IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, commi da 211 a 215, della legge 30  dicembre  2018,
n. 145, che disciplina gli investimenti  nei  piani  di  risparmio  a
lungo termine, di cui all'art. 1, commi da 100 a 114, della legge  11
dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019; 
  Visto, in particolare, il comma 214 del medesimo art. 1 che prevede
che le disposizioni di cui ai precedenti commi  da  211  a  213  sono
attuate nel rispetto dei  limiti  e  delle  condizioni  previsti  dal
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno
2014, che dichiara alcune  categorie  di  aiuto  compatibili  con  il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il successivo comma 215  che  prevede  che  con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sono  stabiliti  le  modalita'  e  i
criteri per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti
commi da 211 a 214; 
  Visto l'art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11  dicembre  2016,
n. 232,  e  successive  modificazioni,  che  disciplina  i  piani  di
risparmio a lungo termine; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni; 
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  17  giugno   2014,   n.
651/2014/UE, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, e che si applica fino al 31 dicembre 2020; 
  Visto, in particolare,  l'art.  21  del  medesimo  regolamento  che
disciplina gli aiuti al finanziamento del rischio; 
  Visto il successivo art.  23,  paragrafo  2,  ultimo  periodo,  del
medesimo  regolamento  che  disciplina  gli  aiuti  alle  piattaforme
alternative di negoziazione specializzate nelle  PMI  concessi  nella
forma di incentivi fiscali a investitori privati dipendenti che  sono
persone fisiche; 
  Visto l'allegato I  al  medesimo  regolamento  n.  651/2014/UE  che
contiene la definizione di PMI; 
  Vista la  raccomandazione  2003/361/CE  della  Commissione,  del  6
maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole  e
medie imprese; 
  Visto l'art. 4, paragrafo 1, numeri 21) e 22), della direttiva  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15  maggio   2014,   n.
2014/65/UE, relativa ai mercati  degli  strumenti  finanziari  e  che
modifica la direttiva n. 2002/92/CE e  la  direttiva  n.  2011/61/UE,
concernenti le definizioni di  mercato  regolamentato  e  di  sistema
multilaterale di negoziazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «piccola o media impresa (PMI)»: l'impresa che occupa meno  di
250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni  di  euro
e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni  di  euro
ai sensi dell'allegato I, art. 2,  paragrafo  1,  al  regolamento  n.
651/2014/UE; 
    b) «PMI non quotata»: la PMI, le cui azioni o quote,  al  momento
dell'investimento, non sono negoziate in un mercato regolamentato  di
cui  all'art.  4,  paragrafo   1,   numero   21),   della   direttiva
n. 2014/65/UE; 
    c)  «PMI  ammissibile»:  la  PMI  non  quotata,   residente   nel
territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  o  in  uno  Stato   membro
dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo  Spazio
economico europeo con stabile  organizzazione  nel  territorio  dello
Stato, che non ha  ricevuto  risorse  finanziarie  per  un  ammontare
complessivo superiore a 15 milioni di  euro  a  titolo  di  aiuto  al
finanziamento del rischio in conformita' all'art.  21,  paragrafo  9,
del regolamento (UE) n. 651/2014/UE e che soddisfa almeno  una  delle
seguenti condizioni: 
      i) non ha operato in alcun mercato; 
      ii) opera in un mercato qualsiasi da meno di sette  anni  dalla
prima vendita commerciale; 
      iii) necessita di un investimento iniziale per il finanziamento
del rischio che, sulla base di un piano aziendale  elaborato  per  il
lancio di  un  nuovo  prodotto  o  l'ingresso  su  un  nuovo  mercato
geografico, e' superiore al 50 per  cento  del  suo  fatturato  medio
annuo registrato negli ultimi cinque anni; 
    d)  «sistema   multilaterale   di   negoziazione»:   il   sistema
multilaterale di negoziazione di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 22),
della  direttiva  n.  2014/65/UE,  nel  quale  la  maggioranza  degli
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI  di
cui al citato allegato I al regolamento n. 651/2014/UE; 
    e) «fondo per il venture capital»:  l'organismo  di  investimento
collettivo del risparmio, residente nel  territorio  dello  Stato  ai
sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
o in uno Stato membro  dell'Unione  europea  o  in  uno  degli  Stati
aderenti all'Accordo sullo  Spazio  economico  europeo,  che  destina
almeno il 70 per cento  dei  capitali  raccolti  in  investimenti  in
favore di PMI ammissibili; 
    f) «fondo di  fondi  per  il  venture  capital»:  l'organismo  di
investimento collettivo del risparmio, residente nel territorio dello
Stato ai sensi  dell'art.  73  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, o in uno Stato membro dell'Unione europea o in
uno degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico  europeo,
che destina l'intero patrimonio raccolto all'investimento in quote  o
azioni di fondi per il venture capital di cui alla precedente lettera
e); 
    g)  «investimenti  per  il  finanziamento   del   rischio»:   gli
investimenti in equity e quasi-equity; 
    h) «investimento  in  equity»:  il  conferimento  di  capitale  a
un'impresa quale corrispettivo di una quota del capitale  di  rischio
dell'impresa  anche  attraverso  la   sottoscrizione   di   strumenti
finanziari partecipativi; 
    i) «investimento in quasi-equity»: un tipo di  finanziamento  che
si colloca tra equity e debito e  ha  un  rischio  piu'  elevato  del
debito di primo rango (senior) e un  rischio  inferiore  rispetto  al
capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo
detiene  si  basa  principalmente  sui  profitti  o   sulle   perdite
dell'impresa destinataria e non  e'  garantito  in  caso  di  cattivo
andamento dell'impresa.  Gli  investimenti  in  quasi-equity  possono
essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso
il  debito  mezzanino  e  convertibile  in  equity  o  come  capitale
privilegiato (preferred equity); 
    l) «investitore privato indipendente»: l'investitore privato  che
non e' azionista dell'impresa ammissibile in cui investe; 
    m) «investimenti ulteriori»: gli investimenti  supplementari  per
finanziare il rischio di una societa', realizzato in seguito a una  o
piu' serie di investimenti per il finanziamento del rischio; 
    n) «impresa collegata»: le imprese fra le quali esiste una  delle
relazioni seguenti: 
      i) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto  degli
azionisti o soci di un'altra impresa; 
      ii)  un'impresa  ha  il  diritto  di  nominare  o  revocare  la
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione  o
sorveglianza di un'altra impresa; 
      iii)  un'impresa  ha  il  diritto  di  esercitare  un'influenza
dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso  con
quest'ultima oppure in  virtu'  di  una  clausola  dello  statuto  di
quest'ultima; 
      iv) un'impresa  azionista  o  socia  di  un'altra  impresa  che
controlla da sola, in  virtu'  di  un  Accordo  stipulato  con  altri
azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza  dei  diritti  di
voto degli azionisti o soci di quest'ultima.