioni  future
con riguardo alle politiche di investimento concretamente adottate». 
    Attenzione  peculiare  deve  essere  dedicata  all'analisi  della
situazione di cassa, da condurre in parallelo con le verifiche  delle
risultanze della gestione di competenza, in quanto, anche se la legge
n. 243/2012 si concentra sugli equilibri di competenza e  gli  schemi
di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011  non  includono
la dimostrazione degli equilibri di cassa, i principi della copertura
delle spese e del buon andamento - declinati a livello costituzionale
dagli articoli 81 e 97 - devono trovare applicazione sostanziale  con
la verifica delle risorse effettivamente introitate  a  fronte  delle
spese sostenute. 
    A tal fine, i profili maggiormente considerati nella elaborazione
delle presenti Linee guida sono: 
      - le situazioni  di  criticita'  finanziaria,  con  riferimento
all'analisi e alla composizione del disavanzo,  tenendo  conto  delle
diverse tipologie e modalita' di copertura previste dalla legge; 
      - la ricognizione del grado  di  puntualita'  dei  pagamenti  e
delle modalita' di gestione di talune entrate proprie degli enti; 
      -  l'analisi  della  situazione  di   cassa   e   la   corretta
determinazione  del  risultato  di   amministrazione,   nella   parte
vincolata e accantonata; 
      - l'adeguatezza degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia
esigibilita'  e  la  corretta  costruzione  del   Fondo   pluriennale
vincolato, di parte corrente e di parte capitale; 
      - la verifica dei rapporti di debito e di credito reciproco con
gli organismi partecipati, tenendo  conto  anche  degli  esiti  della
revisione  periodica  delle  partecipazioni   societarie,   a   norma
dell'art. 20, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
      - in ultima analisi, la valutazione delle corrette modalita' di
classificazione  e  imputazione  della  spesa  e  della   complessiva
affidabilita' delle scritture contabili degli enti. 
    2. Nel fare rinvio a quanto si e' diffusamente riferito in merito
al regime normativo, alla funzione  ed  alle  finalita'  delle  Linee
guida sui  rendiconti  regionali  (da  ultimo,  v.  deliberazione  n.
10/SEZAUT/2018/INPR), si rammenta che le stesse costituiscono,  tanto
per i Collegi dei revisori dei conti quanto per le Sezioni  regionali
di  controllo,   uno   strumento   di   efficace   interlocuzione   e
collaborazione tra organi di controllo interno  ed  esterno  per  gli
accertamenti connessi al giudizio di parificazione,  nelle  cui  sedi
potranno svolgersi, ove se ne ravvisi la  necessita',  gli  opportuni
approfondimenti istruttori per i profili che dovessero ritenersi  non
esaustivi. 
    Cio' considerando la centralita' del  giudizio  di  parificazione
nel sistema coordinato degli strumenti  di  controllo  della  finanza
regionale previsti sia dal citato decreto-legge n. 174 del  2012  sia
della normativa pregressa (deliberazione n. 9/SEZAUT/2013/INPR). 
    Al riguardo, si ricorda che l'ausilio offerto dalle  Linee  guida
si sostanzia, principalmente, nell'anticipazione della relazione  del
Collegio dei  revisori  alla  proposta  di  rendiconto  della  Giunta
regionale,  in  quanto  la  pronuncia  della  Sezione  regionale   di
controllo si interpone tra la fase  della  proposta  e  la  legge  di
approvazione del rendiconto. 
    Ferma restando la necessita'  di  osservare  i  termini  previsti
dall'art. 18, comma 1, lettera b), decreto legislativo  n.  118/2011,
al cui mancato  rispetto  dei  termini  sono  correlate  le  sanzioni
indicate nell' art. 9, comma 1-quinquies, decreto-legge n.  113/2016,
il sistema informativo consente  alle  Amministrazioni  regionali  di
inviare gli schemi contabili di rendiconto anche nella loro  versione
provvisoria  non  ancora  approvata  dalla  Giunta   regionale   (cd.
«Preconsuntivo»). 
