IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco,  a  norma  dell'art.  48,  comma  13  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo  30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c) del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n.  326  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Vista  la  determinazione  n.  1822/2018  del  26  novembre   2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  287
dell'11 dicembre 2018, relativa alla classificazione  del  medicinale
«Humira» ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8  novembre  2012,  n.
189  di  medicinali   per   uso   umano   approvati   con   procedura
centralizzata; 
  Vista la domanda presentata in data 28 novembre 2018 con  la  quale
la  societa'  Abbvie  Deutschland  GmbH  &  Co.  KG  ha  chiesto   la
riclassificazione della confezione avente A.I.C. n. 035946235/E; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 14-16 gennaio 2019; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 18 febbraio 2019; 
  Vista la deliberazione n. 11 in data 27 marzo 2019 del consiglio di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  HUMIRA   nelle   confezioni   sotto   indicate   e'
classificato come segue. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    artrite reumatoide: 
      «Humira», in combinazione con metotressato, e' indicato per: 
  il trattamento di pazienti adulti  affetti  da  artrite  reumatoide
attiva di grado da moderato a severo quando la  risposta  ai  farmaci
anti-reumatici  modificanti  la   malattia   (DMARD),   compreso   il
metotressato, risulta inadeguata; 
  il trattamento dell'artrite reumatoide grave, attiva e  progressiva
in adulti non precedentemente trattati con metotressato; 
  «Humira» puo' essere somministrato  come  monoterapia  in  caso  di
intolleranza al metotressato o quando il trattamento  continuato  con
metotressato non e' appropriato; 
  «Humira»,   in   combinazione   con   metotressato,   inibisce   la
progressione del danno  strutturale,  valutata  radiograficamente,  e
migliora la funzionalita' fisica, in questa popolazione di pazienti; 
    artrite idiopatica giovanile: 
      artrite idiopatica giovanile poliarticolare: 
  «Humira» in  combinazione  con  metotressato  e'  indicato  per  il
trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare  attiva,
nei pazienti dai 2  anni  di  eta',  che  hanno  avuto  una  risposta
inadeguata ad  uno  o  piu'  farmaci  anti-reumatici  modificanti  la
malattia (DMARD); 
  «Humira» puo' essere somministrato  come  monoterapia  in  caso  di
intolleranza al metotressato o quando il trattamento  continuato  con
metotressato non  e'  appropriato  (per  l'efficacia  in  monoterapia
vedere paragrafo 5.1). «Humira» non e' stato studiato in pazienti  di
eta' inferiore a 2 anni; 
      artrite associata ad entesite:  «Humira»  e'  indicato  per  il
trattamento delle forme attive di artrite associata a  entesite,  nei
pazienti dai 6 anni di eta', che hanno avuto una risposta  inadeguata
o che sono intolleranti alla terapia convenzionale (vedere  paragrafo
5.1); 
      spondiloartrite assiale: 
  spondilite  anchilosante  (SA):  «Humira»  e'   indicato   per   il
trattamento dei pazienti adulti affetti  da  spondilite  anchilosante
attiva grave in cui la risposta alla  terapia  convenzionale  non  e'
risultata adeguata; 
  spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di SA: «Humira»
e' indicato  per  il  trattamento  dei  pazienti  adulti  affetti  da
spondiloartrite assiale grave senza evidenza radiografica  di  SA  ma
con segni oggettivi di infiammazione rilevati da elevati  livelli  di
proteina C reattiva e/o RMN, che hanno avuto una risposta  inadeguata
a, o sono intolleranti a farmaci antinfiammatori non steroidei; 
  artrite  psoriasica:  «Humira»  e'  indicato  per  il   trattamento
dell'artrite psoriasica  attiva  e  progressiva  in  soggetti  adulti
quando   la   risposta   a   precedenti   trattamenti   con   farmaci
anti-reumatici modificanti la malattia (DMARD) e'  stata  inadeguata.
