IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, alla presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di  seguito
«RGPD»), con particolare riferimento agli articoli 40, 57, 58 e 83; 
  Visto il codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  n.  95/46/CE
(decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,  di  seguito  denominato
«codice»), con particolare riferimento all'art. 156, comma 3, lettera
a), ai sensi  del  quale  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali (di seguito «Garante»  o  anche  «Autorita'»),  con  propri
regolamenti pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio,
anche ai fini dello  svolgimento  dei  compiti  e  all'esercizio  dei
poteri ad esso assegnati  dagli  articoli  da  140-bis  a  144,  154,
154-bis, 157, 158, 160, del medesimo codice; 
  Rilevato che il codice disciplina diversi  istituti  relativi  alla
tutela degli interessati  nelle  procedure  dinanzi  al  Garante,  in
particolare  per  quanto  riguarda  la  presentazione  di  reclami  e
segnalazioni; 
  Considerato che, in base all'art. 154, comma  3,  del  codice,  per
quanto non previsto dal  RGPD  e  dal  codice  medesimo,  il  Garante
disciplina «con proprio regolamento, ai sensi dell'art. 156, comma 3,
le modalita' specifiche dei procedimenti  relative  allo  svolgimento
dei compiti  e  all'esercizio  dei  poteri  ad  esso  attribuiti  dal
regolamento»; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 142, comma  5,  del  codice,  il
Garante disciplina «con proprio regolamento il procedimento  relativo
all'esame dei  reclami,  nonche'  modalita'  semplificate  e  termini
abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano  ad  oggetto  la
violazione degli articoli da 15 a 22» del RGPD; 
  Rilevato altresi' che ai sensi dell'art. 166, comma 9, del  codice,
«con proprio regolamento pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  il  Garante   definisce   le   modalita'   del
procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui
al comma 3 ed i relativi termini, in conformita'  ai  principi  della
piena conoscenza degli atti istruttori,  del  contraddittorio,  della
verbalizzazione, nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione»; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione  quadro  2008/977/GAI  del  Consiglio»,   con   particolare
riferimento agli articoli 13, comma 1, 37, 39, 40 e 42, comma 4; 
  Rilevato che ulteriori disposizioni di legge regolano altri profili
relativi ai procedimenti  dinanzi  al  Garante,  in  particolare  per
quanto riguarda gli accertamenti inerenti ai  trattamenti  effettuati
da forze di polizia (articoli 175 e 57  del  codice  come  richiamato
dall'art. 49, comma 2, decreto legislativo 18  maggio  2018,  n.  51)
ovvero in ambito giudiziario  (art.  2-duodecies  del  codice)  o  di
difesa e sicurezza dello Stato (articoli 58 e 160 del  codice),  come
pure  in  relazione  alla  disciplina   generale   sul   procedimento
amministrativo  (legge  7  agosto   1990,   n.   241   e   successive
modificazioni),  alla  disciplina  in  materia  di  accesso   civico,
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo  14  marzo
2013,  n.  33  e  successive  modificazioni),   a   quella   relativa
all'applicazione di sanzioni  amministrative,  con  riferimento  agli
articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della  legge  24  novembre
1981, n. 689 (art. 166, comma 7, del codice), nonche' in  materia  di
tutela dei minori dal fenomeno del  cyberbullismo  (legge  29  maggio
2017, n. 71); 
  Considerato che fra i compiti del Garante figurano, tra gli  altri,
quelli  di  assicurare  la  tutela  dei  diritti  e  delle   liberta'
fondamentali degli individui previsti dal  RGPD,  dal  codice  e  dal
menzionato decreto legislativo n. 51/2018,  nonche'  delle  ulteriori
norme vigenti, di controllare se i trattamenti di dati personali sono
effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, di  trattare  i
reclami ed esaminare le segnalazioni, nonche' di esercitare i  poteri
d'indagine,  correttivi,  sanzionatori,  autorizzativi  e  consultivi
previsti  dalla  disciplina  applicabile  al  trattamento  dei   dati
personali; 
  Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il
funzionamento dell'ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000,
n. 15, e successive  modifiche)  e,  in  particolare,  il  capo  III,
relativo ai principi di trasparenza, partecipazione e contraddittorio
cui si ispira l'attivita' dell'ufficio, all'assegnazione degli affari
ai  relativi   dipartimenti   e   servizi,   all'individuazione   del
responsabile del procedimento e alle funzioni del relatore quando  si
provvede con deliberazione del Garante; 
  Rilevata  la  necessita',  in  ragione  della  modificata   cornice
normativa in materia di protezione dei dati personali, di  aggiornare
il  regolamento  n.  1/2007   sullo   svolgimento   dei   compiti   e
sull'esercizio dei poteri rimessi al Garante,  con  proprio  atto  di
natura regolamentare da adottare in base alle menzionate disposizioni
di cui agli articoli 142, comma 5, 154, comma 3, e 166, comma 9,  del
codice; 
  Rilevata l'esigenza, in tale contesto,  di  specificare  e  rendere
note le procedure interne finalizzate allo svolgimento dei compiti  e
all'esercizio  dei  poteri  demandati  al  Garante  aventi  rilevanza
esterna,  in  particolare  quelle  funzionali   alla   tutela   degli
interessati, avviate  d'ufficio  o  su  loro  istanza,  all'esame  di
comunicazioni e richieste inoltrate  dai  titolari  del  trattamento,
quelle  relative   all'adozione   di   provvedimenti   correttivi   e
sanzionatori da parte del Garante, al rilascio  di  pareri  nei  casi
previsti, alla valutazione preliminare  delle  regole  deontologiche,
all'elaborazione dei codici di condotta; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15, comma 1 del predetto regolamento n. 1/2000; 
  Relatore la prof.ssa Licia Califano; 
 
                              Delibera: 
 
  di adottare il regolamento  n.  1/2019,  concernente  le  procedure
interne aventi rilevanza esterna, finalizzate  allo  svolgimento  dei
compiti e all'esercizio  dei  poteri  demandati  al  Garante  per  la
protezione dei dati personali, in  particolare  per  quanto  concerne
l'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 58, paragrafo
2, del RGPD, e delle sanzioni di cui agli articoli  83  del  medesimo
regolamento e 166, commi  1  e  2,  del  codice.  Il  regolamento  e'
riportato  in  allegato  alla  presente  deliberazione,  della  quale
costituisce parte integrante, e ne  dispone  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli
142, comma 5, 154, commi 1, lettera b) e 3, 156, comma 3, lettera a),
e 166, comma 9, del codice. 
 
    Roma, 4 aprile 2019 
 
                         Il Presidente: Soro 
 
                        Il relatore: Califano 
 
                    Il segretario generale: Busia