    In ogni caso, le Amministrazioni e i Revisori dei conti presso le
Regioni dovranno fornire tutte  le  informazioni  necessarie  per  il
giudizio   di   parificazione   coerentemente   con   la   tempistica
normativamente  prevista  e  secondo  le  indicazioni  fornite  dalle
Sezioni di controllo territorialmente competenti. 
    3. Le presenti Linee guida e la  relativa  relazione-questionario
costituiscono supporto operativo anche per l'attivita' delle  Sezioni
di controllo delle Regioni a statuto speciale e  delle  due  Province
autonome, le quali, sulla base dei principi richiamati dalle sentenze
n. 23/2014, n. 39/2014  e  n.  40/2014  della  Corte  costituzionale,
potranno  utilizzarle  nel   rispetto   dei   regimi   di   autonomia
differenziata  ad  esse  applicabili.   In   quest'ambito,   potranno
svolgere, ove ne ravvisino la necessita', approfondimenti  istruttori
su ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse, in
ordine  ai  quali  le  Amministrazioni  e  gli  Organi  di  revisione
contabile dovranno garantire tutte le informazioni richieste  secondo
le indicazioni fornite dalle Sezioni  di  controllo  territorialmente
competenti. 
    A tal fine, i Revisori dei  predetti  enti  potranno  richiamare,
negli appositi quadri  riservati  ai  chiarimenti,  la  normativa  di
settore eventualmente applicata in luogo di quella  nazionale  citata
nel questionario, dando evidenza  degli  effetti  prodotti  da  detta
normativa in relazione  ai  profili  di  interesse  richiamati  nello
schema di relazione. 
    4. Come gia' lo scorso anno, lo schema di  relazione-questionario
privilegia la parte recante i «quesiti» rispetto a quella  contenente
i «quadri contabili».  Cio'  in  quanto  i  traguardi  raggiunti  nel
percorso  dell'armonizzazione  contabile,  nella  prospettiva   della
razionalizzazione e semplificazione degli oneri  di  informazione  da
tempo perseguita dalla Corte,  consentono  di  utilizzare  il  flusso
informativo presente nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni
(BDAP), operativamente governata dal Ministero dell'economia e  delle
finanze attraverso l'applicativo «Bilanci Armonizzati» ma  funzionale
a tutte le attivita' di controllo della Corte che  necessitano  della
conoscenza di dati analitici di rendiconto contenuti  nel  Piano  dei
conti integrato. 
    I quadri contabili conservati all'interno  dell'apposita  Sezione
VIII (con la numerazione originaria per  esigenze  connesse  al  piu'
rapido sviluppo degli aggiornamenti  del  sistema  informatico)  sono
relativi a dati non desumibili direttamente dagli schemi di  bilancio
armonizzato ma attinenti  a  profili  di  particolare  rilievo  della
gestione  regionale.  Trattasi  dei  quadri  contabili   relativi   a
«Gestione residui attivi e passivi»  (8.7),  «Indebitamento»  (8.10),
«Sanita'» (8.13 e 8.14) e «Fondo di  cassa»  (8.15),  i  quali  vanno
comunque compilati. 
    Continua, quindi, l'impegno da parte della  Corte  dei  conti  di
alleggerire gli oneri informativi  a  carico  delle  Amministrazioni,
gia' avviata negli anni precedenti. Infatti, non sono piu'  richiesti
i dati quantitativi del personale (in quanto  reperibili  tramite  il
Sistema conoscitivo del personale  dipendente  dalle  amministrazioni
pubbliche - SICO), ed i dati  di  natura  contabile  sugli  organismi
partecipati   (in    quanto    reperibili    tramite    l'applicativo
«Partecipazioni» del Dipartimento del Tesoro). 
    In  ogni  caso,  le  Sezioni  regionali  di  controllo   potranno
effettuare tutte le necessarie integrazioni  istruttorie,  laddove  i
canali  informativi  sopra   richiamati   non   siano   adeguatamente
alimentati dagli enti ed ogni qualvolta ne  ravvisino  la  necessita'
per il compiuto esercizio delle proprie funzioni. 
