Allegato REGOLAMENTO CONCERNENTE LE PROCEDURE INTERNE AVENTI RILEVANZA ESTERNA, FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI E ALL'ESERCIZIO DEI POTERI DEMANDATI AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, NONCHE' ALL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI E SANZIONATORI (ART. 142, COMMA 5, ART. 154, COMMA 1, LETTERA B), E COMMA 3, ART. 156, COMMA 3, LETTERA A), E ART. 166, COMMA 9, DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018, N. 101). Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito denominato «RGPD»), e nell'art. 2-ter, comma 4, nell'art. 121, comma 1-bis, e nell'art. 153 del codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito denominato «Codice»), nonche' le definizioni contenute nell'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.