Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre  2012,  recante
la procedura  a  livello  nazionale  per  l'esame  delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
tuttora vigente ai sensi dell'articolo 90, comma 3,  della  legge  n.
238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo  decreto
sulla procedura in questione, in applicazione della citata  legge  n.
238/2016, nonche' del regolamento delegato UE  n.  33/2019  UE  della
Commissione  e  del  regolamento  di  esecuzione  UE  2019/34   della
Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio n. 1308/2013; 
    Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2011, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284  del  6  dicembre
2011  (S.O.  n.  252),  con  il  quale  e'  stata   riconosciuta   la
denominazione di origine controllata dei vini «Sicilia» ed  approvato
il relativo disciplinare di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20
dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare
consolidato della DOP «Sicilia»; 
    Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo aggiornato  il  disciplinare  di  produzione
della DOC dei vini «Sicilia»; 
    Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
regione Sicilia su istanza del Consorzio di tutela vini Sicilia  DOC,
con sede in Palermo, intesa ad ottenere la modifica del  disciplinare
di produzione dei vini a DOC «Sicilia», nel rispetto della  procedura
di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli  6,  7  e  10  del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della   preesistente   normativa   dell'Unione   europea,   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della regione Sicilia; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 27 marzo 2019, nell'ambito
della quale il citato Comitato ha approvato la proposta  di  modifica
del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Sicilia»; 
    Considerato altresi' che ai sensi del citato reg. UE n.  33/2019,
entrato in vigore il 14 gennaio  2019,  le  predette  modifiche  «non
minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie»  e
come tali sono approvate dallo Stato membro e  rese  applicabili  nel
territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla  Commissione
UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto
dall'art. 10, comma 8,  del  citato decreto  ministeriale 7  novembre
2012, per le modifiche «minori», che  non  comportano  variazioni  al
documento unico; 
    Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione
del  richiamato   decreto   concernente   la   procedura   nazionale,
preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della
modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo
di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni; 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica
«ordinaria» del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata «Sicilia». 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizioni  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  Ufficio
PQAI IV, Via XX Settembre,  20  -  00187  Roma,  oppure  al  seguente
indirizzo       di       posta        elettronica        certificata:
saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della predetta proposta.