E'  stato  dimostrato  che  «Humira»   riduce   la   percentuale   di
progressione  del  danno  articolare  periferico  associato  rilevato
attraverso   radiografie   in   pazienti   affetti   da   sottogruppi
poliarticolari simmetrici della malattia  (vedere  paragrafo  5.1)  e
migliora la funzionalita' fisica; 
  psoriasi: «Humira» e' indicato per il  trattamento  della  psoriasi
cronica a placche, di grado da moderato a severo, in pazienti  adulti
candidati alla terapia sistemica; 
  psoriasi  a  placche  pediatrica:  «Humira»  e'  indicato  per   il
trattamento della psoriasi cronica  a  placche  grave  in  bambini  e
adolescenti dai 4  anni  di  eta'  che  abbiano  avuto  una  risposta
inadeguata, o siano candidati inappropriati  alla  terapia  topica  e
alle fototerapie; 
  idrosadenite  suppurativa  (HS):  «Humira»  e'  indicato   per   il
trattamento dell'idrosadenite suppurativa (acne  inversa)  attiva  di
grado da moderato a severo in adulti e adolescenti  dai  12  anni  di
eta' con una risposta inadeguata alla terapia sistemica convenzionale
per l'HS (vedere paragrafi 5.1 e 5.2); 
  malattia di Crohn:  «Humira»  e'  indicato  nel  trattamento  della
malattia di Crohn attiva di grado da moderato a  severo  in  pazienti
adulti che non hanno risposto ad un  ciclo  terapeutico  completo  ed
adeguato a base di corticosteroidi e/o di un immunosoppressore, o nei
pazienti   intolleranti   a   tali   terapie   o    che    presentino
controindicazioni mediche ad esse; 
  malattia di Crohn in pazienti pediatrici: «Humira» e' indicato  nel
trattamento della malattia di Crohn attiva di  grado  da  moderato  a
severo nei pazienti pediatrici (dai 6 anni di eta') che  hanno  avuto
una  risposta  inadeguata  alla  terapia  convenzionale,  inclusa  la
terapia  nutrizionale  primaria  e  a  una  terapia  a  base  di   un
corticosteroide e/o ad un immunomodulatore, o che sono intolleranti o
hanno controindicazioni a tali terapie; 
  colite ulcerosa: «Humira» e' indicato nel trattamento della  colite
ulcerosa attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti  che
hanno manifestato una risposta inadeguata alla terapia  convenzionale
inclusi  i   corticosteroidi   e   la   6-mercaptopurina   (6-MP)   o
l'azatioprina  (AZA)   o   che   sono   intolleranti   o   presentano
controindicazioni a tali terapie; 
  uveite:  «Humira»  e'  indicato  per  il  trattamento   dell'uveite
non-infettiva intermedia, posteriore e panuveite in  pazienti  adulti
che hanno  avuto  una  risposta  inadeguata  ai  corticosteroidi,  in
pazienti che necessitano di farmaci risparmiatori di  corticosteroidi
o nei quali il trattamento con corticosteroidi e' inappropriato; 
  uveite  pediatrica:  «Humira»  e'  indicato  per   il   trattamento
dell'uveite anteriore pediatrica cronica non infettiva  nei  pazienti
dai 2 anni di eta' che hanno avuto una  risposta  inadeguata  o  sono
intolleranti alla terapia convenzionale o  per  i  quali  la  terapia
convenzionale non e' appropriata. 
  Confezione: «40 mg - soluzione iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
siringa preriempita (vetro)» 0,4 ml  (40  mg/0,4  ml)  -  2  siringhe
preriempite con salva ago + 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C.  n.
035946235/E (in base 10). Classe di  rimborsabilita':  H.  Prezzo  ex
factory (IVA esclusa): € 1.068,56. Prezzo al pubblico (IVA  inclusa):
€ 1.763,55. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex  factory  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Scheda di prescrizione cartacea  per  le  indicazioni  CU,  SAnoER,
psoriasi a placche. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Humira» e' classificato, ai sensi dell'art. 12,  comma  5
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn).