IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in particolare l'art. 4, comma 1-quater, lettera c) il quale prevede «concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b)»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», ed in particolare l'art. 400, comma 8; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 2 e 3; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 e' consentito il ricorso, «all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione», l'art. 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonche' l'art. 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva n. 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, recante: «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e in particolare l'art. 1, in base al quale la scuola dell'infanzia «contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese»; l'art. 5, che introduce l'alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalita' della scuola primaria, superando quanto previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 1991, art. 1, in base al quale «l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue piu' diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco»: Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 25, in merito all'accesso all'occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; Visto decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante «Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, e in particolare l'art. 1, comma 4-quinquies, in base al quale «a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non e' consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno gia' stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso»; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare l'art. 1, commi da 110 a 113 e il comma 20; Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7, comma 2-bis, che prevede che le prove d'esame possano essere precedute da forme di preselezione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l'art. 4 recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale e' stato adottato il regolamento concernente la «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 95 recante «Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, nonche' del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilita'»; Visti i decreti del direttore generale 23 febbraio 2016, n. 105, recante «Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria», e n. 107, recante «Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado». Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre 2016, n. 5388, e le altre conformi, con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturita' linguistica conseguito al termine dei percorsi quinquennali di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali; Ravvisata l'opportunita' di procedere alla revisione del citato decreto 23 febbraio 2016, n. 95; Considerata la necessita' di limitare la revisione ai programmi e alle prove concernenti le procedure concorsuali per titoli ed esami della scuola dell'infanzia e primaria, posti comuni e di sostegno, atteso che le procedure concorsuali per la scuola secondaria sono state specificamente disciplinate dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; Valutata l'opportunita' di stabilire alcune disposizioni generali che danno conto delle innovazioni introdotte dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, al fine di una piu' agile predisposizione dei bandi concorsuali; Considerato che l'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015 prevede che ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente, possano partecipare esclusivamente i candidati muniti del titolo di abilitazione all'insegnamento per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto e, per i posti di sostegno, i soli candidati muniti del titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita'; Vista la richiesta al Consiglio superiore della pubblica istruzione, di esprimere il parere sullo schema del presente provvedimento, di cui alla nota n. 34013 del 5 dicembre 2018; Audito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso all'adunanza del 16 gennaio 2019; Ritenuto di accogliere le richieste del CSPI che non appaiono in contrasto con le norme vigenti in materia e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali, con particolare riguardo ai seguenti punti: svolgimento di un test di preselezione qualora il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso; eliminazione dell'accertamento della lingua inglese nei test di preselezione; nel caso previsto dall'art. 12, comma 1, possibilita' di delega, da parte del dirigente preposto all'USR per il Friuli Venezia-Giulia, al dirigente dell'ufficio di cui all'art. 13, comma 1 della legge n. 38/01; Ritenuto di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI: in relazione all'art. 5 si ritiene di mantenere una netta separazione tra la procedura concorsuale per l'accesso ai posti comuni e quella per l'accesso ai posti di sostegno, conformemente a quanto avvenuto per il concorso del 2016; in relazione all'art. 6, comma 5 si ritiene, in linea con il concorso del 2016, di prevedere anche per la scuola dell'infanzia, l'accertamento della lingua inglese di livello B2: in relazione all'art. 11, comma 2 si conferma, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito all'uso della telematica, l'esclusione di diverse modalita' di presentazione delle domande di partecipazione; in relazione all'allegato A, non si ritiene di accogliere la richiesta di integrare i programmi, in quanto gli stessi risultano gia' rimodulati in termini di aggiornamento normativo e di adattamento alla procedura concorsuale per i posti comuni e di sostegno, conformemente al concorso straordinario del 2018; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 22, comma 8, lettera a), punto a3) del CCNL 19 aprile 2018; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, nonche' le prove di esame e i relativi programmi. 2. I concorsi sono banditi ogni due anni, nelle regioni e per i ruoli nei quali, nel biennio di riferimento, si preveda un'effettiva vacanza e disponibilita' di posti nell'organico dell'autonomia. 3. In sede di prima applicazione, i concorsi sono banditi, ai sensi del comma 2, qualora le graduatorie di merito regionali dei concorsi espletati ai sensi dell'art. 1, comma 144, della legge 13 luglio 2015, n. 107, risultino esaurite o non sufficientemente capienti nel biennio di riferimento.