Allegato PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «SICILIA» Il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Sicilia» e' modificato come di seguito indicato: All'art. 1, il comma 2: «La denominazione di origine controllata «Sicilia» e' altresi' riservata ai vini designati con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo tra quelli previsti al comma precedente, con l'esclusione dei vitigni aromatici.». e' sostituito con il seguente: «La denominazione di origine controllata «Sicilia» e' altresi' riservata ai vini designati con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo tra quelli previsti al comma precedente, ivi compreso il vitigno Zibibbo e con l'esclusione degli altri vitigni aromatici.». All'art. 2, ultimo paragrafo, la dicitura: «La denominazione di origine controllata «Sicilia» con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo compresi fra quelli di cui all'art. 1, comma 1, con l'esclusione dei vitigni aromatici, e' consentita a condizione che:» e' sostituita con la seguente: «La denominazione di origine controllata «Sicilia» con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo compresi fra quelli di cui all'art. 1, comma 1, ivi compreso il vitigno Zibibbo, e con l'esclusione degli altri vitigni aromatici, e' consentita a condizione che:». All'art. 4, il comma 3: «Per i nuovi impianti e i reimpianti, sono ammesse esclusivamente le forme di allevamento a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari, con una densita' dei ceppi per ettaro non inferiore a 3.200.» e' sostituito con il seguente: «Per i nuovi impianti e i reimpianti, sono ammesse esclusivamente le forme di allevamento a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari, con una densita' dei ceppi per ettaro non inferiore a 3.200. Fino alla campagna vitivinicola 2018/2019, sono tuttavia ammessi, esclusivamente per le province di Agrigento e Caltanissetta, per la varieta' Calabrese o suo sinonimo Nero D'Avola, gli impianti con forma di allevamento a tendone con numero dei ceppi non inferiore a 1.100. Dalla campagna vitivinicola 2019/2020 la forma di allevamento a tendone per la varieta' Calabrese o suo sinonimo Nero D'Avola, nelle province di Agrigento e Caltanissetta, e' ammessa soltanto per il reimpianto.». All'art. 5, il comma 11: «Per le tipologie bianco e bianco spumante, qualora vengano utilizzati anche i vitigni aromatici, la resa di uva in vino e' riferita alle singole varieta' che compongono la partita» e' sostituito con il seguente: «Per le tipologie bianco, bivarietali e bianco spumante, qualora vengano utilizzati anche i vitigni aromatici, la resa di uva in vino e' riferita alle singole varieta' che compongono la partita». All'art. 6, comma 1, sono modificate le caratteristiche descrittive di talune tipologie di vino, come di seguito riportato: Sicilia Rosato, in luogo di: «colore: rosa piu' o meno intenso» inserire: «colore: da rosa tenue a rosato piu' o meno intenso, talvolta con sfumature ramate;» Sicilia Inzolia vendemmia tardiva, in luogo di: «colore: dal giallo paglierino al dorato; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;» inserire : «colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso, a volte con tonalita' ambrate; odore: caratteristico, delicato, a volte floreale, persistente; sapore: dal secco al dolce, armonico, caratteristico, a volte con spiccata sensazione alcolica e/o retrogusto ammandorlato;» Sicilia Grillo vendemmia tardiva, in luogo di: «colore: dal giallo paglierino al dorato; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;» inserire: «colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso, a volte con tonalita' ambrate; odore: caratteristico, delicato, a volte floreale, persistente; sapore: dal secco al dolce, armonico, caratteristico, a volte con spiccata sensazione alcolica e/o retrogusto ammandorlato;» Sicilia Catarratto vendemmia tardiva, in luogo di: «colore: dal giallo paglierino al dorato; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;» inserire: «colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso, a volte con tonalita' ambrate; odore: caratteristico, delicato, a volte floreale, persistente; sapore: dal secco al dolce, armonico, caratteristico, a volte con spiccata sensazione alcolica e/o retrogusto ammandorlato;». Sicilia Pinot Grigio, in luogo di: «colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;» inserire: «colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, talvolta anche rosato piu' o meno intenso o ramato;». All'art. 6, il comma 2: «Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da due varieta', si fa riferimento ai parametri descritti per le tipologie monovarietali e, in particolare, alla varieta' presente in maggiore quantita'.» e' sostituito con il seguente: «Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da due varieta', si fa riferimento ai parametri descritti per le tipologie monovarietali e, in particolare, alla varieta' presente in maggiore quantita', fermo restando che nel caso di combinazioni con il vitigno Zibibbo le spiccate peculiarita' aromatiche di tale varieta' potranno prevalere sulle caratteristiche della varieta' in combinazione.».