    5. La possibilita' di soddisfare - per le richiamate esigenze  di
semplificazione - gli elementi informativi  connessi  al  sistema  di
controllo e referto della finanza territoriale con i dati provenienti
dal sistema gestionale BDAP, non esonera  i  Revisori  dall'onere  di
verificare  che  i  canali   informativi   sopra   richiamati   siano
adeguatamente  alimentati  dagli  enti,  segnalando  alla  competente
struttura  dell'ente  la  necessita'  di  inserire  le   informazioni
mancanti. 
    E' opportuno sottolineare l'importanza della correttezza e  della
tempestivita' dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre  banche
dati pubbliche. Non si tratta, infatti, di meri  adempimenti  a  fini
statistici. Tali banche dati - per la realizzazione e la manutenzione
delle  quali  si  impiegano  ingenti  risorse  -  sono  strumenti  di
monitoraggio e controllo ai  fini  del  coordinamento  della  finanza
pubblica  e  le  informazioni  ivi  presenti  sono  alla  base  delle
decisioni    di    politica    finanziaria.     Nella     prospettiva
dell'amministrazione digitale, poi, l'obiettivo cui si  deve  tendere
e' la piena conformita' dei dati inseriti con  i  documenti  prodotti
dai  software  gestionali  dei  singoli  enti  che  sono  oggetto  di
approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. 
    In capo ai Revisori  degli  enti  rimane,  altresi',  l'onere  di
verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP  -  Bilanci
Armonizzati - con quanto risultante dai  documenti  contabili  tenuti
e/o approvati dall'ente, almeno per quanto riguarda i  contenuti  del
Quadro  generale  riassuntivo,  del  Prospetto  degli  equilibri   di
bilancio e del prospetto del risultato  di  amministrazione,  nonche'
gli errori e le incongruenze segnalate dalla BDAP, ove  non  risolte.
Parimenti  dovranno  continuare  a  controllare  la  coerenza   delle
informazioni sugli organismi partecipati inserite  dagli  enti  nella
banca dati del Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili da altra
documentazione oggetto di verifica. Anche in queste ipotesi di errata
o incompleta comunicazione dei dati, i  Revisori  dovranno  segnalare
alle    Amministrazioni    la    necessita'     di     operare     le
rettifiche/integrazioni necessarie. 
    A tal fine, per poter  accedere  in  visualizzazione  a  tutti  i
documenti contabili dell'ente di competenza presenti in BDAP  (Schemi
di bilancio,  Piano  dei  conti  integrato  -  con  i  relativi  dati
contabili analitici - e Piano degli indicatori e risultati attesi), i
Revisori regionali - ove non gia' accreditati - dovranno  registrarsi
presso  il   sistema   gestionale   selezionando   il   link   «Nuova
Registrazione» presente nell'area riservata della Home page di  BDAP:
http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx. Per qualsiasi supporto
di tipo tecnico alla registrazione  e  all'utilizzo  del  sistema  e'
possibile selezionare la voce «Supporto» all'interno della Home page. 
    6. Il nuovo schema di  relazione  sui  consuntivi  regionali  per
l'esercizio  2018  e',  dunque,  strutturato  in  un  questionario  a
risposta sintetica da compilare on line mediante  l'applicativo  Con.
Te. (all'occorrenza utilizzabile  anche  da  parte  dei  responsabili
degli Uffici regionali), organizzato in dieci sezioni  di  quesiti  e
quadri contabili  compilabili  mediante  fogli  di  lavoro  dedicati,
indifferentemente, sia  alle  informazioni  gestionali  di  carattere
testuale  sia  all'acquisizione  di  dati  numerici  non   desumibili
direttamente dagli schemi di bilancio armonizzato: 
      - la prima sezione (Domande preliminari) mira a realizzare  una
ricognizione dei principali  adempimenti  di  carattere  contabile  e
finanziario; 
      - la seconda sezione (Regolarita' della gestione amministrativa
e contabile) e'  volta  ad  intercettare  la  presenza  di  eventuali
problematiche in materia di gestione del personale o di non  corretta
rappresentazione contabile delle effettive risultanze della  gestione
finanziaria; 
      -  la  terza  sezione  (Gestione  contabile)  contiene  domande
correlate a profili di carattere eminentemente  contabile,  quali  la
congruita'  e  la  conformita'  a  legge  delle  quote  vincolate   e
accantonate   del   risultato   di   amministrazione,   la   corretta
determinazione del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di
dubbia esigibilita',  oltre  a  uno  schema  sulla  composizione  del
disavanzo e un  focus  sulla  gestione  della  tassa  automobilistica
regionale; 
      -  la  quarta  sezione  (Sostenibilita'  dell'indebitamento   e
rispetto dei vincoli) e' intesa a ricostruire lo stock del  debito  e
ad  analizzarne  la  composizione,  con  particolare  attenzione   al
rispetto dei vincoli di indebitamento; 
      - la quinta sezione (Organismi partecipati) mira  a  verificare
il   rispetto   delle   prescrizioni   normative   in   materia    di
esternalizzazione dei servizi in organismi  e  societa'  partecipate,
con  riferimento  anche  al  processo  di   razionalizzazione   delle
partecipazioni; 
      - la sesta sezione (Verifica dei  saldi  di  finanza  pubblica)
contiene domande dirette  a  verificare  l'effettivo  rispetto  degli
obblighi e degli obiettivi di saldo 2018, alla luce  delle  modifiche
introdotte dalla legge di bilancio per il 2018; 
      - la settima sezione (Servizio sanitario regionale) e'  diretta
ad evidenziare la presenza di eventuali criticita' nel  finanziamento
del Servizio sanitario regionale e nella relativa gestione; 
      - l'ottava  sezione  (Quadri  contabili)  analizza  particolari
profili contabili che richiedono approfondimenti specifici; 
      - la nona sezione (Analisi fondi per eventi sismici  del  2016)
e' riservata alle quattro Regioni interessate  dagli  eventi  sismici
del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) e mira a una prima analisi
della gestione dei fondi destinati ai relativi interventi; 
      - la decima sezione (Note) e' dedicata ai chiarimenti necessari
per la miglior comprensione delle informazioni e/o all'inserimento di
informazioni integrative. 
    7. Per procedere alla compilazione  della  relazione-questionario
occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi on line,
selezionare  il  link  «Controllo  e  Referto»  e,   successivamente,
selezionare il sistema FITNET per poi accedere al sistema Con. Te. 
    Per gli utenti sprovvisti di credenziali di accesso al  Con.  Te.
sara' necessario eseguire prima la registrazione sul  Portale  «SOLE»
per il profilo di pertinenza (Presidente del Collegio dei Revisori  -
PCR; Collaboratore del Collegio  dei  Revisori  -  CCR;  Responsabile
Ragioneria/Servizi Finanziari della Regione - RSFR; Responsabile Dati
Regione - RDR)  e  ottenere,  via  e-mail,  user-id  e  password.  Al
riguardo,  si  sottolinea  che  per  i  citati  profili  RSFR  e  RDR
l'individuazione del responsabile da parte dell'ente prescinde da una
diretta  corrispondenza  con  i  profili  professionali   contemplati
dall'assetto organizzativo dell'ente stesso. 
    All'interno del sistema Con. Te. saranno fornite  le  indicazioni
necessarie per ottenere supporto ed assistenza tecnica  sull'utilizzo
del sistema. 
 
                                ----- 
 
LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI REVISORI DEI  CONTI  SUI  RENDICONTI
DELLE REGIONI PER L'ANNO 2018, SECONDO LE PROCEDURE DI  CUI  ALL'ART.
1, COMMI 166 E SEGUENTI, L. 23  DICEMBRE  2005,  N.  266,  RICHIAMATO
DALL'ART. 1, COMMA 3, D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174,  CONVERTITO,  CON
          MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213. 
 
 
INDICE GENERALE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
SCHEDA ANAGRAFICA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
SEZIONE I - DOMANDE PRELIMINARI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
SEZIONE II - REGOLARITA' DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (1-19) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (segue) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
SEZIONE IV - SOSTENIBILITA' DELL'INDEBITAMENTO E RISPETTO DEI VINCOLI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
SEZIONE V - ORGANISMI PARTECIPATI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
SEZIONE VI - VERIFICA DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
SEZIONE VII - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
SEZIONE VIII - DATI CONTABILI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
SEZIONE IX - ANALISI FONDI PER EVENTI SISMICI DEL 2016 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
SEZIONE X NOTE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico